Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 23

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
La principale novità è quella della previsione della possibilità di consultare
i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto o dall’atto costitutivo
da parte di tutti gli associati o aderenti.
Per quanto riguarda invece gli enti del terzo settore con ricavi, rendite o
entrate superiori a 1.000.000 di euro sono altresì tenuti a depositare il bilan-
cio sociale presso il Registro del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio
sito internet.
Inoltre tutti gli enti con entrate superiori ai 100.000 euro sono tenuti a
pubblicizzare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti e i com-
pensi corrisposti a qualsiasi titolo ai componenti dell’organo amministrati-
vo, ai componenti dell’organo di controllo, ai dirigenti e agli associati.
ORGANOAMMINISTRATIVOEORGANODICONTROLLO
Con la Riforma del Terzo Settore le associazioni o fondazioni risultano sog-
gette ad un numero maggiore di controlli rispetto al passato, in particolare
viene introdotto l’organo di controllo con il compito di monitorare l’osser-
vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori si avvicinano a quelli
delle società di capitali, infatti essi dovranno monitorare le perdite di patri-
monio e saranno soggetti alle azioni di responsabilità di cui all’art. 2392 e
ss. del codice civile, nonché al rischio di controllo giudiziario.
L’art. 11 del decreto prevede che le associazioni possano acquisire la per-
sonalità giuridica in seguito all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore, in
particolare il patrimonio minimo per acquisire la personalità giuridica è di
euro 15.000 per le associazioni e di euro 30.000 per le fondazioni. Il patrimo-
nio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro, ma in tal caso il
valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore allegata all’atto
costitutivo.
Va specificato che nel caso in cui il patrimonio minimo venga ridotto di oltre
1/3 si rende necessaria la ricostituzione del patrimonio ovvero la trasforma-
zione, fusione o scioglimento o la prosecuzione dell’attività attraverso al-
tra forma di associazione non riconosciuta. Si segnala che la riduzione di
oltre 1/3 per perdite vale esclusivamente nei confronti del patrimonio mini-
mo, ma l’aspetto più rilevante è senz’altro quello della responsabilità degli
amministratori. Ad oggi, il Libro I del codice civile distingue infatti la posi-
zione degli amministratori di associazioni riconosciute rispetto a quelle
non riconosciute; di fatto per i primi l’art. 18 prevede in estrema sintesi che
l’amministratore risponda se ha concretamente partecipato all’atto che ha
creato pregiudizio per l’associazione e non tanto per la carica ricoperta.
Mentre per le associazioni non riconosciute l’art. 38 prevede che, delle
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, ri-
spondano l’associazione con il fondo comune e personalmente e solidal-
mente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Le nuove norme sembrano prevedere regole sempre più analoghe a quelle
che il codice civile prevede per gli amministratori delle spa.
Per svolgere la propria attività gli Enti del Terzo Settore si avvalgono di
volontari, l’attività del volontario non può essere retribuita dal beneficiario,
ma viene prevista la possibilità per l’ente di rimborsare al volontario le
spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni
previste dall’ente stesso.
L’art. 30 del decreto prevede che la nomina dell’organo di controllo interno,
anche monocratico sia sempre obbligatoria nelle fondazioni mentre viene
richiesta nelle associazioni che per due esercizi consecutivi superino due
dei seguenti parametri:
-
totale attivo patrimoniale superiore a 110.000 euro;
-
totale dei ricavi, rendite o entrate superiore a 220.000 euro;
-
dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 5 unità.
Relativamente ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente del-
l’organo di controllo si precisa che, in presenza di un organo monocratico, il
componente dovrà essere iscritto al registro dei revisori legali oppure all’Al-
bo dei dottori commercialisti, degli Avvocati, dei consulenti del lavoro o un
professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche.
In presenza di un organo collegiale, invece, almeno uno dei componenti
deve essere in possesso dei requisiti indicati in precedenza.
I singoli componenti dell’organo di controllo possono procedere ad ispe-
zioni e controlli anche chiedendo agli amministratori notizie sull’andamen-
to delle operazioni o su specifici affari, in particolare vigilano sull’osser-
vanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo, contabile e sul suo funzionamento, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e sull’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Ulteriormente l’art. 31 del Decreto richiede la nomina di un revisore legale
dei conti nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti:
-
totale attivo patrimoniale superiore a 1.110.000 euro;
-
totale dei ricavi, rendite o entrate superiore a 2.220.000 euro;
-
dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 12 unità.
N
el momento in cui si ricorda qualcuno, innegabil-mente la
mente di chi sta ricordando schizza all’impazzata ricerca di
immagini che rievocano nei pensieri quella persona. Que-
sto perché le immagini sono molto più forti e semplici da ricordare e
la memoria non fatica a recuperarle. Le immagini così focalizzate
costituiscono i più nitidi ricordi collegati a quella persona e, parten-
do da esse, consentono di rievocare ulteriori elementi e aneddoti
che la riguardavano.
E basta un’immagine per dare il via ad un vortice di pensieri che
rischiano di sovrapporsi e perdersi nella confusione frenetica di
cercare un ordine a tutto quello che viene evocato; occorre tornare
su quell’immagine per trovare ordine per ritrovare il punto di parten-
za, per focalizzare quanto più essenzialmente vivido è il ricordo di
quella persona. Il ricordo del dott. Sergio Matuella.
Lasciamo sia dunque un’immagine ad accompagnare il ricordo e un
profondo senso di gratitudine che tutti quanti noi esprimiamo al
dott. Sergio Matuella, fondatore, con il dott. Pietro Monti, dell’omo-
nimo Studio Matuella Monti a Rovereto (TN) 50 anni fa e che lo
scorso 22 luglio, con la sua scrivania sempre impeccabilmente in
ordine, ha lasciato per l’ultima volta.
Servono poche righe per risaltare il ricordo di un uomo retto, onesto
e sincero, quando c’è un’immagine che ne tratteggia in maniera
inequivocabile i tratti che lo hanno contraddistinto per tutta la sua
vita e i suoi impegni.
Un’immagine che funge da punto fermo nel turbinio dei ricordi lega-
ti al dott. Sergio Matuella.
Un’immagine che descrive rapidamente il dott. Sergio Matuella.
Un’immagine che ne evidenzia la sua pragmatica eleganza.
Grazie.
La squadra mm&a
Pietro Monti, Lorenzo Penner, Renato Dalpalù, Enrico Pollini
Silvia Arlanch, Sabrina Monti, Francesco Dalla Sega,
Tatiana Potrich, Camilla Marchi, Chiara Pavana, Gabriella
Tarticchio, Gabriele Tamburini, Claudio Varesco, Lia Toldo, Gina
Tonelli, Pamela Tomasi, Elena Trainotti, Marina Gasperotti
Una pragmatica eleganza
In ricordo del dottor
Sergio Matuella
La riforma del terzo settore
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