Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 4

4
NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
IMU e aree destinate
a "verde pubblico attrezzato"
NORME E TRIBUTI
SILVIADECARLI
DIEGOUBER
Ordine di Trento e Rovereto
S
uscita da sempre grande dibattito la
questione legata all’imponibilità ai fini
ICI/IMU delle aree con destinazione
urbanistica “verde pubblico attrezzato”.
Per “verde pubblico attrezzato”, o anche “verde
pubblico e sportivo”, si intendono le aree sulle
quali gli strumenti urbanistici prevedono la
realizzazione di giardini e parchi, zone attrezzate
per il gioco o per lo sport e zone per pubbliche
attività del tempo libero.
La questione controversa è se il vincolo di
destinazione urbanistica a “verde pubblico”
sottragga l’area al regime fiscale dei suoli
edificabili ai fini dell’ICI/IMU
1
. Un’area compresa
in una zona destinata dal PRG a verde pubblico
attrezzato, infatti, è sottoposta ad un vincolo di
destinazione
2
che preclude ai privati tutte quelle
trasformazioni del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione.
Le aree in questione rientrano di fatto tra le aree
edificabili/fabbricabili e, come tali, sono
considerate imponibili ai fini ICI prima, IMU poi,
dalleAmministrazioni comunali. Tuttavia, visto il
vincolo di destinazione su di esse gravante, le
possibilità edificatorie, laddove presenti, sono
molto limitate. Le limitazioni alla edificabilità
imposte a queste aree in ragione della loro
specifica destinazione hanno fatto insorgere
dubbi sulla legittimità di tale imposizione, dando
avvio a numerosi ricorsi dinanzi alle Commissioni
Tributarie e alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 5992 del
23/03/2015 ha stabilito che
“La destinazione
urbanistica di un’area a verde pubblico
attrezzato preclude ai privati ogni
trasformazione del suolo riconducibile alla
nozione tecnica di edificazione, sicché il
possesso dell’area è sottratto al regime fiscale
dei suoli edificabili ai fini ICI.”
Specifica inoltre
la Suprema Corte:
“Manca pertanto il
presupposto di imposta, limitato (…) per le aree
urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per
tali quelli destinati alla edificazione per
espressa previsione degli strumenti
urbanistici”
.
Ancora più specificatamente, la recentissima
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Tributaria, n. 26083 d.d. 01/12/2015 – trattando di
un caso di accertamento d’imposta ICI da parte
di un Comune relativamente ad un
“terreno
incluso nella zona F2 del piano regolatore”
ha
stabilito che
“alla luce della consolidata
1
Ovvero IMIS per la provincia di Trento e IMI per la provincia di Bolzano.
2
In quanto vincolo non preordinato all’esproprio, il verde attrezzato è stato di recente considerato avente natura conformativa della proprietà (Cass. Sez. V n. 5327 del
6 ottobre 2000).
3
Carbone Claudio,
Niente Imu sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato
, Il Sole 24 Ore - Quotidiano Enti Locali & PA, 17/04/2015, http://
.
giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema
di imposta comunale sugli immobili (ICI),
un’area compresa in una zona destinata in base
al piano regolatore generale a verde pubblico
attrezzato è sottoposta ad un vincolo di
destinazione che preclude ai privati tutte quelle
trasformazioni del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione, sicché non
può essere qualificata come fabbricabile, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, e resta pertanto sottratta al regime
fiscale dei suoli edificabili» (Cass. sez. trib. n.
5992 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25672 del
2008).”
I
n sostanza, la Suprema Corte ha convalidato
la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale che, ai fini ICI,
“ha ritenuto
inedificabile l’area avente destinazione di
cui all’art. 58, zona F2 che prevede la
edificazione di locali destinati a servizi,
spogliatoi, e a quanto necessario per l’attività
sportiva”
.
Sulla stessa linea si era già espresso anche il
Consiglio nazionale del Notariato nello studio n.
24-2012/T
“Questioni aperte in tema di
qualificazione di terreni”
, che considera – tra
l’altro - l’orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 10713 del 2009) secondo la quale la
presenza di un vincolo di destinazione di una
zona ad attività sportiva, con attribuzione di un
limite di edificabilità minimo funzionale alla
realizzazione di strutture collegate a tale
destinazione impedisce la qualificazione di tale
area come “suscettibile di utilizzazione
edificatoria”, poiché la sussistenza di tale vincolo
preclude al privato tutte quelle forme di
trasformazione del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione.
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione si è
sempre unanimemente espressa in questo senso.
Si citano a titolo d’esempio, non esaustivo, le
seguenti sentenze: Cass. sez. trib. n. 9131 del 2006
sulla nozione di “edificabilità di fatto”; Cass. sez.
I n. 22507 del 2006; Cass. sez. trib. n. 25672 del
2008; Cass. n. 10713 del 2009; Cass. sez. trib. n.
4657 del 2010; Cass. sez. trib. n. 24098 del 2010;
Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. lav. n.
4525 del 2011; Cass. Sez. trib. n. 9170 del 2011;
Cass. Sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n.
2335 del 2013.
La posizione giurisprudenziale della Suprema
Corte è dunque ormai consolidata
3
. Anche in
conseguenza di ciò, deve ritenersi che un’area
con destinazione “verde pubblico attrezzato”
non può essere qualificata come fabbricabile e
quindi è esente da IMU.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36
Powered by FlippingBook