Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 8

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NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
Novità in materia di dividendi paradisiaci
INTERNAZIONALE
SILVIABETTIOL
PraticanteOrdine di Treviso
Introduzione
Il D.Lgs. 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) ha introdotto un correttivo
alla tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali nel caso in cui, sussistendo
l’esimente di cui all’art. 167, comma 5 lett.a), il socio controllante italiano riesca ad
evitare la tassazione per trasparenza in quanto è in grado di dimostrare che la
società estera svolge una effettiva attività commerciale.
La novella è rappresentata dall’eliminazione di un fenomeno distorsivo che interveniva
ogniqualvolta il Paese estero fosse caratterizzato da un livello impositivo non
tendente allo zero. La questione verrà illustrata nel presente intervento, sulla scorta
di qualche esempio.
Tassazione per trasparenza
Nel caso che segue, si ipotizzi una partecipazione di controllo pari al 100% detenuta
da una società di capitali italiana direttamente in una società localizzata in uno Stato
paradisiaco. Questa seconda società svolge un’attività commerciale e l’aliquota
nominale è pari al 12%
1
. Se non è stata verificata l’esimente lettera a) la tassazione
del reddito avviene per trasparenza così come segue:
La tassazione per trasparenza avviene ancora ex. art. 167 c. 1 ma grazie al c. 6 dello
stesso 167 è possibile lo scomputo dell’imposta pagata all’estero
2
.
A seguito della tassazione per trasparenza del reddito estero, il dividendo in entrata
è “esentasse”; ricordiamo però che per semplicità di analisi viene applicata
direttamente l’aliquota Ires sul reddito tassato per trasparenza senza effettuare le
richieste variazioni in aumento o diminuzione come da normativa fiscale italiana.
Disapplicazione della tassazione per trasparenza: vecchio regime
Nel caso che segue si ipotizzi ancora una partecipazione di controllo pari al 100%
detenuta da una società italiana in una società localizzata in un paradiso fiscale.
Si ipotizzi ancora una tassazione nel Paese estero pari al 12% ma si escluda
l’applicazione della tassazione per trasparenza.
Ciò avviene nel caso in cui il contribuente avendo effettuato interpello, invocando
l’esimente a), abbia ottenuto esito favorevole, oppure, a prescindere dall’interpello,
il contribuente intenda comunque verificata l’esimente a) relativamente allo
svolgimento di attività commerciale da parte della società localizzata all’estero.
Per l’esempio successivo seguiranno due conteggi: il primo fa riferimento alla
normativa precedentemente vigente mentre il secondo richiama esattamente la
normativa contenuta nel nuovo comma 3 art. 89 (c. 4 art. 47 per le persone fisiche)
così come modificati dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione).
Come evidenziato nella tabella precedente, relativamente alla normativa previgente
al D.Lgs. 147/2015, è evidente come si fosse in presenza di un effetto distorsivo in
quanto sulla stessa fonte di reddito l’imposizione avveniva due volte, una prima
all’estero sul reddito ivi prodotto dalla società paradisiaca e una seconda sul
Paradiso
reddito
5.000,00
imposta 12%
600,00
dividendo in uscita
4.400,00
Italia
reddito tassato per trasparenza
5.000,00
IRES lorda 27.5%
1.375,00
credito imposta
600,00
IRES netta
775,00
dividendo in entrata
4.400,00
IRES
-
tassazione complessiva
1.375,00
NORMATIVA ANTE D.LGS 147/2015
Paradiso
Reddito
5.000,00
imposta 12%
600,00
dividendo in uscita
4.400,00
Italia
reddito tassato per trasparenza
-
IRES lorda
-
credito imposta
-
IRES netta
-
dividendo in entrata
4.400,00
IRES 27.5%
1.210,00
tassazione complessiva
1.810,00
dividendo in entrata in Italia senza la possibilità di scomputare l’imposta pagata
all’estero in quanto la stessa afferiva ad un’altra fonte di reddito (ossia il reddito di
impresa prodotto all’estero che però giunge in Italia come dividendo percepito da
altro soggetto). Così come era scritto il vecchio comma 4 art. 47
3
, si era in presenza
di un effetto distorsivo che comportava una tassazione estera sul reddito generato
dall’attività della società nello stato paradisiaco ed un’ulteriore imposizione fiscale
integrale sul dividendo in entrata senza facoltà di decurtare dall’imposta italiana
quella versata all’estero.
Assenza di tassazione per trasparenza: nuovo regime
Nell’esempio che segue viene invece illustrata la situazione attuale dove grazie alle
modifiche apportate con D.Lgs. 147/2015 si è voluto rendere nullo l’effetto finora
chiamato come distorsivo inserendo nell’art. 89 c.3 e nell’art. 47 c.4 il seguente
periodo:
è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai
sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali
utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta
di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.
Di seguito si propone un esempio per meglio comprendere tale novità:
In questo caso, la tassazione non avviene per trasparenza
4
ma l’imposizione fiscale
complessiva non cambia rispetto alla situazione di “trasparenza” di cui al primo
esempio, in quanto, così come disposto dal nuovo comma 4 dell’art. 47 (co.3 art.
89), il dividendo in entrata è aumentato dell’imposta pagata all’estero e quindi, è il
valore così ottenuto ad essere a sua volta assoggettato ad imposta italiana.
Così facendo, pertanto, viene meno l’effetto distorsivo che si aveva in precedenza.
Ciò che viene assoggettato ad imposizione fiscale italiana è il reddito estero
complessivo; il dividendo in entrata aumentato dell’imposta estera già pagata,
viene equiparato al reddito estero che subisce l’imposizione fiscale italiana dalla
quale è però possibile scomputare l’imposta estera versata
5
.
Purtroppo, e la questione verrà approfondita immediatamente di seguito, l’effetto
distorsivo non viene eliminato in caso di partecipazioni di collegamento.
Le partecipazioni di collegamento
Come evidenziato in precedenza, le novità introdotte con il Decreto
Internazionalizzazione hanno eliminato, relativamente alla tassazione di redditi
derivanti da partecipazioni di controllo, ciò che veniva definito “effetto distorsivo” in
quanto, in assenza di tassazione per trasparenza, sulla stessa fonte di reddito gravava
una doppia imposizione senza facoltà di scomputo dell’imposta estera già versata.
Ora invece, così come riscritti il comma 4 art. 47 per le persone fisiche ed il comma
3 art. 89 per le società, gli utili derivanti da partecipazioni dirette, in presenza di
esito favorevole ad interpello oppure, a prescindere dall’interpello, se il contribuente
ritiene comunque verificata una esimente, sono integralmente tassati ma non
attraverso una tassazione per trasparenza del reddito originario (che secondo la
normativa italiana prevedrebbe quindi ulteriori variazioni in aumento/diminuzione
dell’imponibile) bensì con il meccanismo innanzi descritto.
Su questo punto però la norma presenta una lacuna, forse per semplice svista del
legislatore, in quanto la facoltà concessa al contribuente di poter scomputare
l’imposta estera viene prevista solo per i soggetti controllanti residenti nel territorio
dello Stato. Nel caso di mero collegamento, pertanto, rimane quell’effetto distorsivo
evidenziato in precedenza. Sul punto sarebbe auspicabile un intervento di prassi
che, superando il dato letterale della norma, offra un’interpretazione logico-
sistematica che agevoli (
rectius:
non penalizzi) le partecipazioni di collegamento.
NORMATIVA POST D.LGS 147/2015
Paradiso
reddito
5.000,00
imposta 12%
600,00
dividendo in uscita
4.400,00
Italia
reddito tassato per trasparenza
-
IRES lorda
-
credito imposta
-
IRES netta
-
dividendo in entrata
4.400,00
credito imposta
600,00
dividendo maggiorato credito
5.000,00
IRES lorda 27.5%
1.375,00
credito imposta
600,00
IRES netta
775,00
tassazione complessiva
1.375,00
1
L’aliquota così determinata non è casuale, ma è pari ad una percentuale appena inferiore al nuovo limite che identifica uno stato a fiscalità privilegiata, così come introdotto
dalla L.208/2015 (nuovo comma 4 dell’art.167).
2
I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta così
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15 (ora 165), le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
3
Art.47 c.4: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le
modalita’ del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.”
4
E’ il caso in cui il contribuente abbia ottenuto risposta favorevole all’interpello con esimente di tipo a) oppure ritenga di soddisfare le condizioni, pur non presentando interpello
come previsto dall’art. 167 comma 5.
5
E’ appena il caso di ricordare come la tassazione per trasparenza del reddito estero risenta delle probabili variazioni in aumento.
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