Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 19

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NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
mamente ritenere non dovute le imposte la cui determi-
nazione si fondi su tali redditi medi-ordinari.
Ma vi è un aspetto ulteriore a rendere più intricata la
questione
16
. L’inesistenza del reddito dominicale in-
fatti farebbe ritenere inapplicabile il procedimento
automatico di determinazione del valore imponibile
minimo non rettificabile da parte dell’Ufficio nei tra-
sferimenti di immobili ai fini dell’imposta di registro
ex art. 51, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
17
,
con ciò facendo venire a mancare uno degli strumenti
più apprezzati da contribuenti e Uffici per evitare
annose e dispendiose controversie.
3. Adempimenti richiesti
La concessione del beneficio è subordinata al rispetto
della procedura stabilita dalla legge. Tale procedura è
articolata su una serie di adempimenti qui di seguito
analizzati.
3.1 Denuncia all’Ute
L’evento dannoso deve essere denunciato entro tre
mesi dalla data in cui si è verificato o, qualora non ne
sia determinabile con esattezza la data, almeno quindi-
ci giorni prima dell’inizio del raccolto. Va precisato
comunque che il termine di tre mesi assume significato
sempreché si esaurisca prima dell’inizio del raccolto.
Tale convincimento discende dalla preoccupazione del
legislatore di porre l’Ute nelle condizioni di valutare il
danno concretamente emergente dall’evento dannoso,
cosa impossibile ad operazioni di raccolta ultimate
(Circolare 8marzo 1977, n. 6/3/1004
18
). Qualora l’even-
to dannoso abbia interessato una pluralità di fondi, la
procedura viene instaurata d’ufficio su richiesta dei
sindaci dei comuni dove sono situati i fondi danneggiati
(Circolare n. 34/3C/902 del 21 settembre 1974
19
). Infi-
ne, se i fondi interessati sono suddivisi in più particelle,
quale ulteriore condizione è previsto che i fondi stessi
siano costituiti da particelle catastali contigue e riporta-
te nella stessa partita catastale, in modo da costituire un
unico appezzamento. A tal fine tuttavia la continuità
dell’appezzamento non si considera interrotta dalla
presenza di strade, ferrovie, corsi d’acqua, ecc.
3.2 Soggetti abilitati
Tra i soggetti che possono richiedere la procedura di
esenzione all’Ute sono comprese, oltre ai diretti inte-
ressati ed ai sindaci dei comuni colpiti dall’evento dan-
noso (questi ultimi se si è in presenza di più fondi
colpiti), anche le associazioni di categoria per conto
dei propri associati (R.M. n. 9/2167 del 15 ottobre
1975). A tale proposito va comunque segnalata la de-
cisione della Commissione Tributaria Centrale n, 2960
del 7 aprile 1987
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, secondo la quale l’eventuale omis-
sione della denuncia all’Ute da parte del sindaco non
deve comportare la negazione del beneficio fiscale qua-
lora lo stesso Ute sia stato messo in condizione di
conoscere la portata dell’evento e la reale situazione di
fatto da parte dell’Ufficio Imposte Dirette.
16
Anch’essi denunciati nello studio di Nicola D’Amati, in Bollettino Tributario d’Informazioni, pagina 1241 del
fascicolo n. 17 del 1988.
18
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 681 della raccolta 1977.
19
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 1758 della raccolta 1974.
20
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 571 della raccolta 1988.
21
Cfr. Commissione Tributaria di I Grado di Catania, Sezione IV del 2 aprile 1982, in Bollettino Tributario d’Infor-
mazioni, fascicolo 15-16/1982, pag. 1242.
22
Cfr. Commissione Tributaria di II Grado di Catania, decisione n. 274, Sezione I, del 24 giugno 1983, in Bollettino
Tributario d’Informazioni, fascicolo 7/1984, pag. 556.
23
Cfr. decisione n. 127, Commissione Tributaria Centrale, Sezione XX, del 12 gennaio 1990, in Bollettino Tributario
d’Informazioni, fascicolo 18/1990, pag. 1348.
24
Di questo avviso anche la più autorevole dottrina ministeriale, vedi Maurizio Leo, Felice Monacchi, Mario
Schiavo, GIuseppe Roxas,
Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico
, pag. 491, 1996, Giuffré.
25
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 626 della raccolta 1976.
26
Tali osservazioni appaiono evidentemente meno scontate nel caso di imprese agricole condotte da società commerciali.
27
Quest’ultimo espresso dapprima dalla Commissione Tributaria di I Grado di Treviso, Sezione II, con decisione n.
306 16 settembre 1994, annotata da Lorenzo Giorgio Mottura in “il Fisco”, n. 12/1995, pag. 3197, confermato poi
dalla n. 301 della Commissione Tributaria Centrale, Sezione II del 8 novembre 1994.
28
Vedi Maurizio Leo, Felice Monacchi, Mario Schiavo, GIuseppe Roxas,
Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico
, pag.
458, 1993, Giuffré.
3.3 Obbligatorietà della denuncia all’Ute. L’obbligato-
rietà della denuncia all’Ute e dell’esame da parte di
tale organo ha interessato l’attività delle Commissioni
Tributarie in più di un’occasione. La Commissione di
I Grado di Catania
21
aveva inizialmente optato per la
tesi favorevole alla concessione dell’agevolazione an-
che in mancanza di denuncia all’Ute in presenza di
apposito Decreto Ministeriale che accertasse lo stato
di calamità naturale. La medesima sede giurisdizionale,
ma nel secondo Grado giudizio
22
, volse invece per l’ob-
bligatorietà di tale denuncia, mentre la Commissione
Tributaria Centrale
23
, oltre a riconfermare tale obbli-
gatorietà, considerò del tutto irrilevante ai fini del be-
neficio in esame l’emanazione del DecretoMinisteriale
di cui si è parlato.
3.4 Compiti dell’Ute
Sentito l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura e
conclusa l’istruttoria l’Ute provvede a trasmettere agli
Uffici delle Imposte Dirette la delimitazione delle zone
danneggiate ed i relativi reddito dominicale ed agrario.
4. Aspetti particolari
Di preliminare importanza per la concessione del be-
neficio è chiarire se l’evento naturale sia effettivamen-
te causato da un fenomeno naturale oggettivamente
considerato come tale, ad esclusione quindi dei fatti
cagionati dal comportamento colposo o doloso del
agente umano
24
. Non soddisfa la richiesta della norma
ad esempio l’incendio accidentale (R.M. n. 7/50425
del 29 novembre 1975
25
).
La perdita del trenta per cento deve riferirsi al reddito
catastale, cioè risultante dall’applicazione delle tariffe
d’estimo e non al reddito effettivamente realizzabile o
stimabile al momento in cui si verifica l’evento danno-
so (R.M. n. 15, prot. 7/1170 del 26 giugno1987). Tale
precisazione assume una rilevanza particolare se si
pensa al caso, non raro nella prassi delle aziende agri-
cole moderne, della stipulazione di una polizza assi-
curativa per la copertura dell’eventuale danno natura-
le (gelata, grandinata, ecc.).
Tale evenienza non dovrebbe far perdere il beneficio
dell’esenzione in quanto l’assicurazione è commisurata
ad un reddito (quello effettivo) che non viene conside-
rato ai fini del computo del trenta per cento di perdita.
L’importo delle somme erogate dall’assicurazione a
copertura del danno non rappresentano “proventi so-
stitutivi” del reddito preso a riferimento per il compu-
to della perdita del trenta per cento, in quanto que-
st’ultimo, come detto, va riferito al reddito catastale.
Gli indennizzi dell’assicurazione sostituiscono un pro-
vento, quello effettivamente realizzabile dalla vendita
dei prodotti, che non viene considerato ai fini della
determinazione del reddito agrario ed il cui sostituto
pertanto non produce materia imponibile
26
. Un ulte-
riore risvolto è quello che si verifica nel caso in cui i
terreni danneggiati siano dati in affitto. Su tale que-
stione si registra l’orientamento giurisprudenziale volto
a negare il beneficio
27
, e quello favorevole della già
citata autorevole fonte di dottrina ministeriale
28
.
Eventi naturali dannosi
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