Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 22

IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
PRINCIPI CONTABILI
La rilevazione in bilancio
dei derivati di copertura
sui cambi e sui tassi
SEGUE A PAGINA 24
NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
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Premessa
Da uno studio della Banca d’Italia
1
emerge che gli strumenti derivati acquistati dalle
imprese industriali sono rappresentati da derivati sui tassi (oltre il 95% del totale)
e il restante 5%da valute, merci ed altre opzioni al cui interno, la parte preponderante,
è costituita da derivati sui rischi di cambio. Allo stesso tempo è emerso che oltre il
90% dei contratti sottoscritti sono rappresentati da contratti simmetrici (
swap
o
forward
) e solo il 10% da opzioni. Considerati i risultati di questa indagine, l’arti-
colo si preoccuperà di fornire suggerimenti operativi per la contabilizzazione dei
contratti di copertura dei rischi di tasso e di cambio.
I requisiti di copertura
Va preso atto che la definizione dei requisiti di copertura rappresenta un processo
delicato e formale che non va sottovalutato e che va eseguito prima dell’acquisto del
derivato. Come illustrato nel principio contabile, gli strumenti derivati per essere
contabilizzati come relazioni di copertura devono soddisfare i criteri di ammissibilità
definiti nel codice civile e nell’OIC 32. In particolare ai sensi dell’articolo 2426,
comma 1, n. 11 bis, cc “
si considera sussistente la copertura in presenza, di
stretta
e documentata correlazione
tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazio-
ne coperti e quelle dello strumento di copertura
”.
Pertanto, all’inizio della relazione di copertura devono esistere
una designazione
e una documentazione formale
della relazione di copertura, una
fissazione
degli obiettivi
che la società si pone nella gestione dei rischi e un’
indicazione
della strategia
da essa seguita nell’effettuare la copertura. L’Appendice D del
Principio contabile suggerisce un esempio di tale formalizzazione.
Si ricorda che il principio prevede due differenti metodologie per definire se lo
strumento derivato sia o meno di copertura:
-
cosiddetta “
ordinaria
”;
-
cosiddetta “
semplice
”.
Nella metodologia
ordinaria
la società deve dimostrare:
-
l’esistenza di una
relazione economica tra elemento coperto e stru-
mento di copertura
(ad ogni
variazione dell’elemento coperto
deve
corrispon-
dere una variazione di segno opposto del derivato
). La verifica della relazione
economica deve avvenire sia in termini
qualitativi
2
che
quantitativi
3
;
-
il
rischio di credito delle controparti non deve essere significativo
(si
deve dimostrare che le controparti non avranno problemi ad onorare le rispettive
obbligazioni contrattuali);
-
Il
rapporto di copertura
deve essere normalmente
pari ad 1
.
4
Per la copertura
semplice
, invece, rimangono tutte le stesse condizioni descritte
per quella ordinaria ad
eccezione della verifica quantitativa
.
Poiché tuttavia la mancata esecuzione della verifica quantitativa non fa emergere il
ANDREA SOPRANI
Ordine di Bologna
Gli strumenti finanziari derivati sono trattati dal principio contabile OIC 32. Chi ha avuto modo di approcciare la lettura
di tale documento si è reso conto della complessità di esposizione del principio, resa ancora più ardua dalla presenza di
esemplificazioni che, spesso, invece di risolvere i dubbi, ingenerano, in molti casi, ulteriore frustrazione nel lettore, sia
per la non sempre agevole individuazione dei passaggi logici e numerici che, talora, per la presenza di imprecisioni nei
calcoli che rendono ancora più difficile la comprensione della metodologia e degli impatti contabili. Preso atto che, da
quanto emerge dalle indagini di Banca di Italia, la stragrande maggioranza dei derivati che le aziende industriali hanno
sottoscritto sono rappresentati da strumenti finanziari sui tassi e sulle valute, l’articolo si preoccuperà di fornire
suggerimenti operativi per la loro contabilizzazione.
valore dell’eventuale componente di inefficacia del derivato il principio prescrive
che tale modalità semplice possa essere effettuata
solo nel caso in cui il
fair value
del derivato sia prossimo allo zero
alla data di sottoscrizione
5
. In presenza di
questi requisiti, ne consegue una non irrilevante semplificazione del processo di
dimostrazione della copertura, in quanto la quantificazione della parte inefficace
dello strumento di copertura (verifica quantitativa) richiede quasi sempre l’inter-
vento di un esperto valutatore.
Le tipologie di copertura
Come è noto il principio consente due tipologie di copertura:
1.
di
attività
e
passività
iscritte in bilancio (cosiddetto
fair value hedge
);
2.
di
impegni irrevocabili
(es: ordini) o di
operazioni programmate alta-
mente probabili
(es: budget) che coprono quindi non una attività o passività già
presente in bilancio ma
flussi finanziari futuri
(cosiddetto
cash flow hedge
).
Le regole contabili sono differenti per le due tipologie di copertura.
Nel
primo caso
all’
iscrizione
del valore di mercato dello
strumento finanziario
(cosiddetto
fair value
o
mark to market
) nell’
attivo
o nel
passivo
del bilancio (tra
le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni se positivo o nei fondi rischi se negativo) corrisponde
sempre
una contropartita di conto economico
(
rivalutazione
o
svalutazione
del deri-
vato della
sezione D del conto economico
).
Nel
secondo caso
la contropartita dell’iscrizione dello strumento finanziario sarà
invece rappresentata da una
voce di patrimonio netto
(
A VII - riserva per opera-
zioni di copertura dei flussi finanziari attesi
) che
potrà assumere segno
positivo o negativo
a seconda che, rispettivamente, lo strumento finanziario sia
stato iscritto nell’attivo o nel passivo dello stato patrimoniale.
Tale riserva sarà poi rilasciata a conto economico in maniera diretta (es: acquisto
della merce che lo strumento copre in aggiunta al costo operativo sostenuto) o in
maniera indiretta (es: tramite la registrazione degli interessi di periodo del finanzia-
mento coperto).
La contabilizzazione delle coperture sui rischi di cambio
Va preso atto che le coperture sui rischi di cambio vengono normalmente effettuate
con strumenti finanziari derivati molto semplici.
La stragrande maggioranza delle coperture sono realizzate con operazioni di pronti
contro termine, dove viene fissato un cambio a pronti (
spot
), e un cambio a termine
(
forward
), su un nozionale in valuta.
Tuttavia, alla semplicità del derivato, sottendono complessità contabili.
Per questi tipi di derivati, il principio consente, contrariamente alla regola generale,
la possibilità di designare sia l’elemento
spot
che quello
forward
come copertura.
Vi è inoltre da tenere presente che è possibile con tali derivati coprire un’attività o
1
Ci riferisce al Quaderno 139 “Le imprese italiane e gli strumenti finanziari derivati“ del 2012 liberamente scaricabile dal sito della Banca d’Italia (
) . Si tratta
di uno studio un po’ datato, ma Banca d’Italia non ha pubblicato dati più recenti visto che è emerso, come fattore critico, che oltre il 50% delle società che avevano risposto
al questionario inviato non sapevano di avere sottoscritto un derivato pur avendo la corrispondente obbligazione contrattuale, il che ha condotto, tra l
’altro, ad una interrogazione parlamentare finalizzata a migliorare la trasparenza di comunicazione degli istituti finanziari alla clientela.
2
La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono
strettamente allineati. Sono elementi portanti: l’importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante.
3
La verifica quantitativa richiede l’applicazione di strumenti valutativi del derivato che normalmente richiedono una professionalità specifica. Di solito tale professionalità non
è a disposizione delle aziende industriali. La finalità di tale verifica è principalmente quella di individuare la parte inefficace del derivato, parte che non potrà mai essere
considerata di copertura e che andrà sempre addebitata a conto economico.
4
Normalmente questo rapporto è 1:1 (lo strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto). Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non
determinare ex ante l’inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell’elemento coperto).
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Un valore prossimo allo zero indica infatti che il derivato non contiene al suo interno nessun costo aggiuntivo (spesso implicito) che la banca addebita per rendere a lei
economicamente più favorevole l’operazione. Questo costo, come è intuibile, non può essere considerata una copertura del rischio ma una remunerazione per la banca. Tale
componente non è, per definizione, idonea a coprire il rischio del sottostante del derivato ed è definita, nella verifica quantitativa, come la parte inefficace del derivato e va
sempre registrata come costo a conto economico.
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