Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 14

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NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
Alcuni spunti sulla nuova riforma
del bilancio ex D. Lgs. 139/2015
1
NORME E TRIBUTI
ANDREACECCHETTO
Ordine di Vicenza
1.
Premessa
Appare difficile dare un giudizio sulla riforma
apportata alla normativa sul bilancio con il D.Lgs.
139/2015, dopo un decennio di sostanziale
stabilità della disciplina in materia.
Se da un lato, infatti, possiamo apprezzare la
modularità dell’informativa richiesta a seconda
delle dimensioni aziendali sulla base del principio
Think Small First
” - ampiamente commentato
in dottrina – riscontriamo alcune novità che
complicano non di poco la stesura del bilancio
per le imprese di piccola dimensione che redigono
il bilancio in forma ordinaria (pensiamo al criterio
del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i
debiti, ma anche all’inserimento nei prospetti di
bilancio dell’impatto degli strumenti derivati). Ciò
che appare chiaro a tutti è che era una riforma
necessaria, perché imposta dall’Europa al fine di
creare unamaggiore comparabilità dei bilanci delle
imprese, attraverso un avvicinamento ai principi
contabili internazionali
2
.
Pone qualche interrogativo il destino delle micro-
imprese, nuova “categoria” di imprese
individuata dal nuovo art. 2435-ter c.c.: le banche
chiederanno ulteriore documentazione per
sopperire all’assenza della Nota Integrativa? Se
così fosse, la riforma verrebbe vanificata e noi
professionisti saremmo spinti a redigere il
classico bilancio in forma abbreviata, previsto
per le piccole imprese, anche per questa nuova
categoria.
Attendiamo in ogni caso l’Oic e i nuovi principi
contabili nazionali
3
per ulteriori considerazioni.
2.
Alcuni aspetti pratici che consulenti
e sindaci devono considerare già in sede
di chiusura del bilancio al 31.12.2015
Un primo aspetto emerso nel corso del citato
Convegno del 14 marzo è relativo alla possibilità
di rinviare l’approvazione del bilancio 2015 al fine
di valutare l’impatto della riforma apportata dal
D. Lgs 139/2015. Due sono state le risposte
fornite, allineate fra di loro ma con alcune
precisazioni: la prima ci è stata data nel nostro
giornale “Aspettando l’Unione” dalla dott.ssa
Erika Cresti, presidente UGDCEC di Firenze, che
riteneva addirittura opportuno, in alcuni casi,
valutare il ricorso al maggior termine di
approvazione.
La seconda risposta, ad integrazione – di fatto –
di quanto anticipato dalla dott.ssa Cresti, ci è
pervenuta da uno dei relatori del Convegno,
l’Avv. Giancarlo Antuzzi di Vicenza. L’Avv.
Antuzzi, dopo aver esaminato la fattispecie con i
presenti, ha osservato che la facoltà di prorogare
il termine per l’approvazione del bilancio deve
essere esercitata in modo attento. Ciò in quanto
occorre collegare il potenziale impatto della nuova
normativa di cui al D. Lgs. 139/2015 con l’oggetto
sociale e la struttura delle società in esame.
Attraverso un esempio ci è stato chiarito il
concetto: una società che ha sostenuto rilevanti
costi di ricerca, sia pura che applicata, e di
sviluppo negli esercizi 2014 e 2015 è direttamente
interessata dall’impatto della nuova normativa e
quindi risulterebbe giustificata nell’esercitare la
proroga del termine per l’approvazione del
bilancio.
Passando ad analizzare alcuni aspetti operativi
per la consulenza ai nostri clienti, si riportano di
seguito alcune importanti verifiche che dovranno
essere eseguite in vista della chiusura dei bilanci
chiusi al 31.12.2015.
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Il processo di verifica di tali poste dovrà essere
attentamente effettuato anche dai sindaci che, a
nostro avviso, dovranno dare conto nella loro
Relazione annuale, pur sinteticamente, di questa
fase di transizione.
Se, infatti, con riferimento alle spese pluriennali
questo controllo è già “assorbito”, di fatto,
nell’obbligo di dare uno specifico consenso alla
capitalizzazione (come i costi di impianto e di
ampliamento), per le ulteriori verifiche occorrerà
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Relazione tratta dal convegno del 14 marzo 2016 “Chiusura della contabilità e redazione del bilancio in tempo di crisi. Profili di responsabilità civile e penale di amministratori,
consulenti e sindaci “, incontro organizzato a Vicenza dall’UGDCEC di Vicenza in collaborazione con l’Aiga di Vicenza. Nel presente contributo verranno sviluppate altre
tematiche, prendendo spunto dalla dottrina e dai contributi degli altri relatori del convegno, avv. Antuzzi e avv. Dal Ben.
2
Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/2015 si precisa infatti che “da una maggiore comparabilità e chiarezza dei dati di bilancio derivano informazioni più adeguate per
potenziali investitori e finanziatori.” Si segnala che le modifiche introdotte dal D. Lgs 139/2015, oltre a impattare sulle società di capitali (obbligate a depositare il bilancio al
Registro Imprese delle CCIAA), riguarderanno anche i bilanci delle società di persone – con la modularità prevista dalla riforma - per le quali si applicano gli stessi criteri di
valutazione delle società di capitali. Si veda al riguardo BAVA F., DEVALLE A.,
Se rientrano nei parametri delle micro imprese, dovrebbero essere esonerate dall’applicazione
di certi criteri di valutazione
, Eutekne info, 17 marzo 2016, Eutekne.
3
Alla data di redazione del presente contributo l’Oic ha emanato da pochi giorni e solo in bozza – per la pubblica consultazione – i documenti Oic 15 (crediti) e 19 (debiti);
a breve l’Oic affronterà l’argomento dei derivati e dei costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzabili. Si segnala già che nei documenti Oic in bozza sono presenti delle
appendici con degli esempi applicativi molto utili.
4
Sul punto si rimanda alle nostre osservazioni: Cecchetto A., Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci, Eutekne info, Eutekne, 1° marzo 2016; inoltre si
veda il relativo approfondimento del 2 marzo 2016, sempre su Eutekne info del prof. Raffaele Marcello – Cfr Marcello R.,
La valutazione al fair value dei derivati richiede
competenze particolari
, Eutekne info, Eutekne, 2° marzo 2016.
SEGUE A PAGINA 15
Verifiche da effettuare in sede di chiusura del
bilancio al 31.12.2015
Implicazioni delle verifiche
Stima dell’impatto di “apertura” della nuova
normativa: quantificazione del patrimonio al
01.01.2016 con le precedenti disposizioni e con le
innovazioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015.
Verifica di eventuali significative divergenze
che potrebbero portare a dover dare una
informativa nella Relazione sulla Gestione.
L’aspetto non è da sottovalutare se si pensa,
per esempio, che ci sono imprese che avendo
sostenuto rilevanti spese pubblicitarie e/o di
ricerca potrebbero arrivare perfino a
riduzioni del patrimonio riconducibili alle
fattispecie previste dal codice civile a tutela
del patrimonio sociale.
Verifica di alcune poste per verificarne il
trattamento contabile già in sede di chiusura
dell’esercizio 2015.
Ͳ
i costi di ricerca al 31.12.2015 possono
essere qualificati come costi di sviluppo?
Ͳ
i costi di pubblicità al 31.12.2015 sono
qualificabili come costi di impianto e di
ampliamento?
Ͳ
i costi e i proventi allocati nella gestione
straordinaria possono essere ricondotti alla
gestione ordinaria già nell’esercizio 2015?
Individuazione delle modalità di stima periodica del
valore degli strumenti derivati, dopo aver proceduto
ad un inventario dei contratti stipulati e aver
identificato la natura di ciascun prodotto finanziario
(es: copertura o speculazione).
Richiesta di una valutazione al 31.12.2015
alle banche, esigendo anche una sintetica
relazione illustrativa del
procedimento
adottato per la stima.
Individuazione degli esperti valutatori che
periodicamente procedano ad un
adeguamento della stima iniziale.
4
Redazione del bilancio al 31.12.2015 - alcune fondamentali
verifiche da effettuare a seguito del D. Lgs 139/2015
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