Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 26

IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
NORME E TRIBUTI
I nuovi confini della CFC black
SEGUE A PAGINA 28
NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
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ENNIO VIAL
SILVIABETTIOL
Ordine di Treviso
Introduzione
Un aspetto molto delicato della disciplina CFC black ex. art. 167 co.1 e 4 del
TUIR attiene alla individuazione dei Paesi paradisiaci. La notevole evolu-
zione normativa degli ultimi anni ha generato diversi profili di incertezza tra
gli operatori.
La disciplina è variata nel corso del tempo. Si rende necessario distinguere
le seguenti casistiche:
-
Periodi di imposta fino al 2014;
-
Periodo di imposta 2015;
-
Periodo di imposta dal 2016.
Nel presente intervento esamineremo gli aspetti di maggior rilievo.
I periodi di imposta fino al 2014
Dal 2002, anno di entrata in vigore della disciplina, il riferimento per indivi-
duare i Paesi paradisiaci è sempre stato rappresentato dal D.M. 21.11.2001.
Il decreto del 2001 è sopravvissuto anche alla riforma operata dalla Finan-
ziaria 2008 che intendeva passare da un riferimento alla black list ad una
white list
1
.
La riforma, tuttavia, non è mai decollata per cui il D.M. 21.11.2001 ha conti-
nuato ad esplicare la sua validità.
Si segnala che il D.M. 21.11.2001 individua i Paesi c.d. paradisiaci tenendo
conto di un livello impositivo sensibilmente inferiore a quello italiano, dalla
mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia o di criteri
equivalenti
2
.
La presenza della
black list
appariva sostanzialmente rassicurante per il
contribuente in quanto se il Paese era incluso nella lista la disciplina trova-
va applicazione, mentre se il Paese era escluso, la disciplina non poteva
operare. Era difficile che potessero insorgere contestazioni.
L’elenco dei Paesi, peraltro, non poteva essere messo in discussione dal
contribuente
3
.
Il periodo di imposta 2015
Per il periodo 2015 il D.M. 21.11.2001 ha continuato ad esplicare la sua
validità; tuttavia, l’art. 1 co. 680 L. 190/2014 ha stabilito che per livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano, si intende quello infe-
riore al 50% di quello applicato in Italia e si affianca l’ulteriore criterio che
considera paradisiaci anche i regimi fiscali speciali (che prescindono quin-
di dal Paese) che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di
quello applicato in Italia.
Per dare attuazione alla modifica normativa, sono stati emanati i seguenti
due decreti ministeriali:
-
D.M. 30marzo 2015
4
che ha abrogato l’articolo 3 del d.m. 21 novem-
bre 2001 (ove erano elencati gli Stati e i territori facenti parte della black list
limitatamente a determinati soggetti ed attività) e che ha rimosso dall’arti-
colo 1 della black list tre Stati: Filippine, Malesia e Singapore;
-
D.M. 18 novembre 2015
5
che ha espunto dalla black list anche Hong
Kong.
Poiché i decreti entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il D.M. 30.3.2015 è entrato in vigore il 26maggio, mentre
il D.M. 18.11.2015 è entrato in vigore il 15 dicembre.
In merito all’entrata in vigore, però, è intervenuta la C.M. 35/E/2016 soste-
nendo che il D.M. del 30.3.2015 entrava in vigore già l’11 maggio ossia il
giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una tesi in
contrasto con l’art. 10 delle preleggi del codice civile che prevede la
vacatio
di 15 giorni
6
.
In relazione, invece, al periodo d’imposta a cui far riferimento, ai fini del-
l’applicazione della disciplina cfc, si ricorda che si deve considerare il mo-
mento di chiusura dell’esercizio della società controllata e quindi della
black list esistente a tale data.
Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, essendo l’esercizio coinci-
dente con l’anno solare, al 31 dicembre 2015 risultavano espunti sia il trio
Filippine, Malesia e Singapore, sia Hong Kong.
Per quanto concerne il tema dei regimi speciali, la circolare 35/E/2016 ha
ribadito come il comma 4 dell’art. 167 (nella versione in vigore fino a fine
2015) prevedeva l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’agen-
zia delle Entrate che avrebbe individuato a titolo non esaustivo i regimi
speciali.
Il fatto che l’individuazione sarebbe risultata a titolo non esaustivo ha
portato l’Agenzia ad evidenziare come il Provvedimento se emanato avreb-
be costituito un mero ausilio per il contribuente che, per il 2015, doveva
valutare, nel caso in cui il Paese estero non rientrasse nel D.M. 21.11.2001,
se sussisteva un regime fiscale speciale.
L’emanazione del provvedimento è ormai priva di una base giuridica attua-
le a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha
ulteriormente modificato i criteri di individuazione degli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato.
Un interessante chiarimento dato dalla C.M. 35/E/2016 relativamente al
2015 attiene al fatto che, pur in assenza di una puntuale indicazione norma-
tiva che è giunta solo dal 2016, anche per il 2015 si deve ritenere che la
disciplina cfc black list possa trovare applicazione solo per i Paesi non
appartenenti alla UE o allo SEE che scambiano informazioni
7
.
Si ricorda però che ai paesi UE e SEEpotrebbe comunque risultare applicabile,
nel 2015, la disciplina cfc white di cui al comma 8 bis dell’art. 167.
Segnaliamo, da ultimo, che il livello di tassazione inferiore al 50% di quello
applicato in Italia utile ai fini di valutare il regime fiscale privilegiato, do-
vrebbe avere riguardo ad un livello impositivo nominale.
La lettera della norma non era decisiva ma la stessa doveva potersi porre in
un’ottica di anticipazione di ciò che è accaduto dal 2016 e che esamineremo
diffusamente nel prosieguo.
In sintesi, per il 2015 i criteri da utilizzare sono:
-
Paesi inclusi nel D.M. 21.11.2001 così come modificato dai D.M. del
2015;
-
Paesi, ancorché non inclusi nel D.M. 21.11.2001, con regimi speciali
che prevedano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato
in Italia.
I periodi di imposta dal 2016
1.
Le imposte considerate
A partire dal 2016, l’operatività della black list D.M. 21.11.2001 è venuta
meno ai fini della disciplina cfc, ed il contribuente deve considerare
paradisiaci i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori laddove il livello
nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile
in Italia. In sostanza, si considerano paradisiaci i Paesi con regimi fiscali sia
ordinari che speciali con un livello nominale di tassazione inferiore al 50%
di quello italiano. Non rileva più il mancato scambio di informazioni e nem-
meno l’elenco del Decreto 21.11.2001.
Viene chiarito che tra i Paesi dello SEE che scambiano le informazioni può
essere incluso anche il Liechtenstein in ragione dell’accordo sottoscritto
con l’Unione Europea in data 28 ottobre 2015 finalizzato allo scambio di
informazioni attraverso misure equivalenti a quelle contenute nella diretti-
va 2003/48/UE
8
.
In relazione a come applicare la disciplina cfc per il periodo d’imposta 2016,
la C.M. 35/E/2016 ha proposto interessanti chiarimenti soprattutto in meri-
1
Art. 1 co. 88 L. 24.12.2007 n. 244.
2
La circolare ricorda che riguardo al livello di tassazione la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, ha formalmente impegnato il Governo “a definire in via
transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia".
3
Interessante sul punto è ricordare la R.M. n.262 del 21 settembre 2007 che aveva ad oggetto una società collegata residente nella Malesia e la R.M. n.358 del 15 novembre 2002
che ha affrontato il caso di un ruling ottenuto in Svizzera per evitare la tassazione agevolata escludendone la validità ai fini di espungere il Paese dalla black list.
4
Il D.M. 30 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015.
5
Il D.M. 18 novembre 2015 è stato pubblicato in G.U. n. 279 del 30 novembre 2015.
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Art. 10 - Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro
pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
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Ciò non solo per ragioni logico sistematiche, ma altresì per garantire la compatibilità della normativa con i principi dell’ordinamento europeo. A partire dal D.M. 27.7.2010,
con l’espunzione di Malta e Cipro, la disciplina CFC non trovava più applicazione per i Paesi comunitari o dello SEE che scambiavano le informazioni.
8
La non applicabilità della disciplina CFC al Liechtenstein viene chiarita in relazione al 2016 e non anche in relazione al 2015.
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