Il Commercialista Veneto n.232 (LUG/AGO 2016) - page 22

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NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
Tuttavia l’inerenza (fiscale) delle stesse non può essere esclusa a priori,
sulla base di argomentazioni etico-moralistiche, dovendosi sempre svolge-
re, a nostro avviso, un’indagine sulla correlazione tra l’esercizio dell’impre-
sa e il fatto che ha generato l’onere sanzionatorio, e non giudicare la
meritevolezza dei componenti positivi e negativi che concorrono a formare
il reddito d’impresa. Del resto, la neutralità sotto il profilo etico della norma-
tiva tributaria è fra l’altro confermata dalla circostanza che risultano tassabili
anche i proventi derivanti da fatti o atti illeciti, e negare la deducibilità dei
costi inerenti ai predetti fatti o attività illecite, quali appunto le sanzioni,
non sembra coerente.
Inoltre, respingere la deducibilità delle sanzioni amministrative irrogate
condurrebbe ad una violazione del principio di capacità contributiva, poi-
ché verrebbe tassato un reddito parzialmente inesistente, e all’applicazio-
ne di una sanzione impropria accanto alla sanzione propria, disconoscen-
do la rilevanza fiscale della prima.
In conclusione, occorre verificare, caso per caso, se il comportamento ille-
cito sanzionato abbia concorso oppure no alla realizzazione di ricavi o altri
proventi imponibili, e quindi se la sanzione che ne deriva sia o meno ineren-
te. Successivamente va appurato se siano altresì soddisfatti gli altri pre-
T
ra le novità contenute nella legge 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/
2013, sicuramente di grande interesse sono le modifiche alla disciplina
delle società a responsabilità limitata. Detta normativa, in particolare
introduce modifiche sostanziali all’articolo 2464 c.c. nella parte dove
si prevede che i conferimenti iniziali dovranno essere versati nelle mani dell’or-
gano amministrativo e non più presso una banca aggiungendo altresì l’obbligo di
indicare i mezzi di pagamento
(comma 4)
1
. Sin qui tutto bene: un decreto in
linea con l’obiettivo di semplificazione che il legislatore si è posto e che da
ultimo vede la possibilità di costituzione delle start up innovative senza la
necessità di un intervento notarile (decreto 19 febbraio 2016).
A complicare il tutto, sono intervenuti sia il Consiglio Nazionale Notariato (nota
del 4 settembre 2013) che il Comitato Notarile del Triveneto (orientamenti
societari i.a. 14), i quali suggeriscono che il versamento del denaro possa avveni-
re secondo le seguenti modalità:
a) denaro contante nei limiti della normativa antiriciclaggio;
b) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori;
c) assegno circolare a nome della futura società o di uno dei futuri amministratori;
d) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui
all’art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate
agli amministratori che abbiano accettato l’incarico;
e) presso una banca, mediante un deposito vincolato a favore della futura società,
precisando come l’assegno bancario non sia ammesso perché non dà certezza
della copertura delle somme dovute e non è quindi idoneo a garantire l’effettività
dei conferimenti
2
.
Ed è proprio questa precisazione che risulta alquanto “oscura”, anche in consi-
derazione del fatto che non è chiaro come i bonifici bancari o gli assegni circolari
possano garantire l’effettività del conferimento più di un assegno bancario. In-
La deducibilità
delle sanzioni amministrative
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supposti fissati dal TUIR in ordine alla competenza, alla certezza, alla og-
gettiva determinabilità e all’imputazione a Conto Economico.
Così, ad esempio, sembra sussistere il requisito dell’inerenza all’attività
d’impresa con riferimento alle sanzioni irrogate dall’Antitrust, trattandosi
di violazioni finalizzate all’accrescimento della capacità dell’impresa di rea-
lizzare ricavi; a medesime conclusioni si può giungere con riguardo alle
sanzioni per infrazioni stradali commesse da un rappresentante di commer-
cio giacché l’automezzo da lui usato per recarsi dai clienti rappresenta il
bene in assoluto “più inerente” alla sua attività.
Per quanto riguarda gli altri requisiti richiesti dal Tuir ai fini della deducibilità
di un costo, nelle sanzioni Antitrust rileviamo la certezza e l’oggettiva
determinabilità, posto che l’atto di irrogazione è caratterizzato
dall’autoritarietà e dall’esecutorietà. Per quanto riguarda l’imputazione a
Conto Economico, occorre che tali sanzioni vengano rilevate in contabilità
ed imputate a Conto Economico in una voce di costo. Le possibili opzioni
di contabilizzazione sono:
-
rilevazione fra i costi nella voce B14) “Oneri diversi di gestione”;
-
qualora l’irrogazione delle sanzioni sia certa, o probabile, ma di am-
montare e sopravvenienza incerta, stanziamento di un accantonamento per
rischi ed oneri alla voce B13) “altri accantonamenti” del Conto Economico
con contropartita il Fondo per Sanzioni alla voce B “FONDI PER RISCHI ED
ONERI”- 4) “altri” dello Stato Patrimoniale, per poi stornare tale fondo quan-
do la sanzione diverrà certa nell’ammontare e nella sopravvenienza.
Da un punto di vista fiscale, infine, valutare se seguire l’orientamento del-
l’Amministrazione Finanziaria, che è appunto per la non deducibilità, o meno.
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Art. 2464. Conferimenti.Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti
gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro
. Alla
sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto
. Il versamento
può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente
importo in danaro.(1)
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso,
se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro
presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
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Peraltro, la querelle sembra una questione di lana caprina visto che come previsto dall’articolo 2463 comma 4 del codice civile, l’ammontare del capitale sociale di una
srl può essere determinato in
misura inferiore a euro diecimila e comunque pari a euro uno
.
3
DM 16/01/1995 articolo 12 (intitolato svolgimento dell’incarico fiduciario) comma 6: Il fiduciante è tenuto ad anticipare alla fiduciaria i mezzi necessari per lo
svolgimento degli incarichi e la società non potrà darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a disposizione.
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Fonte:
GIORNO PER GIORNO
fatti, è una certezza come un bonifico bancario possa essere revocato nella
giornata di emissione (alzi la mano chi non ha revocato un bonifico emesso per
errore) così come un assegno circolare possa non convertirsi in denaro fino a
quando non sia messo all’incasso, con buona pace della garanzia dell’effettività
del conferimento.
Avrete quindi capito, come siamia convinzione che ci sia un
ma
nella logica notarile
da trovarsi nella stessa norma civilistica in precedenza richiamata: i mezzi di paga-
mento sono indicati nell’atto dal notaio e quindi quando si vedono questi orienta-
menti notarili sorgono, anche in modo involontario, delle perplessità.
Sul punto, un’esperienza professionale può essere indicativa.
Ebbene, lo scrivente in qualità di legale rappresentante di una società fiduciaria,
si trova spesso a dover costituire delle newco per conto dei fiducianti. Non
volendo annoiare i lettori, vado subito al punto: a una fiduciaria debitamente
autorizzata dall’odierno MISE, per la partecipazione alla costituzione di una
società, il proprio fiduciante
deve anticipare i mezzi necessari per lo svolgi-
mento degli incarichi e la fiduciaria stessa non potrà darvi esecuzione ove
i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente posti a
sua disposizione.
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Per tali motivi, ne consegue che in sede notarile, a mio parere,
un assegno bancario della fiduciaria debba considerarsi come idoneo a garantire
l’effettività del conferimento come richiesto dai precedenti orientamenti notarili
richiamati essendo
pacifico
considerarlo quale mezzo di pagamento come richie-
sto dal codice civile. E’ vero che sono di parte, ma alcuni miei fiducianti mi hanno
detto: ma cosa vorranno poi mai questi notai, più garantiti di così!
Detto questo, i risultati: prevale la voglia di passato e quindi, con grande mio
rammarico, devo andare in banca a farmi rilasciare un assegno circolare dal
cassiere per partecipare all’atto notarile.
Eppure, una voglia di futuro/speranza sembra di nuovo tra di noi con la recente
massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano
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: il denaro contante, il bonifico
bancario, l’assegno circolare e soprattutto
l’assegno bancario
sono tutti si-
stemi idonei a effettuare i conferimenti in denaro in sede di atto costitutivo della
società a responsabilità limitata. Sul punto una nota di contorno:se questa
massima conforta lo scrivente, vi è alto il rischio di uno scontro di orientamenti
notarili tali da andare ad ingarbugliare definitivamente la questione “giuridica”.
Il tema è serio ed importante e può essere risolto ricordandosi sempre come vi
sia un’unità di intenti al momento di costituire una newco diversamente da una
cessione di immobile dove vi possono essere invece delle parti contrapposte e
quindi delle diverse posizioni da tutelare.
Quando il notaio
va in confusione...
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...36
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