Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 19

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
19
IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
GIUSEPPE RODIGHIERO
1
Ordine di Vicenza
Profili interpretativi dell'accordo
di ristrutturazione con intermediari
finanziari ex art. 182 septies l.f.
NORME E TRIBUTI
Premessa
Tra gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, il legislatore del 2015
ha inserito nella legislazione fallimentare l’art. 182-s
epties
, disciplinante
l’accordo di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento ad impre-
se in crisi
aventi prevalente indebitamento verso banche ed intermediari
finanziari.
L’articolo in parola, ai commi 1, 2, 3, 4, 7, ha introdotto la possibilità di
estendere, a maggioranza qualificata del ceto bancario, gli effetti di un
accordo di ristrutturazione dell’impianto affidatorio a tutti i componenti del
ceto bancario (anche non aderenti) che presentano una posizione giuridica
ed interessi economici omogenei.
Tali convenzioni tra debitore e creditori finanziari, in deroga al rispetto della
c.d.
par condicio creditorum
, producono effetti anche differenti verso i
creditori finanziari, i quali, anche se non aderenti, possono vedersi imporre
l’estensione del trattamento concordato con gli altri creditori della medesi-
ma categoria.
Ma taluni dubbi interpretativi, di seguito esposti, possono limitare l’utiliz-
zo dello strumento in commento.
Componente specifico dell’accordo generale
ex
art. 182 bis l.f.
Dapprima è opportuno precisare che l’accordo di ristrutturazione con in-
termediari finanziari si presenta a mezzo ricorso per l’omologa dell’accordo
di ristrutturazione presentato
ex
art. 182 bis l.f. (quindi non con un ricorso
Ad hoc
”) con allegata la documentazione ex art. 161 l.f.. In tal maniera,
all’interno dell’accordo generale ex art. 182-bis, vi è l’accordo ex 182-
septies, così come previsto dal comma 2 di quest’ultimo.
Ma il legislatore nulla dice in merito al fatto che l’accoglimento da parte del
tribunale dell’accordo con il solo ceto bancario sia condizione necessaria
per l’omologa dell’accordo generale
ex
art. 182 bis.
A maggior ragione tale dubbio sorge spontaneo quando, anche senza l’ac-
cordo specifico tra categorie di creditori finanziari, il piano
ex
art. 182-
bis,
afferente creditori non finanziari,
regge comunque.
Sarebbe opportuno che l’accoglimento del 182-
septies
non fosse un vin-
colo irrinunciabile per l’omologa del 182-
bis
, qualora l’attuabilità dell’ac-
cordo tra creditori e debitore permanesse comunque, assicurando la soddi-
sfazione di tutti i creditori (anche bancari) non aderenti.
Categorie di creditori
Mentre per quanto concerne il concordato preventivo, l’art. 160, co. 1, lett.
d) l.f. dispone “
(..) la suddivisione del credito in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei
”, l’art. 182 septies, co. 2 l.f.
prevede che l’accordo di ristrutturazione dei debiti individui
“una o più
categorie di creditori (..) che abbiano fra loro posizione giuridica e
interessi economici omogenei
.”
Tra categorie e classi la differenza non è specificata dal disposto normativo.
D’altra parte, visto che nell’accordo 182 septies
si fa riferimento al solo
ceto finanziario (istituti di credito iscritti all’albo
ex
art. 13 del T.U.B. e degli
intermediari finanziari
ex
artt. 106 e 107 del TUB), si può ben dire che i criteri
di individuazione delle categorie dovranno essere più circoscritti rispetto a
quelli ai fini della determinazione delle classi concordatarie.
Altresì, è opportuno evidenziare che il presupposto dell’omogeneità di
posizione giuridica ed interessi economici tra creditori finanziari aderenti
all’accordo e non, ai quali estendere l’efficacia dell’accordo in commento, é
soggetto al sindacato di merito del tribunale, e non ad una valutazione di un
attestatore, come avviene per altre tipologie di accordi (per esempio per la
convenzione di moratoria
ex
art. 182-
septies
commi 5 e 6). Ma non è specifi-
cato da alcuna norma a quali elementi deve fare riferimento il giudice per
valutare la correttezza nell’identificare dette categorie.
Presupposti formali
Venendo ora ad esaminare le condizioni per l’efficacia dell’accordo in com-
mento ai creditori finanziari non aderenti, si sottolinea anzitutto che
l’indebitamento verso tali creditori occorre superi la metà dell’indebitamento
complessivo. Oltretutto, gli aderenti all’accordo devono rappresentare al-
meno il 75% del monte debiti di ciascuna categoria interessata.
Il disposto normativo, a tutela dei non aderenti, prevede che i medesimi
siano informati dell’avvio delle trattative, come pure che siano messi nelle
condizioni di potervi partecipare.
Sempre a tutela di questi ultimi, peraltro, il co. 4 dell’articolo in commento
specifica che il sindacato di merito del tribunale si estende anche alla valu-
tazione della convenienza di tale soluzione rispetto ad alternative pratica-
bili. Ma la norma non specifica quali alternative.
Omologa del tribunale
Il tribunale, una volta omologato l’accordo 182
bis, accogliendo anche il
ricorso
ex
art. 182 septies, non fa altro che estenderne gli effetti anche ai
creditori finanziari non aderenti, ai quali è data la possibilità di opporsi
entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (non dall’omologa).
Tale efficacia, in deroga agli artt. 1372 (efficacia del contratto tra le parti) e
1411 (contratto a favore del terzo se questi vi abbia interesse ed abbia
accettato) del cod. civ., attiene sia ai tempi che all’ammontare del rimborso.
Oltretutto essa non è automatica, bensì risulta necessario venga richiesta
in sede di presentazione del ricorso.
Conclusioni
Dunque, dalla lettura del disposto
ex
art.182 septies si evince una soluzio-
ne compositiva extragiudiziale che si avvale dello strumento dell’imposi-
zione coattiva verso taluni creditori. Tale meccanismo di coazione, nono-
stante necessiti dell’assenza di dubbi interpretativi, presenta taluni criteri
di applicabilità non chiari. Comunque, resta evidente lo strumento di
deterrenza che la soluzione compositiva in questione sembra costituire,
stante il suo incentivo a che si addivenga ad una soluzione bonaria tra
creditore e debitori rispetto all’estensione dell’efficacia di un accordo ne-
goziato da altri.
1
Membro Commissione Formazione Ugdcec Vicenza, per la quale l’articolo è stato realizzato. Articolo tratto dalla “Serata del martedì di Unione Giovani” del 19 settembre 2017,
Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e future
.
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colo primo classificato, e saranno riservati agli autori di età
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