Il Commercialista Veneto n.232 (LUG/AGO 2016) - page 13

NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone
Art Bonus: i benefici fiscali
del mecenatismo culturale
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 14
A
i sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83,
Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo
”, con-
vertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/
2014 è stato introdotto un credito d’imposta per le
erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e
dello spettacolo, il c.d. Art bonus.
Il credito d’imposta è destinato a tutti coloro, privati
cittadini oppure imprese, che decidono di effettuare
erogazioni liberali di denaro a sostegno della cultura,
per la valorizzazione e il recupero del patrimonio cul-
turale italiano.
Inizialmente l’Art bonus era nato con natura tempora-
nea
,
sotto forma di credito di imposta, nella misura del
65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel
2015, e del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel
2016.
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre
2015, n. 208
ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art
bonus”, fissando l’agevolazione fiscale al 65%.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia nella Circola-
re n. 24/E del 31/7/2014 “la nuova disposizione legi-
slativa … mira … ad introdurre meccanismi più sem-
plici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni
liberali riguardanti i beni culturali, superando l’attuale
dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che
riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone
fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle
persone giuridiche”.
Di conseguenza, come specificato dall’art. 1, DL n.
83/2014,
per dette erogazioni
non si applicano le
disposizioni
di cui
agli articoli 15, comma 1, lette-
re h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g)”, TUIR
che
prevedono rispettivamente la detrazione IRPEF del
19% ovvero la deducibilità dal reddito d’impresa delle
erogazioni effettuate a favore di soggetti che svolgono
attività di valore culturale e artistico e attività nello
spettacolo ai fini della realizzazione di nuove struttu-
re, potenziamento e restauro di quelle esistenti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le suddette
disposizioni fiscali restano,
comunque,
in vigore per
le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del DL
83/2014 convertito
,
come ad esempio le erogazioni
liberali per l’acquisto di beni culturali.
Oggetto delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali
effettuate in denaro
che danno
diritto al credito di imposta, devono essere riferite,
tassativamente, ai seguenti interventi:
-
manutenzione, protezione e restauro
di
beni
culturali pubblici
;
-
sostegno
degli istituti e dei luoghi della
cultu-
ra di appartenenza pubblica
(es. musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto
Legislativo 22/01/2004 n. 42), delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione;
-
realizzazione di
nuove strutture, restauro e
potenziamento di quelle esistenti
,
di enti o istitu-
zioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgo-
no esclusivamente attività nello spettacolo
.
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura
agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali
in denaro effettuate per
interventi di manutenzio-
ne, protezione e restauro di beni culturali pubbli-
ci,
laddove destinate ai
soggetti concessionari o
affidatari
dei beni oggetto di tali interventi.
1
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusi-
vamente in
favore del patrimonio di proprietà pubbli-
ca
. Sono quindi esclusi dall’Art bonus e dal credito di
imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in
favore di un bene culturale se questo è di proprietà
privata, anche senza fini di lucro, compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi re-
stano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti
che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della
cultura e dello spettacolo previste dalla norma in com-
mento, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica.
L’agevolazione fiscale del 65% si traduce in uno sconto
fiscale così ripartito:
A)
per le
persone
fisiche
ed enti che non
svolgono attività com-
merciale (dipendenti,
pensionati, professioni-
sti), il credito d’imposta
è riconosciuto nel limite
del
15% del reddito
imponibile
;
2
B)
per i
soggetti
titolari di reddito d’im-
presa
(società e ditte in-
dividuali) ed enti non
commerciali che esercitano anche attività commerciale
e comprese anche le stabili organizzazioni nel territo-
rio dello Stato di imprese non residenti, il credito d’im-
posta è invece riconosciuto nel limite del
5 per mille
dei ricavi annui (si fa riferimento ai ricavi
di cui
all’art. 85 del TUIR e all’art. 57 dello stesso testo
unico)
.
Ai fini dell’individuazione dei
titolari di reddito di
impresa
, cui il credito d’imposta spetta nel limite del
5 per mille dei ricavi,
deve farsi riferimento alla
definizione fornita dall’art.55, comma 1, del TUIR,
secondo cui “sono redditi di impresa quelli che
derivano dall’esercizio di imprese commerciali”,
sia in forma individuale che collettiva.
Rientrano,
quindi, in tale categoria sia la persona fisica che svolge
attività commerciale (imprenditore individuale) sia le
società e gli enti che svolgono attività commerciale
(società commerciali, enti commerciali ed enti non com-
merciali che esercitano, anche marginalmente, attività
commerciale); tuttavia gli stessi applicano il regime
agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti
per le persone fisiche e gli enti che non esercitano
attività commerciale (15 per cento del reddito imponi-
bile) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito
della loro attività personale o istituzionale.
Modalità di effettuazione
Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni
liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito
che anche le erogazioni liberali che stiamo analizzando
devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente
di sistemi di pagamento “tracciabili” ossia di uno dei
seguenti sistemi di pagamento:
-
tramite banca (es. bonifico);
-
tramite ufficio postale (es. versamento su con-
to corrente intestato al beneficiario);
-
mediante gli altri sistemi di pagamento previ-
sti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97, cioè mediante carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari.
Di conseguenza, nonostante non sia espressamente
chiarito dalla suddetta circolare,
le erogazioni libe-
rali effettuate in contanti
(teoricamente possibili
per importi inferiori ai 3.000 euro in virtù della norma-
tiva antiriciclaggio)
sono escluse dall’agevolazione.
Sono, inoltre,
escluse le liberalità effettuate in
natura,
posto che la norma agevolativa fa riferimento
alle sole erogazioni liberali “in denaro”.
Modalità di fruizione
Relativamente alle
modalità
, fermo restando che
il
credito di imposta va ripartito in tre quote annua-
li di pari importo,
distinguiamo le seguenti fattispecie
:
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività
commerciali fruiscono del credito d’imposta nella di-
chiarazione dei redditi. In particolare, iniziano a fruire
della prima quota annua-
le del credito di imposta
(nella misura di un terzo
dell’importo maturato)
nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno
in cui è stata effettuata
l’erogazione liberale. La
quota annuale non utiliz-
zata può essere riporta-
ta in avanti nelle dichia-
razioni dei periodi di im-
posta successivi senza
alcun limite temporale.
- i soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il
credito d’imposta tramite compensazione
mediante
il modello F24,
ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97,
a scomputo dei versamenti dovuti, sempre nei limiti di
un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno
del periodo di imposta successivo a quello di effettua-
zione delle erogazioni liberali.
La quota corrispondente ad un terzo del credito
d’imposta maturato costituisce
, per ciascuno dei
tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione,
il
limite massimo di fruibilità del credito; in caso di
mancato utilizzo
in tutto o in parte di tale importo
nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà esse-
re utilizzato nel corso dei periodi d’imposta suc-
cessivi
, secondo le modalità proprie del credito.
3
- Esempi
Società di capitali
, quindi soggetta ad IRES, che nel
2015 realizza ricavi d’impresa (non reddito) pari a 50
milioni di Euro; il credito d’imposta massimo che può
detrarre è pari a 250.000 euro (il 5 per mille dei ricavi),
quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali
agevolabili fino ad una spesa di Euro 384.615 (250.000/
65%);
il bonus fiscale, pari ad Euro 250.000, sarà
da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare
in compensazione a partire dal 1° giorno del peri-
odo di imposta successivo a quello di effettuazio-
ne delle erogazioni liberali.
Persona fisica,
quindi soggetta ad IRPEF, che nel
2015 realizza un reddito imponibile pari a 200.000
Euro; il credito d’imposta massimo maturato nel 2015
è pari a 200.000*15%=30.000 Euro e quindi le
erogazioni liberali agevolabili sono al massimo pari a
1
Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizioni sono entrate in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014, e in questo caso le
agevolazioni fiscali previste dall’Art bonus, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.
2
Tra le persone fisiche si considerano le persone residenti e non residenti nel territorio dello Stato, e, analogamente a quanto previsto dall’art.15, comma 3, del T.U.n.917/86,
per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del T.U. citato ai fini della
imputazione del reddito;
3
Codice tributo per la compensazione del credito d’imposta per l’ Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).
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