Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 27

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NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
to al calcolo dell’aliquota nominale.
Viene innanzitutto chiarito che l’aliquota nominale italiana è costituita dalla
sommatoria tra IRES (senza considerare eventuali addizionali) e IRAP (com-
putata nella misura ordinaria del 3,9%).
Il 50%dell’aliquota nominale era quindi il 15,7%per il 2016
9
ed il 13,95% a
partire dal 2017 con l’ires ridotto al 24%
10
.
Per quanto concerne l’altro Paese, invece, si devono considerare le impo-
ste previste convenzionalmente, tenendo conto anche di quelle di natura
identica o analoga che entrano in vigore in sostituzione delle precedenti.
Il riferimento alle indicazioni convenzionali, tuttavia, opera solamente in
presenza di una convenzione.
La mancanza della convenzione potrebbe stranamente offrire una situazio-
ne più favorevole in quanto si amplierebbe l’ambito delle imposte
considerabili.
La nuova norma rende sicuramente più complessa, per il contribuente,
verificare se ricade nella disciplina in oggetto; in precedenza bastava con-
trollare se il paese ricadeva nel D.M. 21.11.2001.
La C.M. 35/E/2016 ha precisato che è un criterio ispirato a ragioni di sempli-
ficazione che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel
Paese interessato nei diversi periodi d’imposta e garantisce l’automatica
corrispondenza tra l’applicazione della CFC e l’assoggettamento a un regi-
me fiscale privilegiato, senza attendere l’aggiornamento della black list ad
opera di un apposito decreto ministeriale.
Ciò presuppone, tuttavia, un monitoraggio costante e aggiornato da parte
del socio residente in Italia che, in quanto dominus dell’investimento, è in
grado di avere piena conoscenza dell’aliquota nominale del Paese di loca-
lizzazione della controllata.
2.
Il reddito convenzionale di un milione
Un ulteriore importante chiarimento dato dalla Circolare 35/E/2016 attiene
alle modalità di calcolo della tassazione media in presenza di aliquote pro-
gressive nel paese estero. In tale ipotesi occorre calcolare la media aritme-
tica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero.
In questo caso la circolare propone di considerare sempre un reddito con-
venzionale di un milione di euro.
Riproponiamo l’esempio n. 1 di pagina 21 della circolare.
Esempio n. 1
La società A, interamente partecipata dal socio residente in Italia X, è loca-
lizzata nello Stato S, il cui regime fiscale prevede che l’imposta sul reddito
delle società sia basata su un sistema progressivo a scaglioni:
-
fino a 30.000 euro: aliquota del 12 per cento;
-
da 30.001 euro a 60.000 euro: aliquota del 20 per cento;
-
da 60.001 euro in poi: aliquota del 30 per cento.
L’aliquota calcolata sulla base della media aritmetica ponderata assumen-
do sempre, in via convenzionale, un reddito massimo di 1.000.000 di euro è
pari al 29%. Essa è ottenuta effettuando il seguente calcolo: [(30.000 – 0) *
0,12 + (60.000 – 30.001) * 0,20 + (1.000.000 – 60.001) * 0,30]/1.000.000.
Si veda la seguente tabella.
Il criterio presenta indubbi profili di criticità in quanto il riferimento alla
soglia di un milione di euro prescinde da qualsiasi riferimento normativo e
tende a penalizzare gli investimenti quantitativamente più importanti e –
come tali – generalmente meno elusivi.
E’, infatti, evidente che, volendo anche seguire l’esempio proposto nella
circolare, se la società estera producesse un reddito di 30 mila euro la
tassazione effettiva si attesterebbe sul 12% eppure la società risulterebbe
comunque esclusa dall’applicazione della disciplina in ragione dell’aliquo-
ta del 29% calcolata in modo forfetario.
In presenza di diversi scaglioni, tuttavia, potrebbe accadere che l’aliquota
calcolata sul milione sia inferiore al 50% di quella italiana, ma che la tassa-
zione effettiva sia superiore al 15,7%(per il 2016), ovvero 13,95% (per il
2017), in quanto l’aliquota del terzo scaglione è molto più ampia.
Chiariamo con un ulteriore esempio non dato dalla Circolare.
Esempio n.2
Si considerino i seguenti scaglioni ed aliquote.
Calcolando un reddito di un milione di euro (criterio convenzionale previ-
sto dalla circolare) si ottiene una aliquota del 13.7%
11
. Il livello impositivo è
inferiore alla metà e scatta la cfc.
Si supponga, tuttavia, che la società estera produca un reddito di 3 milioni
di euro. In questo caso il livello impositivo risulterebbe pari al 20,57%.
Il secondo elemento di criticità attiene alla necessità o facoltà o divieto di
arrotondare l’aliquota all’unità.
I conteggi dell’esempio n. 1 della Circolare 35/E/2016 portano ad una tassa-
zione del 29.16% che la circolare stessa arrotonda all’unità.
Generalmente si tratta di aspetti che non dovrebbero avere rilevanza signi-
ficativa; tuttavia, potrebbe capitare anche il caso in cui risulta discriminan-
te utilizzare il valore intero o arrotondato al centesimo.
3.
La progressività per detrazione
Un ulteriore caso affrontato dalla C.M. 35/E/2016 attiene alla progressività
delle aliquote previste nel paese estero per detrazione.
L’esempio della Circolare che qui riproponiamo, affronta il caso dello Stato
S dove vige un’aliquota nominale di imposizione del 20 per cento che
trova, però, applicazione solo per i redditi superiori a 100.000 euro.
Anche in questo caso è necessario determinare l’aliquota media pondera-
ta, supponendo un reddito massimo di 1.000.000. L’aliquota media calcola-
ta è pari a:
(100.000 – 0) * 0 + (1.000.000 – 100.001) * 0,20 / 1.000.000 = 17 per cento.
In questo caso il problema che evidenziamo, non attiene tanto
all’arrotondamento ma ai conteggi riportati proprio dalla Circolare, in quan-
to nell’esempio è rimasto un refuso (17% in luogo di 18%).
L’aspetto che però resta dubbio riguarda il fatto che forse la circolare vuole
farci intendere che si deve considerare l’aliquota senza i decimali e valutata
non mediante arrotondamento, bensì mediante troncamento come accade
per le sanzioni.
Conclusioni
Il mutamento del criterio di individuazione dei Paesi paradisiaci non è privo
di conseguenze. Infatti, l’adozione del nuovo criterio del 50% del livello
nominale di tassazione per regimi fiscali ordinari e speciali, fa entrare già dal
2016, nell’alveo del mondo paradisiaco, una serie di Paesi extracomunitari
dell’est Europeo e paesi esteri come ad esempio la Tunisia con il suo regi-
me speciale di tax holiday decennale, che da sempre invece sono stati
territori interessanti per investimenti tutt’altro che elusivi. L’approccio de-
gli imprenditori italiani, pare infatti essere quello di iniziare a disinvestire in
tali paesi con innumerevoli conseguenze anche di natura extrafiscale.
I nuovi confini
della CFC black
SEGUE DA PAGINA 27
Tabella n. 1 – conteggio con il reddito convenzionale di un milione
scaglioni
aliquota
imposta
-
30.000
12%
3.600
30.000
60.000
20%
6.000
60.000 1.000.000
30% 282.000
totale 291.600
aliquota
29,16%
scaglioni
aliquota
imposta
-
400.000
7%
28.000
400.000
750.000
14%
49.000
750.000
1.000.000
24%
60.000
totale
137.000
aliquota
13,70%
scaglioni
aliquota
imposta
-
400.000
7%
28.000
400.000
750.000
14%
49.000
750.000
3.000.000
24%
540.000
totale
617.000
aliquota
20,57%
9
(27.5% + 3.9%) x 50% = 15.7%
10
(24% + 3.9%) x 50% = 13.95%
11
Aliquota che forse deve essere arrotondata a 14, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31
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