Il Commercialista Veneto n.232 (LUG/AGO 2016) - page 30

30
NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera
stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
c) integra una comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il
vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di
società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della discipli-
na sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari
di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
L’attività di gestione dei beni quale oggetto di una società semplice
Con specifico riferimento alla possibilità per una società semplice di svolgere
l’attività di gestione di beni, qualora ovviamente abbia i connotati di un’attività
economica non commerciale, è opportuno aggiungere a quanto sopra precisato in
via generale alcune considerazioni che ne confermino la legittimità, posto che la
questione, come ricordato nell’introduzione, non è pacifica in giurisprudenza.
In primo luogo, occorre rilevare come la conformità al sistema della fattispecie in
commento sia stata implicitamente riconosciuta dallo stesso legislatore nelle varie
disposizioni fiscali che ha dettato nel tempo al fine di incentivare la trasformazione
delle società commerciali di gestione in società semplici aventi il medesimo oggetto
(cfr., in particolare, l’art. 29 della L. 49/1997, che favoriva la trasformazione di
società commerciali in società semplici aventi oggetto esclusivo o principale la
gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipazioni, e l’art. 1, comma 115,
della L. 208/2015, che recava agevolazioni fiscali con riferimento alle società aventi
ad oggetto la gestione di soli beni immobili e mobili registrati). Tali norme, infatti,
non si preoccupano in alcun modo di consentire la creazione di società semplici di
gestione (all’esito di un procedimento trasformativo), rimuovendo un divieto di
legge, ma, al contrario, danno per presupposta la legittimità e conformità al sistema
di una tale eventualità, limitandosi a incentivarla dal punto di vista tributario.
Ciò che è contenuto nelle norme fiscali è dunque una sorta di interpretazione auten-
tica di sistema, la quale, provenendo dal legislatore, assume particolare rilievo.
Il valore di “interpretazione autentica” delle suddette norme fiscali è rafforzato
dalla circostanza che nelle medesime, oltre alla fattispecie della trasformazione in
società semplice, è contemplata anche quella alternativa della “trasformazione” di
società commerciali in comunioni di godimento (cioè quella dell’assegnazione dei beni
ai soci), con ciò rendendo evidente che il legislatore fiscale non ha inteso offrire alle
“società di comodo” degli strumenti di uscita dal regime di impresa in deroga ai
principi dell’ordinamento, ma ha semplicemente preso in considerazione tutte le
possibili fattispecie che il sistema di diritto civile già offriva per realizzare tale effetto,
avendo ben presente la distinzione tra società semplici e comunioni di godimento.
Non può dunque condividersi l’opinione di chi, muovendo dal presupposto che le
ricordate disposizioni fiscali hanno carattere eccezionale e temporaneo, afferma
che le stesse consentano esclusivamente la creazione di società semplici di gestione
all’esito dello specifico procedimento di trasformazione da esse contemplato e non
anche la loro costituzione
ex novo
.
Una tale opinione contrasterebbe anche con il principio di parità di trattamento sancito
dall’art. 3 della Costituzione, in quanto affermerebbe che il legislatore ha offerto ad
alcuni cittadini (i soci di “società di comodo”) opportunità che ha negato ad altri.
La sussistenza di un divieto di costituire
ex novo
società semplici di gestione
all’interno di un ordinamento che ammette il libero operare di quelle derivanti da
trasformazioni agevolate sarebbe poi privo di qualunque logica ed effettività, posto
che in vigenza di un tale divieto a coloro che desiderino avviare una società semplice
di gestione sarebbe comunque consentito di “acquistare” una società semplice
preesistente, eludendo in tal modo il divieto di costituzione.
È dunque preferibile ritenere che le disposizioni fiscali che prendono in considera-
zione le società semplici di gestione non intendono derogare al sistema ma sempli-
cemente sfruttarlo per ciò che già consente.
La costituzione di società semplici di gestione, infatti, in quanto fattispecie ben
distinta dalla comunione di godimento, è senz’altro conforme ai principi dell’ordi-
namento. La comunione è una situazione di fatto e non un contratto, all’interno
della quale non sorgono obbligazioni negoziali reciproche a carico dei comproprie-
tari, i quali, anche nell’ipotesi che abbiano deliberato di sfruttare economicamente
i loro beni comuni, conservano il diritto di disporne liberamente (art. 1103 c.c.), di
servirsene personalmente, ancorché nei limiti di legge (art. 1102 c.c.), di domandare
lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.).
Qualora, dunque, i comunisti intendano vincolare stabilmente i beni comuni al-
l’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, senza che tale
attività sia destinata ad assumere il carattere della commercialità, non possono
ricorrere ad un semplice regolamento che disciplini l’amministrazione e l’uso della
cosa comune ex art. 1106 c.c., ma devono necessariamente perfezionare un contrat-
to di società semplice, cioè lo strumento tipico che l’ordinamento offre loro per
costituire un vincolo giuridicamente rilevante.
L’art. 2248 c.c. non è stato dettato per inibire ai comunisti di vincolarsi con un
contratto di società al fine di gestire in maniera economica i loro beni, ma semplice-
mente per impedire che le società semplici possano essere utilizzate per realizzare
attività di mero godimento che non sarebbero di fatto distinguibili dalle comunioni
ordinarie. La società semplice non si differenzia dalla comunione di godimento solo
sotto il profilo dell’attività, ma anche, e soprattutto, sotto quello della natura
giuridica: contrattuale nella prima e di mera situazione di fatto nella seconda. Una
società semplice sussiste solo in quanto ricorra una volontà negoziale dei compro-
prietari dei beni comuni di vincolarsi stabilmente all’esercizio di un’attività econo-
mica non commerciale. Nei limiti in cui tale volontà sussiste non può negarsi la
legittimità della costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione di
beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come
mero godimento statico di beni comuni.
In tal senso appare condivisibile l’opinione espressa dalla Suprema Corte (Cass.
Sez. II civ., 6 febbraio 2009 n. 3028) secondo la quale
“l’elemento discriminante tra
comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo persegui-
to tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in
funzione della quale vengono utilizzati i beni comuni”
, con l’unica precisazione che
per tutti i tipi di società, ai sensi dell’art. 2247 c.c., non è richiesto che lo scopo
lucrativo sia perseguito necessariamente tramite un’attività “imprenditoriale”, come
afferma la Cassazione, ma può anche legittimamente essere perseguito tramite un’at-
tività economica che non abbia i caratteri dell’imprenditorialità (si pensi, ad esempio,
alla società costituita per un unico affare che, in quanto tale, è carente dell’elemento
della professionalità richiesto dall’art. 2082 c.c. perché sussista un’impresa).
E’, infine, opportuno ricordare che l’attività economica non commerciale di gestio-
ne di beni può essere esercitata attraverso un qualsiasi tipo societario, essendo
inibito alla società semplice di svolgere attività commerciali ma non anche alle altre
società di svolgere attività non commerciali.
Qualora si decida di intraprendere tale attività utilizzando il modello della società
semplice, occorre tener presente che la stessa non sarà soggetta al regime della
pubblicità dichiarativa nel registro imprese previsto per le società commerciali
(dovendosi iscrivere nella sola sezione speciale con valore di pubblicità notizia),
per cui sussiste una tutela attenuata in materia di opponibilità ai terzi degli atti e
fatti societari.
L’orientamento del settembre 2016 approvato dalla Commissione Società dei No-
tai del Triveneto che affronta la questione è il seguente:
O.A.11 - (AMMISSIBILITA’ DI SOCIETA’ SEMPLICI AVENTI AD OGGET-
TO LA GESTIONE DI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPA-
ZIONI SOCIALI – 1° pubbl. 9/16)
Si ritiene legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto
sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni socia-
li”, senz’altro aggiungere.In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 1369 c.c., detto ogget-
to, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a
quanto consentito alle società semplici dal combinato disposto degli artt. 2247,
2248 e 2249, commi 1 e 2, c.c., cioè all’esercizio in comune di un’attività economica
non commerciale allo scopo di divederne gli utili (vedi orientamento G.A.10).
Così limitata, l’attività di gestione di beni:
a) integra la causa tipica del contratto di società prevista dall’art. 2247 c.c.;
b) si differenzia dalla comunione di godimento in quanto, imprimendo un vincolo
“produttivo/economico” ai beni gestiti, li sottrae all’uso diretto e personale da
parte dei soci e li rende da essi inalienabili e indisponibili, in maniera incompatibile
con le regole della comunione dettate dagli artt. 1102 e 1103 c.c.;
c) non può essere svolta in maniera industriale ai sensi dell’art. 2195 c.c..
Che le società semplici possano legittimamente avere ad oggetto la gestione di beni
è confermato dalla circostanza che le disposizioni contenute nell’art. 29 della L. 49/
1997; nell’art. 3, comma 7, della L. 448/2001; nell’art. 1, commi 111-117, della L.
296/2006; nell’art. 1, comma 129, della L. 244/2007; nell’art. 1, comma 115, della
L. 208/2015, postulando la legittimità della trasformazione di una società commer-
ciale in una società semplice di mera gestione, evidenziano come il legislatore, a
distanza di tempo e con una scelta di sistema, abbia ritenuto conforme all’ordina-
mento che le società semplici svolgano tale attività.
I
l principe Grigorij Aleksandrovic Potëmkin (ovvero – in scrittu
ra fonetica - Potjomkin) è ricordato perché al suo nome era dedi
cata la corazzata russa il cui equipaggio, nell’ottobre (ma da
noi era già novembre) 1917, diede origine alla grande Rivolu-
zione russa.
A sua volta la corazzata ha dato il suo nome ad un film di Eisenstein,
vero capolavoro dell’arte cinematografica.
Ma il principe Potëmkin dovrebbe essere ricordato anche per altri
motivi. Quale favorito di Caterina la Grande si prodigò per uno svi-
luppo della flotta russa, ma anche per la colonizzazione di ampie
zone del territorio. Volle però strafare e, per dimostrare alla sua
augusta sovrana i risultati del suo lavoro organizzò un grande viag-
gio per mostrarle i nuovi insediamenti in città e villaggi. Si dice
LA RUBRICA DI "BANQUO"
peraltro che molte di tali costruzioni fossero prefabbricati che, una volta
passata la sovrana, venivano smontati e riassemblati in zone che Caterina
avrebbe visitato successivamente.
Al nostro principe si devono essere ispirati i responsabili delle banche
popolari venete che, una volta richieste dalla Banca Europea di dar
corso ad aumenti di capitale per rispondere alle esigenze finanziarie
riuscirono sì a far sottoscrivere tali aumenti, ma con i soldi della stessa
banca prestati, per l’occasione, a clienti ed amici.
In sostanza i soldi che entravano dalla porta per l’aumento del capitale
erano usciti poco tempo prima sotto forma di prestiti. Gli ordini della
Banca Europea erano così elusi ed il rispetto dei parametri di garanzia
era puramente fittizio. Speriamo che il tutto non finisca in una rivoluzio-
ne (finanziaria, questa volta) come nella corazzata Potëmkin.
Il principe Potëmkin e le banche venete
L'attività di gestione di beni
quale oggetto sociale
SEGUE DA PAGINA 29
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook