Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 18

IL COMMERCIALISTA VENETO
Alesandro
Solidoro
ALBINO LEONARDI
Ordine di Trento e Rovereto
NORME E TRIBUTI
Eventi naturali dannosi
in agricoltura
SEGUE A PAGINA 20
NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
19
Il settore agricolo ha subito gravi danni dal manifestarsi di fenomeni di temperature molto sotto la media, danneggiando
molta parte del raccolto ortofrutticolo e vitivinicolo del Nord Italia. Ciò ha riproposto l’attualità di un esame
delle disposizioni fiscali in materie, soprattutto quelle finalizzate a riconoscere efficacia a strumenti compensativi
volti ad attutire l’onere fiscale connesso all’esercizio delle attività agricole
1
Per tutti coloro che intendono approfondire lo studio del significato di tali termini è doveroso fare un richiamo al lavoro di Massedaglia,
Il Catasto e la perequazione
- Relazione
parlamentare, Bologna, pag. 276, 1936 e Luigi Einaudi,
La terra e l’imposta
, Torino, pag. 121 e seguenti, 1924 (ed. 1974).
2
L’impostazione ha suscitato dubbi sull’effettiva coerenza al dettato costituzionale. Dubbi risolti, com’è noto, dalla stessa Corte Costituzionale che, con la pronuncia del 31
marzo 1965, n. 16 in Giur. Cost., pag. 169 del 1965, statuì che “quando oggetto dell’imposta sia una cosa produttiva, la base per la tassazione è data (e la capacità produttiva è
rivelata) dall’attitudine di un bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttività e non dal prodotto reale: ed è giusto che ciò
avvenga perché l’imposta costituisce anche incentivo ad una congrua utilizzazione del bene e favorisce tra l’altro un migliore adempimento dei doveri di solidarietà economica
ed un più ampio contributo al progresso materiale del Paese. La legge, che disciplina le imposte immobiliari, non indulge né può indulgere all’inerzia. All’incapacità di gestione,
alla liberalità del contribuente, che ad esempio tragga adeguato compenso dall’impiego del suo immobile”.
Di grande chiarezza a tale proposito la costruzione logica effettuata dal prof. Francesco Tesauro,
Istituzioni di Diritto Tributario, Parte Speciale
, pag. 43, 1993, Utet.
3
Nel senso che risulterebbe assai difficile “nascondere” il terreno. Si richiama in proposito Raffaello Lupi,
Diritto Tributario - Parte Speciale
, pag. 66, Giuffré, 1994.
4
Su queste considerazioni preliminari è utile richiamare quanto affermato da Raffaello Lupi,
Diritto Tributari - Parte Speciale
, op. cit.
5
Cfr. limiti ex art. 29, comma 2, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
6
Dal periodo d’imposta 1990 per le società di capitali, cfr. art. 2, comma 1, lettera a) Dl 90/90; dal periodo d’imposta in corso successivamente al 31.12.1996 per le società
commerciali di persone, cfr. art. 3, comma 4, lettera b), Legge 662/96.
7
Cfr. Corte Costituzionale citata alla nota 2.
8
Tali problematiche sono rese ora di stretta attualità a causa delle “gelate” dello scorso mese di aprile in conseguenza delle quali risulta seriamente danneggiata buona parte della
produzione ortofrutticola dell’Italia centrosettentrionale.
9
Cfr. Gianpaolo Tosoni, Agricoltura e Fisco.
10
In Bollettino Tributario d’Informazioni, pag. 224 della raccolta del 1969.
11
Cfr. art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
12
Che a sua volta muoveva dal testo del citato art 61 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
13
Per espresso rinvio contenuto nel successivo art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
14
I testo letterale dell’art. 27, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 recita appunto:“In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la determinazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito complessivo.”
L’Ufficio Tecnico Erariale ha il compito di attribuire la rendita catastale ai singoli immobili (usando appositi indici e tabelle). In sostanza è una unità locale dell’Agenzia del
territorio, una delle 4 grandi Agenzie che sono state recentemente create con decreto legislativo n. 300 del 1999, ed hanno avuto inizio giuridico dal 1 gennaio 2001. Quando
si parla del suddetto ufficio, si intende in pratica il vecchio Catasto.
15
Su tale aspetto è d’obbligo richiamare le considerazioni svolte all’indomani dell’entrata in vigore del T.U. dal prof. Nicola D’Amati sulle pagine di questa Rivista alla pagina
1241 del fascicolo n. 17 del 1988.
Premessa
L’apparato normativo delle imposte sui redditi ha pre-
visto per le attività agricole la tassazione del reddito
fondata su criteri medio-ordinari
1
quale regola generale
2
.
Tale impostazione è frutto di considerazioni di politica
tributaria in senso ampio e tiene conto della difficile
occultabilità della fonte di tali redditi
3
e del loro importo
tendenzialmente stabile.Tali aspetti hanno indotto a ri-
conoscere l’inopportunità di appesantire gli agricolto-
ri con le incombenze documentali tipi-
che della determinazione del reddito su
criteri effettivi
4
.
A fianco di tale regola generale, il legi-
slatore ha stabilito la tassazione in base
alle risultanze effettive dell’attività in
funzione dello sviluppo della medesima
oltre certi limiti
5
. In momenti successivi,
esigenze di gettito da un lato e di
adeguamento della normativa all’innova-
zione delle tecniche di produzione dal-
l’altro lato, hanno affievolito tale
impostazione ed hanno compreso tra i
fattori qualificanti il reddito dell’attivi-
tà agricola come reddito tassabile su cri-
teri effettivi, le caratteristiche soggetti-
ve di chi tale attività esercita
6
.
La scelta di tassare “l’attitudine a pro-
durre” anziché la produzione effettiva
del
terreno
7
,
ha
richiesto
l’individuazione di un sistema di “stru-
menti compensativi”, in grado di fun-
zionare “a regime”, attraverso i quali si possa tener
conto delle ripercussioni sulla effettiva capacità con-
tributiva di eventi naturali che comportino il danneg-
giamento del raccolto
8
.
1. Precedenti normativi
La normativa fiscale, non potendo restare insensibile
alla manifestazione di eventi di questa portata, si fece
carico di tale esigenza già nel sistema tributario ante
riforma. In particolare se ne occupava l’art. 61 del
Testo Unico n. 645 del 29 gennaio 1958, come modifi-
cato dall’art. 9 della Legge n. 739 del 21 luglio 1960 e
dall’art. 4 della Legge n. 38 del 14 febbraio 1964, che
prevedeva lo sgravio delle imposte sul reddito
dominicale nonché delle sovrimposte ed addizionali in
considerazione della gravità e dell’estensione delle zone
danneggiate. Successivamente la norma venne riscritta
e, nel testo innovato dall’art. 7 del D.L. n. 917 del 30
agosto 1968, convertito dalla Legge n. 1088 del 21
ottobre dello stesso anno, prevedeva l’applicazione
del detto beneficio qualora si verificasse la perdita di
almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del
fondo in conseguenza di eventi naturali. Per effetto di
quest’ultima modifica pertanto nel nostro ordinamen-
to fece la sua comparsa quella che qualche Autore ha
inquadrato come una sorta di “agevolazione a regi-
me”
9
. A rafforzare la svolta impressa dalla nuova di-
sposizione, l’art. 9 del D.L. n. 917 citato conferiva
efficacia retroattiva alla norma, sulla quale peraltro si
soffermò la Circolare n. 98 del 12 novembre 1968
10
.
2. Normativa attuale: interrogativi irrisolti
La norma attuale
11
pur riproducendo il
precedente art. 27, D.P.R. n. 597 del 29
settembre 1973
12
, ha introdotto signifi-
cative precisazioni che se per un verso
contribuiscono a calibrare con maggiore
precisione il beneficio, dall’altro fanno
sorgere interrogativi sulla portata com-
plessiva delle stesse. L’espressione uti-
lizzata nel testo normativo previgente
al Testo Unico n. 917, infatti, si limitava
a non far concorrere alla formazione del
reddito complessivo il reddito
dominicale
13
(ed agrario) dei terreni col-
piti dall’evento naturale dannoso accer-
tato dall’Ufficio Tecnico Erariale (Ute)
14
.
La formulazione attuale della norma
agevolativa fa di più: dichiara
“inesisten-
te”
il reddito dominicale (ed agrario) di
tali terreni.
Le conseguenze di una simile afferma-
zione non hanno mancato di sollevare
dubbi e perplessità
15
. E’ noto infatti che
generalmente i meccanismi impositivi di imposte per-
sonali e reali utilizzano, quale parametro fondamenta-
le per il calcolo della base imponibile il reddito
dominicale. In tali circostanze quindi l’inesistenza di
reddito dominicale ed agrario comporterebbe l’impos-
sibilità di calcolare la base imponibile e farebbe legitti-
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...31
Powered by FlippingBook