Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 12

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NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
Un condono irretroattivo
STORIA, STORIE
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
Lo strano caso della lega doganale
Austro-Estense-Parmigiana
C
on notificazione del 19marzo 1857, la Commissione internaziona-
le della Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana, a mezzo del
Bollettino Provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia (v.
documento n. 1 a latere), dava notizia che «
dietro l’adesione
prestata dagli Alti Governi di Modena e di Parma alla disposizione 18
febbrajo 1857 n.° 24078-F.M. … concernente il condono per la durata di
cinque anni del dazio d’entrata pei telaj meccanici da tessitore e per
lavori a maglia (Rundstüle), si determina che la medesima debba entrare
in vigore col primo del venturo mese di aprile anche nel territorio della
Lega doganale più stretta
». Sul predetto Bollettino purtroppo non è tra-
scritta l’intera ordinanza, ma solamente le poche righe sopra riportate e
quindi non è dato conoscerne compiutamente le disposizioni.
Ciò detto, solo due aspetti desumibili da quanto scritto nel documento di
cui sopra sono ritenuti meritevoli di una certa attenzione:
1) il fatto che si parli di condono quinquennale dal pagamento del dazio, da
applicare a beneficio di accadimenti futuri;
2) sulla composizione e funzione della Lega doganale Austro – Estense –
Parmigiana.
Sull’uso del termine condono
Per un miglior approfondimento sulla storia ed evoluzione del concetto di
“condono fiscale” si rimanda a quanto già pubblicato sulle pagine di que-
sto Giornale
1
. Qui si ritiene sufficiente ricordarne il significato, vale a dire
«un provvedimento ricorrente e generale, concepito come una manifesta-
zione di clemenza del sovrano. Ne è un esempio quanto avvenuto nel II
secolo d. C. quando Publio Elio Adriano, per guadagnare il consenso dei
cittadini, cancellò tutti i debiti fiscali registrati nei sedici anni precedenti»
2
.
In forza di ciò e delle esperienze professionali a noi più recenti, si ritiene di
poter sostenere che il condono, per sua natura e per le finalità che si prefig-
ge, guarda più al pregresso che non al futuro.
Sugli effetti derivanti poi dalla manovra si può senz’altro affermare che il
risultato a beneficio del contribuente si concretizza in un risparmio: «infat-
ti, così come avveniva diversi secoli fa, anche i condoni dell’era moderna
liberano il soggetto passivo dal peso tributario ma hanno una giustificazio-
ne diversa: non si tratta più di benevolenza dei governanti bensì di mano-
vre di politica tributaria che cercano di condurre gli evasori ad uno sponta-
neo adempimento»
3
. Il “condono” concesso con l’ordinanza sopra citata
si proponeva, invece, una terza finalità: valere quale leva economica per
incentivare la libera circolazione di prodotti e mezzi negli Stati aderenti, al
fine di favorire e far aumentare i commerci e le attività artigianali dagli stessi
derivanti.
Quanto in precedenza, per dire che a parere dello scrivente l’uso nel docu-
mento di cui sopra del termine “condono” potrebbe non essere del tutto
pertinente.
Si tenga presente che «
nel 1833-1834, …, fu costituito il
Deutscher
Zollverein
ovvero una Unione Doganale che comprendeva tutti gli stati
tedeschi, per quanto riguarda invece la nostra penisola, il 9 agosto 1852
fu firmata a Vienna la Lega Doganale Austro-Estense-Parmigiana, la
Doc. 1 -
Bollettino provinciale anno 1857, col quale si comunica
l'entrata in vigore del condono.
Doc. 2 –
Manifesto del 5 Ottobre 1852 col quale viene comunicata
l’entrata in vigore della Lega doganale.
SEGUE A PAGINA 13
1
L. MAZZOLA,
Il condono tributario. Le origini, le caratteristiche e l’impatto con la
Costituzione
, Il Commercialista Veneto n. 211, Gen./Feb. 2013, pp. 2-4.
2
IDEM, p. 2. Qui, in nota 10) l’A. riporta che «fu, nella storia del Vecchio Continen-
te, il perdono fiscale con il più alto costo per l’Erario. In una notte vennero bruciati
tutti i documenti che attestavano gli arretrati fiscali ed i debiti tributari per circa 900
milioni di sesterzi, pari a quasi un anno di entrate fiscali».
3
IDEM, p. 2.
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