Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 15

NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
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Alla data della redazione del Convegno e del presente contributo la Cassazione, infatti, deve ancora pronunciarsi a
sezioni unite per offrire una interpretazione definitiva alla vicenda.
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Sgubbi F.,
Non è irragionevole un falso in bilancio senza valutazioni
, Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2016. Il prof.
Raffaello Lupi in un interessante articolo, commentando questa depenalizzazione del falso in bilancio, afferma che
in certe situazioni le sanzioni amministrative possono offrire una migliore tutela. Ciò prendendo atto che “la
sanzione penale non può essere considerata un toccasana per assicurare effettività ad una serie di innumerevoli
deviazioni sociali minori, che disperdono le energie delle forze dell’ordine e della magistratura”. Cfr Lupi R.,
«Depenalizzazione e diritto penale di facciata», Guida ai controlli fiscali, Il Sole 24 Ore, 3/2016.
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Tasini M.,
Valutazioni scivolose
, Euroconference news di mercoledì 17 febbraio 2016, Euroconference. In materia
di falso in bilancio si rimanda anche, per un’analisi delle sentenze della Cassazione sopra citate, a AA.VV., La riforma
del falso in bilancio 2015, Assirevi, Quaderno nr. 20, marzo 2016.
prevedere un punto specifico nella relazione dei
sindaci.
E inoltre, quando i sindaci procederanno ad
indicare nella relazione annuale che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
aziendale è adeguato, questo implicherà, di fatto,
che l’impianto amministrativo e contabile sono
(e saranno) in grado di gestire la fase di
transizione al recepimento delle innovazioni del
D. Lgs 139/2015? Occorrerà quantomeno
verificare le procedure interne introdotte dal
management (pensiamo anche solo alla
programmazione di corsi di aggiornamento per il
personale amministrativo), senza dimenticare di
controllare lo stato di aggiornamento dei
programmi di contabilità. Tutto questo,
chiaramente, producendo delle carte di lavoro a
supporto dei controlli effettuati.
Una ulteriore verifica sarà data dalla stima
dell’impatto della diminuzione dell’aliquota Ires
per l’adeguamento delle imposte anticipate
(svantaggio a bilancio) o differite (vantaggio a
bilancio). Ciò in quanto, come noto, dal 2017
l’aliquota scenderà al 24% come da Legge di
stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208). Tale
adeguamento potrebbe essere evitato solo per
alcune casistiche (fra tutte, le imposte anticipate
originate da perdite fiscali) in ipotesi di un
riassorbimento della fiscalità differita entro il 2016
e dunque prima dell’entrata a regime della
riduzione fiscale. Ma va spiegato nella Nota
Integrativa.
3.
Una prima comunicazione
alla nostra clientela
In attesa di conoscere l’orientamento dell’Oic
sulle varie poste interessate dalla riforma, appare
opportuno segnalare alla nostra clientela,
attraverso una apposita circolare, perlomeno
alcuni aspetti che impattano sulla tenuta della
contabilità dal 1° gennaio 2016 o comunque sul
bilancio al 31.12.2016 (in ipotesi di esercizio
coincidente con l’anno solare):
-
stipula di nuovi contratti finanziari
derivati: consegnare allo studio copia del
contratto unitamente alla valutazione degli
strumenti finanziari da parte della banca;
-
stipula di nuovi finanziamenti bancari:
consegnare allo studio copia del contratto con le
condizioni applicate. PRIMA di effettuare le
rilevazioni contabili contattare lo studio in quanto
sono cambiate le modalità di registrazione in
contabilità;
-
acquisto di titoli o prodotti finanziari con
una scadenza (con esclusione delle azioni e delle
quote sociali in altre società): consegnare allo
studio copia del contratto con le condizioni
applicate. PRIMA di effettuare le rilevazioni
contabili contattare lo studio in quanto sono
cambiate le modalità di registrazione in
contabilità;
-
operazioni realizzate con amministratori e
sindaci (anticipazioni, impegni assunti, crediti):
consegnare allo studio la documentazione relativa
con le condizioni applicate che DOVRANNO
ESSEREESPOSTEINNOTAINTEGRATIVA;
-
operazioni finanziarie realizzate con società
“sorelle”: prevedere un tasso di interesse di
mercato, in modo da non creare problematiche in
vista della redazione del bilancio al 31.12.2016.
Non da ultimo, dovremo chiedere ai clienti di
effettuare un inventario degli strumenti finanziari
esistenti ad inizio anno e di iniziare a revisionare
il piano dei conti. Inoltre dovremo sensibilizzare i
responsabili amministrativi sulla necessità di
fornire i dati necessari per la redazione del
Rendiconto Finanziario.
4.
Lanormativadi bilancio cambia
anche ai fini penali
Sul fronte penale, la modifica del reato di «falso
in bilancio», avvenuta con la L. 27 maggio 2015,
n. 69, modificando gli artt. 2621 e 2622 c.c., ha
creato non pochi problemi interpretativi che
saranno risolti con l’imminente sentenza della
Cassazione
5
, a sezione unite, dopo i divergenti
orientamenti espressi dalla Cassazione nelle
sentenze n. 33774/2015 (Crespi) e n. 890/2016
(Giovagnoli), senza dimenticare la sent. 6916/2016
(di emanazione vicentina). E’ in gioco la
depenalizzazione delle valutazioni di bilancio, non
poca cosa. Infatti, come ben illustrato nel corso
del convegno di Vicenza del 14 marzo dall’avv.
Marco Antonio Dal Ben, depenalizzare le
valutazioni
potrebbe creare spazi di impunità
se
si pensa che il bilancio è un documento basato
su valutazioni estimative, tanto più che tale
fattispecie è “tornata in auge” solo in tempi
relativamente recenti in ambito fallimentare.
Non mancano tuttavia tesi contrarie, come quella
del prof. Filippo Sgubbi
6
per il quale “l’aumento
delle pene legittima anche una concezione – certo
non anacronistica – del diritto penale come
extrema ratio
, affidando ad altri strumenti
giuridici (come quelli civilistici) il controllo sulla
correttezza dei bilanci e l’applicazione delle
relative sanzioni.”
Concludiamo questa “incursione” nel diritto
penale citando Massimiliano Tasini: dobbiamo
prepararci a “bilanci rigorosi ed a note integrative
quantomai attente nell’esporre i criteri valutativi”
7
,
con un occhio ai principi di valutazione Oiv in
materia di valutazioni per il bilancio.
La nuova riforma
del bilancio
SEGUE DA PAGINA 14
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