Il Commercialista Veneto n.232 (LUG/AGO 2016) - page 8

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NUMERO 232 - LUGLIO / AGOSTO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
abrogava la direttiva 84/253/CEE.
Entrata in vigore
Il Decreto è entrato formalmente in vigore il 5
agosto scorso; per la maggior parte degli articoli
la data di entrata in vigore è rinviata al 2017 e
sono richiesti ulteriori interventi normativi.
La tabella nella pagina precedente riepiloga per
ogni articolo del D.Lgs. 39/2010, così comemodi-
ficato dal D.Lgs. 135/2016, la decorrenza delle
relative disposizioni.
Le principali novità
La maggior parte delle novità fanno riferimento
all’organizzazione di chi svolgerà la professione
di revisore legale poiché sarà richiesto, fin dal pros-
simo gennaio 2017, sia ai revisori persone fisiche
che alle società di revisione di introdurre un siste-
ma di monitoraggio e controllo della qualità.
A partire dal primo gennaio 2017 infatti, tutti do-
vranno garantire, attraverso un sistema di forma-
zione continua, di possedere i requisiti di compe-
tenza su materie specifiche caratterizzanti la revi-
sione, ovvero:
- la gestione del rischio ed il controllo interno,
- i principi di revisione nazionali ed internazionali,
- la deontologia e scetticismo professionale,
- l’indipendenza e la tecnica professionale,
così come previsto dal secondo comma del nuo-
vo art.5 del D.Lgs. 39/2010.
Devono tuttavia ancora essere definite le con-
venzioni tra il MEF, gli ordini professionali, le
associazioni e le società di revisione che con-
sentiranno a questi ultimi di accreditare la forma-
zione che già nella prassi erogano ai propri asso-
ciati e dipendenti, analoga a quella in uso per i
dottori commercialisti, ma orientata a materie di-
verse; pertanto, si desume, che dovrà essere pre-
vista una formazione ad hoc.
In base al nuovo art. 5 bis del D.Lgs. 39/2010, i
soggetti che si occuperanno invece di svolgere i
controlli di qualità, dovranno invece possedere
specifici requisiti e svolgere un programma
formativo dedicato.
Per quanto attiene all’organizzazione di cui si do-
vranno dotare revisori legali e società di revisione,
si evidenzia come il quarto comma del nuovo art. 10
“Indipendenza e obiettività”, preveda l’obbligo di
documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rile-
vanti per l’indipendenza, nonché le misure adottate
per limitare tali rischi, fin dalla fase precedente l’ac-
cettazione dell’incarico di revisione.
Ne deriva che ogni singolo incarico dovrà essere
attentamente valutato in termini di rischi di indi-
pendenza e di obiettività di tutto il personale che
effettuerà la revisione, e di ogni persona fisica i
cui servizi sono messi a disposizione del reviso-
re, o è ad esso collegata, anche se tali rischi sono
solo potenziali.
Successivamente all’accettazione, il nuovo art.
10 del D.Lgs. 39/2010, prevede che l’indipenden-
za debba sussistere “durante il periodo cui si
riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione”;
l’articolo fornisce la lista di attività che rappre-
sentano limitazioni di indipendenza per qualsiasi
tipo di incarico, cui si aggiungono ulteriori servi-
zi specifici per i soggetti EIP, declinati dall’art.17.
Revisori Legali e società di revisione dovranno
quindi raccogliere le informazioni sensibili e ag-
giornarle, conservardone la documentazione a
supporto, perché potrà essere oggetto di esame
Riforma della Revisione
SEGUE DA PAGINA 7
PREMI PER I GIOVANIAUTORI
Anche per l’anno 2016 saranno premiati i tre migliori giovani autori di
articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nell’iscrizio-
ne gratuita ad un percorso formativo proposto da enti collegati all’As-
sociazione, oltre ad un premio in denaro per l'articolo primo classifica-
to, e saranno riservati agli autori di età anagrafica non superiore a 35
anni. Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi espressi dai compo-
nenti del Comitato di Redazione de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete contatto con il redattore del
Vostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
durante i controlli di qualità che verranno orga-
nizzati dal MEF con cadenza sessennale; Dal lato
delle società sottoposte a revisione, dovrà esse-
re data adeguata tutela alla riservatezza delle in-
formazioni raccolte.
Merita inoltre un richiamo la nuova categoria degli
enti sottoposti a regime intermedio, introdotta
dal nuovo articolo19 bis, tra i quali rientrano le
Società di Intermediazione (SIM), le Società di
Gestione del Risparmio (SGR), le società di ge-
stione di strumenti finanziari, gli Istituti di Mone-
ta Elettronica (IMEL), gli Istituti di pagamento, le
SICAV e le SICAF, le società emittenti strumenti
finanziari diffusi; in quanto ad essi non si appli-
cano più i requisiti dell’art.16, ed in particolare
cambia la durata dell’incarico, che si riduce a tre
anni come per i soggetti non EIP.
Per quanto riguarda il concetto di deontologia e
scetticismo professionale; la definizione fornita
dall’art.9 charisce che il revisore deve “esercita-
re lo scetticismo in particolare durante la revisio-
ne delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
il
fair value
, la riduzione di valore delle attività,
gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la
capacità dell’impresa di continuare come un’en-
tità di funzionamento.
Per quanto attiene alla Relazione di revisione il
nuovo art.14 recepisce, le novità introdotte dai
principi di revisione internazionali, prevedendo
che la Relazione comprenda:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bi-
lancio di esercizio o consolidato sottoposto a
revisione legale e il quadro normativo sull’infor-
mazione finanziaria applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l’indicazione dei principi di re-
visione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramen-
te se questo è conforme alle norme che ne disci-
plinano la redazione e se rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-
nanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il reviso-
re sottopone all’attenzione dei destinatari del bi-
lancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio e sulla sua conformità
alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì
una dichiarazione rilasciata sulla base delle co-
noscenze e della comprensione dell’impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione legale, circa l’eventuale identifica-
zione di errori significativi nella relazione sulla
gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni
sulla natura di tali errori;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze si-
gnificative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla ca-
pacità della società sottoposta a revisione di
mantenere la continuità aziendale;
g) l’indicazione della sede del revisore legale o
della società di revisio-
ne legale.
A partire dalle revisioni
iniziate dal 1 gennaio
2016 il nuovo art. 14 del
D.Lgs.39/2010 prevede
quindi che il revisore
esprima anche un giu-
dizio sulla conformità
alle norme di legge [art.
2428 c.c.] della relazio-
ne sulla gestione e non
solo della sua coerenza con il bilancio
4
.
Per gli
stakeholders
e per le stesse società sotto-
poste a revisione, questa nuova forma di relazio-
ne dovrebbe consentire una lettura più traspa-
rente dell’operato del revisore e delle motivazio-
ni che lo portano ad esprimere un determinato
giudizio. La relazione infatti esporrà nella parte
iniziale il giudizio espresso, a cui seguiranno le
motivazioni che hanno indotto il revisore ad espri-
mersi, o non esprimersi sul bilancio, e quindi a
dichiarare se è stato in grado di raccogliere ele-
menti probativi sufficienti per raggiungere un giu-
dizio, ovvero ha avuto limitazioni al procedimen-
to di revisione, da non poter esprimere alcun giu-
dizio, ovvero ancora gli errori o le incertezze
evidenziate sono tali da esprimere un giudizio
negativo o con rilievi.
Si darà quindi conto delle rispettive responsabi-
lità: che la società è responsabile della prepara-
zione del bilancio secondo il quadro normativo
di riferimento, e di disegnare un sistema di con-
trollo interno sull’informativa finanziaria tale da
predisporre un bilancio corretto, che il revisore è
responsabile di esprimere un giudizio di
reasonable assurance
.
Una novità riguarderà anche la relazione di revi-
sione sul bilancio delle società EIP, per le quali si
applicherà il principio di revisione internazionale
ISA 701 -
Key Audit Matters
(KAM) emesso
dall’International Federation of Accountant
(IFAC). La necessità di dare evidenza dei “
key
audit matters
” nasce dall’intenzione di aumen-
tare il valore della relazione di revisione per i suoi
utilizzatori fornendo in modo più chiaro informa-
zioni su come si è svolta la revisione.
Nella definizione dell’IFAC i KAM sono quegli
aspetti, oggetto di comunicazione con la
governance aziendale
, che, a giudizio del revi-
sore, sono di particolare importanza per la revi-
sione del bilancio del periodo. A titolo di esem-
pio possono rappresentare KAM aree di bilan-
cio di rischio di errore significativo, aree oggetto
di stima e di incertezza, gli effetti derivanti da
transazioni o eventi significativi occorsi nel pe-
riodo. Non rientrano tra essi invece le
problematiche connesse a incertezze sulla conti-
nuità aziendale che trovano allocazione specifi-
ca nel giudizio. Il paragrafo dovrà contenere la
descrizione di tali aspetti, ma non un giudizio su
di essi, in quanto il giudizio deve riferire al bilan-
cio nel suo complesso.
Conclusioni
Le modifiche introdotte dalla riforma potrebbero
rappresentare un salto di qualità sia per i reviso-
ri, siano essi persone fisiche o società di revisio-
ne, oltre che per le società oggetto di revisione,
nei limiti in cui si riuscirà a mettere in atto tutta
quella parte di regole operative ancora mancanti
entro il 2017, per consentire all’Italia di essere
4
Ricordiamo a tale proposito che, con la Determina della Ragioneria dello Stato del dicembre 2014, erano stati introdotti due principi di revisione aggiuntivi, l’SA Italia 250B
e l’SA Italia 720B quest’ultimo relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. L’SA Italia 720B verrà rinnovato e ripubblicato, in quanto la versione
del 2014 non evidenziava la valutazione della conformità alla norma di legge.
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