Il Commercialista Veneto n.232 (LUG/AGO 2016) - page 12

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NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona
Note intorno alla legge 112/2016
(cosiddetta legge sul "dopo di noi")
NORME E TRIBUTI
D
opo un iter parlamentare durato anni, è stata finalmente approvata in via
definitiva la legge sul
dopo di noi
. Le attese erano alte e ovviamente una
volta emanata la legge, gli interventi e le valutazioni sono stati numerosi.
Non voglio tuttavia entrare nella discussione se questo provvedimento
sia favorevole o non favorevole alle assicurazioni e ai privati e se risolva o meno il
problema
del dopo di noi
. Per questo ci sono delle istituzioni a esso preposte, così
come associazioni o liberi cittadini che già hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.
Sul punto, mi limiterò a ritenere condivisibile la posizione del conduttore di MELOG
di RADIO 24, Gianluca Nicoletti, cui vi rimando
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:
“Almeno ora parliamo di qualcosa che è scritto in una legge, almeno lo Stato nella sua
proverbiale ignavia nell’affrontare la questione dei nostri figli fantasma ci offre un
appiglio per considerarlo interlocutore informato”.
Ebbene, la legge 22 giugno 2016 n. 112, intitolata “
Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare
” è una legge composta di numero 10 articoli di cui oltre all’articolo 6, che
tratta degli strumenti di protezione del patrimonio, si ritengono importanti i se-
guenti articoli:
- l’articolo 1, dove sono indicate le finalità perseguite dalla legge;
- l’articolo 2 che individua i LEP (livelli essenziali delle prestazioni);
- gli articoli 3 e 9 che istituiscono il fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave individuando le disposizioni finanziarie per il prossimo triennio;
- l’articolo 4 che detta le finalità del fondo;
- l’articolo 5 che tratta della detraibilità delle spese sostenute per le polizze
assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
mentre i restanti articoli, li potremmo definire di completamento della legge.
Obiettivi perseguiti
L’articolo 1 deve considerarsi quale architrave di questa normativa speciale per il
dopo di noi,
articolo dove sono espressamente previsti gli obiettivi della legge e
della normativa: “
La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e prote-
zione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata
dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno
familiare poiché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale,
e in vista del venir meno del
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessa-
ta già durante l’esistenza in vita dei genitori”
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.
In particolare, l’obiettivo che si pone il legislatore è di evitare l’istituzionalizzazione
del disabile supportando la domiciliarità e a tale proposito si prevede di agevolare
le erogazioni da parte di soggetti privati per la stipula di polizze di assicura-
zione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo
2645 ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a
vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario
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.
Sul punto una considerazione di fondo è dovuta: infatti, possiamo ritenere che con
questa legge sia iniziato il ritiro dello Stato dal Terzo Settore con contestuale
riaffermarsi dell’iniziativa privata, determinando una
svolta di sistema
che coinvol-
ge anche le libere professioni e le istituzioni politiche e non (oltre ovviamente alle
famiglie, alle associazioni di volontariato e al legislatore).
Strumenti di protezione del patrimonio: trust e non solo.
Il contratto di affidamento fiduciario
In ordine agli strumenti di protezione del patrimonio, questi costituiscono la bus-
sola della normativa in esame. Sul punto, ci dobbiamo riportare al testo dell’artico-
lo 1 comma 3 già in precedenza visto: “
La presente legge eÌ volta, altresìÌ, ad
agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicu-
razione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-
ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario …
Quindi, non solo trust come inizialmente previsto, ma anche polizze assicurative e
fondi speciali sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti d’af-
fidamento fiduciario. Che cosa abbia indotto il legislatore a ciò non ci è dato di
sapere e francamente non ci interessa più di tanto; quello che ci interessa invece
evidenziare da questa prima lettura della legge è il riconoscimento dell’istituto del
contratto di affidamento fiduciario quale strumento di protezione del patrimonio
in concorrenza diretta con il trust
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.
Profili fiscali
In ordine alle esenzioni e agevolazioni fiscali, queste sono espressamente discipli-
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/
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Articolo 1 comma 2.
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Articolo 1 comma 2 e 3:
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Il contratto di affidamento fiduciario è stato sino ad ora conosciuto come una figura negoziale di elaborazione dottrinale ma con alcune perplessità in ordine alla possibilità di
segregazione del patrimonio ora invece riconosciuta espressamente dalla legge.
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Art. 6 comma 1.
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Art. 6 comma 2 che aggiunge come la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo
del vincolo di destinazione.
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Art. 6 comma 1.
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Art. 6 comma 4.
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Art. 6 comma 5.
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Art. 6 comma 6.
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Art. 6 comma 7.
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Per completezza si segnala il comma 9 (sempre dell’art. 6) in tema di erogazioni da parte di privati (che non siano i disponenti) e l’articolo 5 in materia di detraibilità dei premi assicurativi.
nate all’articolo 6 e intitolato
Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi
speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione
. In particolare, detto
regime di esenzione e agevolazioni è ammesso a condizione che:
- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario,
ovvero i vincoli di destinazione,
siano tutti istituiti in favore di persone disabili
così come definito e accertato dalla legge 104/92 (riferimento legislativo “
per l’as-
sistenza
, l’
integrazione sociale
e i
diritti
delle
persone handicappate
”)
5
;
- il trust, ovvero i fondi speciali disciplinati dai contratti di affidamento fiduciario,
ovvero i vincoli di destinazione, perseguano come finalità esclusiva l’inclusione
sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità
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.
L’articolo prosegue individuando la concorrenza congiunta di alcune condizioni per
essere ammessi a detto regime fiscale di favore ovvero:
a)
l’istituzione del trust, del vincolo di destinazione o del contratto di affida-
mento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico;
b)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario
deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti
coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere in modo puntuale la funzionalità e i
bisogni specifici delle persone con disabilità grave, indicare le attività assi-
stenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di
questi ultimi soggetti, comprese “le attività finalizzate a ridurre il rischio
dell’istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave”;
c)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario deve individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del
gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso
deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misu-
ra idonea a salvaguardarne i diritti, nonché i relativi obblighi di rendicontazione
posti a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;
d)
gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario o
del vincolo di destinazione devono essere le persone con disabilità grave;
e)
i beni e i diritti conferiti nel trust o nei fondi speciali o soggetti a vincoli di
destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario devono individuare il soggetto preposto al controllo delle
obbligazioni imposte (…) a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale
soggetto deve essere individuato per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o
del vincolo di destinazione;
g)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario stabiliscono il termine finale della loro durata nella data della
morte della persona con disabilità grave;
h)
l’atto istitutivo del trust, o del vincolo di destinazione o del contratto di
affidamento fiduciario devono stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
Nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge in esame, è quindi prevista
la totale
esenzione
dall’imposta di successione e donazione sia al momento della disposizio-
ne dei beni a favore del disabile
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che nel caso di premorienza del beneficiario rispetto
ai disponenti con
conseguente ritorno dei beni ai disponenti
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; invece nel caso di
morte del disabile, il trasferimento del
patrimonio residuo
come individuato nell’atto
istitutivo del trust, del vincolo di destinazione o nel contratto di affidamento fiduciario
sarà assoggettato alla normale imposta di successione e donazione
9
.
Ulteriori agevolazioni, sono previste in tema di applicazione dell’imposta di regi-
stro, ipotecaria o catastale al momento della disposizione dei beni a favore del
disabile
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così com’è prevista la totale esenzione dell’imposta di bollo per gli atti,
i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti,
le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione
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, mentre altre agevolazioni, che potremmo definire secondarie o di
minor valore
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, sono rinvenibili nella legge.
Conclusioni
In apertura di queste note, mi ero ripromesso di non voler entrare nel merito di
questa legge e questa promessa è mia intenzione mantenerla.
Voglio tuttavia segnalarvi non tanto l’importanza dell’impatto delle agevolazioni
fiscali della legge in esame, che è pari a quello in tema di passaggio generazio-
nale d’impresa (ovvero esenzione totale), ma il criterio orientativo cui la legge
s’informa. Infatti, se il criterio orientativo della legge, è quello di garantire i
disabili, il criterio sottostante e sottointeso ma da evidenziare con forza, è
quello della tutela e del rispetto delle esigenze degli altri componenti della
famiglia (leggasi agevolazioni fiscali come previste nel caso ritorno dei beni ai
disponenti ovvero nel caso di trasferimento del patrimonio residuo ex art. 6
comma 4 e 5). Va da sé, a mio parere, che il rispetto di questo criterio orientativo
secondario rende la legge sul dopo di noi perfettibile ma giusta.
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