Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 23

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NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
passività (copertura di
fair value
) o un impegno (copertura di
cash flow
), elementi
tutti che comportano differenti contabilizzazioni in bilancio.
Si rammenta infatti che, la regola generale prevede che uno strumento finanziario
derivato debba essere designato come strumento di copertura nella sua interezza.
Non è perciò consentito suddividere il
fair value
in componenti, e designare una o
più di queste come strumento di copertura. Le uniche eccezioni ammesse in tal
senso sono:
-
il solo elemento
spot
di un contratto
forward
6
(tipo il pronti contro termine);
-
il solo valore intrinseco del
fair value
di un’opzione acquistata.
A parere dello scrivente, la contabilizzazione dello strumento dì finanziario di
copertura dei rischi su cambi nella sua interezza, ossia designando il cambio
forward
come elemento di copertura in alternativa allo
spot
, seppur ammessa dal principio,
appare tecnicamente meno condivisibile in quanto comporta la registrazione tra i
costi o ricavi operativi anche della parte finanziaria dello strumento (variazione
contrattuale tra il cambio
spot
e il
forward
) che, data la sua esplicita natura di costo
finanziario, andrebbe più correttamente rilevato, come avviene in caso di designa-
zione dello
spot
come elemento di copertura, nell’ambito delle poste finanziarie
(rivalutazione o svalutazione di attività e passività finanziarie di cui alla sezione D
del conto economico).
Veniamo ora ad un esempio numerico che possa indicare le differenti modalità di
contabilizzazione
7
. Per facilitare la comprensione degli effetti contabili delle varie
ipotesi che verranno presentate di seguito, si è ritenuto utile fornire uno stesso
esempio numerico, sia nel caso di copertura di un’attività in cambi, che nel caso di
un’operazione di vendita programmata.
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Sempre per facilitare la comprensione si supporrà che il pagamento della fattura da
parte del cliente avvenga, in via posticipata rispetto alla registrazione del ricavo in
caso di copertura dell’attività, e, contestualmente alla consegna, in caso di copertu-
ra di una vendita programmata, in modo da non complicare la comprensione dei
passaggi logici sottesi alla registrazione degli effetti, e di consentire una facile
individuazione dei valori di riferimento ai fini della loro contabilizzazione.
Partiamo dalla copertura di un credito in valuta (copertura di
fair value
).
Si supponga che la società
venda
al
31 ottobre del 2016
ad un cliente americano dei
macchinari del valore di
1 milione di dollari
con
pagamento al 31 marzo
del
2017 e che, nella stessa data (31 ottobre),
acquisti un pronti contro termine
di 1
milione di dollari.
Il pronti contro termine prevede che la società venda (e la banca acquisti) 1 milione
di dollari in data 31 marzo 2017, ad un tasso contrattuale fissato (tasso
forward),
di 1,1 Euro contro dollari.
Si supponga inoltre che il tasso di cambio al 31 ottobre 2016 (
spot
) sia di 1,05.
Riepilogando i dati numerici qui esposti ne deriva:
Innanzitutto va ricordato che al
31 ottobre non deve essere effettuata nessuna
registrazione contabile del derivato,
in quanto, alla sua sottoscrizione, non è
richiesto nessun esborso finanziario alla società, ma solo al momento della
regolazione finale del derivato, qui supposta al 31 marzo 17.
Ciò è in linea anche con la definizione di contratto simmetrico (là chiamato
forward
)
da parte del Glossario della Borsa italiana.
In estrema sintesi, le registrazioni contabili dovranno raggiungere, in ossequio alle
prescrizioni del principio, i seguenti risultati:
-
registrazione del
ricavo e del credito al cambio
spot
del derivato (qui
ovviamente uguale anche al giorno di emissione della fattura);
-
valutazione, alla data di bilancio, del derivato e dell’attività coperta;
-
registrazione della
differenza tra cambio
spot
e cambio
forward
contrat-
tuale (costo finanziario dell’operazione)
pro rata temporis
;
-
registrazione
dell’incasso dal cliente e della chiusura del derivato
.
Alla vendita dei macchinari si eseguirà pertanto la sola seguente registrazione con-
tabile non dovendo effettuare, come detto, nessuna registrazione del derivato (cam-
bio pari allo
spot
che in questo caso coincide con anche la data di esecuzione
dell’operazione di vendita – 31 ottobre):
Si supponga che al 31 dicembre (data di bilancio) il cambio corrente (
spot
) sia di
1,08 e che, sempre alla stessa data, il cambio previsto al 31 marzo 2017 (
forward
)
sia di 1,09.
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Ne consegue numericamente:
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Essendo il derivato a copertura di un credito a bilancio, e tenendo conto dell’esatta
corrispondenza tra derivato ed elemento coperto (stesso nozionale e stessa scaden-
za), ci si trova di fronte ad una copertura perfetta senza nessuna componente di
inefficacia.
Le regole contabili fissate nell’OIC 32 prevedono che il
derivato sia registrato al
suo
fair value
e che
questo
fair value
, con segno opposto
, sia
utilizzato per
adeguare il credito
in bilancio.
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Ne consegue che sia la registrazione del
fair value
del derivato sia l’adeguamento del
credito debba essere registrato a conto economico nella sezione D, comportando,
pertanto un effetto nullo sul risultato di periodo.
Andrà poi
addebitato a conto economico
,
pro rata temporis
, il
costo dell’opera-
zione
(differenza tra
spot
e
forward
da contratto),
sospendendo a risconto la
parte non ancora maturata
alla data di bilancio
12
.
Nell’esempio numerico il costo complessivo è di 43.290 per un’operazione che ha
una durata complessiva di 5 mesi di cui 2 di competenza del 2016 (17.216) e 3 di
competenza del 2017 (25.974).
Le scritture saranno pertanto le seguenti:
Si supponga ora che alla chiusura dell’operazione, il cambio sia di 1,2.
Il credito alla data vale pertanto 833.333.
Descrizione
Dati
Legenda
Nozionale
1.000.000
A
Data chiusura contratto
31-ott-16
Registrazione fattura
31-ott-16
Pagamento fattura
31-mar-17
Cambio
Spot
1,05
B
Cambio
Forward
1,10
C
Controvalore
Spot
952.381
D= AxB
Controvalore
Forward
909.091
E= AxC
Costo operazione
-43.290
F=E-D
Vendita bene (cambio SPOT 1,05)
Dare
Avere
Clienti
a Ricavi
952.381
952.381
Cambio
31-ott-16
31-dic-16
Differenza
SPOT
1,05
1,08
-0,03
FWD
1,10
1,09
0,01
Controvalore
Spot
952.381
925.926
26.455
Controvalore
Forward
909.091
917.431
-8.340
Differenza
-43.290
-8.495
-34.795
Rilevazione del
fair value
derivato
Dare
Avere
Risconti attivi
a Diversi
34.795
Rivalutazione derivato
26.455
Strumenti finanziari passivi
8.340
TOTALE
34.795
34.795
Adeguamento del credito coperto
Dare
Avere
Svalutazione derivati
a Credito
26.455
26.455
Imputazione del costo derivato
pro rata temporis
Dare
Avere
Svalutazione derivati
A Risconti attivi
17.316
17.316
Derivati in bilancio,
copertura cambi e tassi
SEGUE DA PAGINA 23
SEGUE A PAGINA 25
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La definizione di forward è la seguente: “È un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza. La parte che
assume la posizione lunga si impegna ad acquistare l’attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta
si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo. Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all’atto
della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l’assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso
monetario immediato”.
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Per non appesantire l’esposizione in tutti gli esempi riportati verranno omessi tutti gli effetti della fiscalità sia diretta che indiretta.
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Le registrazioni di una passività o di un acquisto programmato seguiranno la stessa logica con segni opposti.
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Cambio al 31 marzo 2017 previsto al 31 dicembre 2016.
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Il calcolo del fair value presuppone un calcolo di matematica finanziaria che attualizzi, alla data di valutazione, gli effetti finanziari previsti e non è oggetto del presente esempio.
Tale calcolo viene normalmente richiesto alla controparte del contratto. Per semplicità espositiva nell’esempio riportato il fair value è stato calcolato come differenza tra il tasso
forward al 31 dicembre per consegna 31 marzo 2017 e il tasso forward contrattuale. Si sottolinea tuttavia che si tratta di una buona approssimazione in caso di contratti con scadenza
non superiore a 12 mesi e quindi utilizzabile dalla società sulla base del princlpio di rilevanza di cui all’art 2423 del cc.
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Si riporta qui quanto scritto nel principio al paragrafo 107 (relativo alle operazioni di copertura semplice): “L'elemento coperto è adeguato per un ammontare pari e di segno
opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate, a seconda del loro segno nelle voci D, 18) d) e D) 19) d) del conto economico…..”
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Al paragrafo 80 il principio infatti recita: “Nei casi in cui lo strumento di copertura …… un contratto forward e …… la società designi il solo valore intrinseco (nel nostro caso
lo SPOT) quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale (nel nostro caso differenza tra SPOT e
FORWARD) è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente
a conto economico.“
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