Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 10

NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone
NORME E TRIBUTI
Il contratto di sponsorizzazione
SEGUE A PAGINA 12
I
l contratto di sponsorizzazione è un contratto
atipico (non disciplinato cioè dal codice civile) e
va ricondotto nella categoria dei contratti di pub-
blicità. La risoluzione ministeriale del 14 no-
vembre 2002, n. 356/E, definisce la
sponsorizzazione
un contratto bilaterale a presta-
zioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponso-
rizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello spon-
sor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie
(divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle
varie manifestazioni della propria attività o anche
modificare la propria denominazione sociale assu-
mendo quella dello sponsor) dietro versamento di un
corrispettivo che può consistere in una somma di de-
naro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare
direttamente o indirettamente”.
Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo
di sponsor è svolto da una società commerciale, ma
spesso anche da enti a struttura associativa o da enti
pubblici o da istituti bancari. In particolare, il settore
che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è
quello sportivo
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, ma anche gli eventi legati al mondo
culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno
ampio uso della sponsorizzazione.
Analizzando gli elementi distintivi della
sponsorizzazione si rileva che è un contratto
a pre-
stazioni corrispettive e a carattere oneroso.
Non è ipotizzabile, quindi, un contratto di
sponsorizzazione a carattere gratuito in cui il sogget-
to sponsorizzato (es. la società sportiva) cede al-
l’azienda sponsor i diritti di abbinamento della pro-
pria immagine, senza la corrispondente richiesta di
una somma di denaro o di una utilità economica (beni
o servizi prodotti dall’azienda sponsor).
Nella sponsorizzazione lo sponsor ha il diritto di ab-
binare il proprio marchio o il proprio prodotto alla
manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata.
L’evento o manifestazione sfrutta il richiamo e la no-
torietà presso il pubblico, e comunica un’immagine
forte e positiva dello sponsor amplificandone così, in
maniera indiretta, le vendite potenziali.
Si ricordi che il contratto di che trattasi comporta per
il soggetto sponsorizzato un’obbligazione di mezzi e
non già di risultato. I contratti di sponsorizzazione
rientrano quindi nella definizione dei contratti pubbli-
citari ma presentano, rispetto a questi ultimi, delle
sostanziali differenze. Nella sponsorizzazione,
stru-
mento pubblicitario indiretto
, il messaggio pubbli-
citario si realizza attraverso il
collegamento
tra il
nome/il marchio dello sponsor, e la figura e la fama
dell’azienda sponsorizzata. Nei contratti di pubblici-
tà l’oggetto del negozio è invece la “
mera diffusione
diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le
vendite di un determinato bene o servizio
La sponsorizzazione è, infine, un
contratto
consensuale
che trova il suo perfezionamento con la
semplice manifestazione di volontà delle parti.
Non è richiesta la forma scritta, ma come tutte le
fattispecie di accordi complessi, è consigliabile sia sti-
pulato per iscritto almeno ai fini probatori. Tale con-
tratto deve contenere in modo accurato e preciso gli
accordi, le prestazioni da eseguire, i tempi, le modalità
e le tariffe.
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La forma scritta appare opportuna anche ai fini fiscali:
infatti, in presenza di prove documentali, i costi della
sponsorizzazione sono deducibili interamente nel-
l’esercizio e detraibili per la relativa imposta sul valo-
re aggiunto. Inoltre, si consiglia di conservare la docu-
mentazione quale ad esempio foto di eventi, di
striscioni, di tabelloni ecc. che dimostrino le modalità
di esecuzione della sponsorizzazione ovvero come è
stato eseguito il contratto.
Da ultimo appare superfluo ricordare che è opportuno
provare il concreto sostenimento del costo utilizzando
un metodo di pagamento tracciabile ovvero assegni, ri-
cevute bancarie, bonifici escludendo i contanti.
Disciplina fiscale
Fino al 31 dicembre 2007 i contratti di
sponsorizzazione sportiva rientravano nelle “spese
di rappresentanza” mentre a partire dal primo gennaio
2008 le spese di cui ai contratti di sponsorizzazione
devono essere considerate “Spese di pubblicità” e come
tali, in ossequio a quanto previsto dall’art. 108 e
dall’art. 109 Tuir (in tema di “
inerenza dei costi
”), le
stesse risultano essere integralmente deducibili dal red-
dito d’impresa dell’azienda sponsor.
Ai sensi dell’Art. 108 c.2 del D.P.R .917/86 (Spese
relative a più esercizi)
3
,“
Le spese di pubblicità e di
propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono
state sostenute (o in quote costanti nell’esercizio stes-
so e nei quattro successivi)
4
. Le spese di rappresen-
tanza sono deducibili nel periodo d’imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, anche in funzione della natura e
della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività
internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili
le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di
valore unitario non superiore a euro 50.”
Focalizzando l’attenzione sul primo periodo, ora nuo-
vamente modificato dal D.L. 244/2016, con esclusio-
ne della possibilità di capitalizzare le spese di pubbli-
cità, possiamo estendere alle spese per le
sponsorizzazioni lo stesso trattamento delle spese di
pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni
corrispettive con la finalità di far conseguire maggiori
ricavi allo sponsor.
Dall’art. 109, c. 5, del TUIR (ex art. 75 del D.P.R. 917/
86) rileviamo che “
Le spese e gli altri componenti
negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli one-
ri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni
da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono
a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi
.
Se si riferiscono indistintamente ad attività o
beni produttivi di proventi computabili e ad attività o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammon-
tare dei ricavi e altri proventi che concorrono a for-
mare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi
” quindi, come noto, i
componenti
negativi di reddito, per poter essere deducibili, de-
vono essere connessi, anche se indirettamente, alla
produzione di ricavi o proventi che concorrono a
formare il reddito d’impresa.
La deducibilità dei costi di sponsorizzazione è am-
messa rispettando i principi fondamentali della com-
petenza, dell’oggettiva determinazione o presumibile
determinabilità dell’onere, e di inerenza.
Stando alla regola dell’inerenza, appartengono alla ca-
tegoria delle spese inerenti
“tutte le spese sostenute
nell’interesse della realizzazione del programma eco-
nomico dell’impresa”
e che pertanto sono suscettibili
“di arrecare una utilità all’attività produttiva dell’im-
presa, sia pur in via soltanto indiretta e mediata”.
In definitiva, nella fattispecie delle spese di
sponsorizzazione, sono deducibili esclusivamente gli ele-
menti negativi relativi ad attività da cui traggono origine
ricavi tassabili. Sono pertanto deducibili quei costi legati
da un rapporto di causa-effetto con la produzione del
reddito d’impresa
, in quanto il concetto di inerenza di
un costo non deve essere inteso come immediatamente
legato ai ricavi, bensì all’attività complessivamente svol-
ta dall’impresa. Si misura la deducibilità in considera-
zione della correlazione del costo con un’attività poten-
zialmente idonea a produrre utili.
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Prassi
L’Agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del
1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina
prevalente riconoscono che le spese di
sponsorizzazione debbano avere lo stesso trattamen-
to delle spese di pubblicità, purché siano finalizzate a
reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome
o il marchio dell’impresa e che siano corrisposte a
fronte di un
obbligo sinallagmatico
del soggetto
beneficiario.
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In particolare la Risoluzione n° 9/204 del 17/06/92
ha confermato che le spese di sponsorizzazione pos-
sono accomunarsi a quelle di pubblicità; sono con-
nesse a un contratto la cui caratterizzazione è costitu-
ita di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo
sponsor e il soggetto sponsorizzato”; ….”che, a sua
volta si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare
il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività
produttiva dello sponsor e, pertanto, le relative spese,
cui non può disconoscersi una stretta correlazione
con l’intento di conseguire maggiori ricavi, rientrano
nella previsione normativa di cui alla prima parte
dell’art. 74 del TUIR (
ora 109 n.d.r.)
con i conseguenti
riflessi in termini fiscali.”
Secondo la Risoluzione n° 148 del 17 settembre 1998
le spese di pubblicità sono conseguenti alla stipula di
un contratto sinallagmatico tra due parti, la causa va
individuata di regola, nell’obbligo di una di esse di
pubblicizzare e/o propagandare: il prodotto, il mar-
chio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva del-
l’altra che, a sua volta, si impegna a una prestazione
in denaro o in natura quale corrispettivo della presta-
zione ricevuta. La deducibilità ai fini fiscali di dette
spese è subordinata al rispetto delle condizioni poste
dall’art. 75
(ora 109 n.d.r.)
del TUIR, vale a dire alla
sussistenza dei requisiti della competenza, della cer-
tezza e determinabilità e dell’inerenza.
Infine con la circolare 34/E/2009 l’Agenzia delle Entra-
te ha affermato che le spese di sponsorizzazione, per
essere deducibili come spese di pubblicità, devono:
- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto
commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa;
- essere corrisposte a fronte di un obbligo
sinallagmatico (cioè una controprestazione) del sog-
getto beneficiario. Si conferma quindi che le spese di
pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute in
forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui
1
Nell’ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti,
federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport.
2
Utile alla congruità del costo è la verifica delle tariffe ordinariamente applicate sul mercato per ciascuna prestazione pubblicitaria.
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Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da L. del 24/12/2007 n. 244 art. 1
4
Il testo è stato ulteriormente modificato dall’art. 13 bis del D.L. 244/2016 per cui dal 1.3.2017 le spese di pubblicià/propaganda non possono più essere capitalizzate e
l’ammortamento non avviene nei 5 esercizi.
5
Il giudizio sull’inerenza deve essere effettuato considerando in concreto l’attività esercitata dall’impresa, le proprie dimensioni ed esigenze imprenditoriali.
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Non è raro che le associazioni confondano sponsorizzazione con donazione o, dietro un versamento in denaro considerato come donazione, concedano al donante alcuni spazio
pubblicitari in volantini, giornali, nel corso di eventi ecc.... E’ quindi necessario ricordare che la differenza tra i due istituti è rilevante. La donazione è un versamento
disinteressato in denaro, senza richiesta di alcuna controprestazione, mentre la sponsorizzazione è un’attività commerciale, con cui una parte paga un prezzo per avere
un servizio.
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