Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 10

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NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
*
Agenzia delle Entrate di La Spezia
: rico-
nosce l’agevolazione ai fini della sola imposta di regi-
stro non solo nel caso di
verbale con allegato accordo
autenticato
ma
anche nel caso di negozio ripetitivo
;
*
Agenzia delle Entrate di Taranto
: ricono-
sce la franchigia sull’imposta di registro fino a 50 mila
euro all’atto di ripetizione (solamente integrativo) in
forma pubblica dell’accordo redatto dal mediatore (nel
quale è previsto ed inserito l’impegno reciproco delle
parti alla ripetizione del consenso, per consentire la
trascrizione e l’inserimento delle clausole previste per
la validità dell’atto); l’esenzione è estesa anche alle
imposte ipo-catastali ma solo se l’atto ha un valore
inferiore ai 50 mila euro, se superiore l’esenzione non
si applica alle imposte ipo-catastali;
*
Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia
: è
riconosciuta l’agevolazione non solo nel caso di verba-
le con allegato accordo autenticato ma anche nel caso
di atto ripetitivo da parte del notaio;
*
Agenzia delle Entrate di Pescara
: ricono-
sce le agevolazioni solo al verbale autenticato dal No-
taio, ma non per l’atto ripetitivo;
*
Agenzia delle Entrate di Grosseto
: ricono-
sce l’esenzione al solo verbale con firme autenticate in
calce dal notaio a cui viene allegato l’accordo ed appli-
ca le ipo-catastali fisse (euro 200), fino alla cifra dei 50
mila euro, mentre sull’eccedenza prevede una tassa-
zione normale (imposta di registro in % con il minimo
di euro 1.000,00 e imposte ipotecarie e catastali fisse
per euro 50,00 cadauna, con possibilità di applicare su
richiesta le agevolazioni 1^ casa).
Su questo delicato tema su internet “si trova” un do-
cumento che riporta una interessante risposta a firma
dell’Agenzia delle Entrate del Lazio: mi riferisco al
documento numero 913–8/2014. Si tratta di un’istan-
za presentata il 9 dicembre 2014 che riguarda una spe-
cifica consulenza giuridica sul seguente quesito.
La ASS.I.O.M. (Associazione italiana degli organismi
di mediazione - ISTANTE) in persona del suo legale
rappresentante, il Presidente avv. Giovanni Giangreco
Marotta, chiede chiarimenti riguardo all’interpretazio-
ne delle agevolazioni fiscali relative al trasferimento di
immobili in sede di mediazione civile previste dall’ar-
ticolo 17 del D.Lgs 28/2010.
Al riguardo l’istante fa presente che alcuni Uffici ri-
tengono, “
interpretando alla lettera la CM. 2/E/2014,
che per poter beneficiare dell’esenzione dei bolli e
del versamento dell’imposta di registro per gli impor-
ti inferiori ad Euro 50 mila possa essere il solo verba-
le di mediazione nel quale si ratifica la volontà del-
le parti e non anche l’accordo transattivo sottostante
successivamente autenticato da un notaio, come pre-
visto dalla normativa
”.
Viene chiesto se tale interpretazione sia corretta per il
caso di trasferimento di beni immobili, considerando
che il verbale di mediazione non è titolo idoneo allo
scopo e pertanto che “
il suddetto accordo transattivo
redatto davanti ad un notaio non potrebbe usufruire
delle agevolazioni in parola
”.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che ove l’agevolazione venisse riser-
vata solo al verbale di mediazione si renderebbe il rela-
tivo procedimento “
macchinoso e lungo, in contrasto
con la ratio stessa della normativa vigente e della cir-
colare n.2 del 2014, finalizzate ad incentivare, me-
diante le agevolazioni fiscali in esame, i trasferimenti
frutto di accordi raggiunti in sede di mediazione
.
PAREREDELL’AGENZIADELLEENTRATE
Tralasciando quanto riporta l’Agenzia delle Entrate
del Lazio sulla mediazione, la stessa afferma che “
l’ac-
cordo di conciliazione, in quanto atto formato per iscrit-
to, nel territorio dello Stato, con contestuale presenza
delle parti nello stesso luogo in cui viene siglato
soggiacerà alle disposizioni in tema di imposta di re-
gistro previste dal DPR 131/1986. Al fine di incentiva-
re l’accesso al relativo procedimento da parte dei cit-
tadini il citato decreto legislativo ha introdotto nel no-
stro ordinamento le seguenti agevolazioni fiscali:
- Un regime di esenzione “dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natu-
ra” per “tutti gli atti, documenti e provvedimenti rela-
tivi al procedimento di mediazione;
- Per il verbale di accordo, l’esenzione dall’imposta di
registro entro il valore di 50 mila euro, salvo l’appli-
cazione per la parte eccedente.
Peraltro, si precisa che l’articolo 10 D.Lgs 23/2011 e
successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio
2014 ha introdotto rilevanti novità nel regime
impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette,
agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di dirit-
ti reali immobiliari, tra le quali, la soppressione di
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se
previste in leggi speciali (comma 4).
Tuttavia la CM. 21/E/2014 (n.2 par. 9) ha chiarito che
detta abrogazione
non si applica
ad istituti come la
mediazione
, in quanto “non opera in relazione di
alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla di-
sciplina di particolari istituti, che hanno una applica-
zione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immo-
biliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura
onerosa o gratuita”.
Pertanto, con riguardo al caso oggetto della consu-
lenza giuridica,
si ritiene che l’esenzione prevista per
il verbale di mediazione riguardi anche l’atto redat-
to dal notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti
del suddetto verbale, atteso che davanti al notaio le
parti non pongono in essere un regolamento nego-
ziale nuovo o diverso da quello originariamente vo-
luto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in
sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Diversamente, come prospettato dagli uffici operativi,
qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di
contenuto novativo (per esempio il contratto definitivo
rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione), non
in esecuzione degli obblighi assunti in sede di accordo e,
dunque, di un contatto integrativo all’accordo raggiunto
in sede di mediazione, trattandosi di un negozio avente
contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitata-
mente a detto negozio non troverà applicazione la disposi-
zione agevolativa di cui al menzionato art. 17 comma 3.
Imposte ipo-catastali: dubbio
Nulla è previsto dal D. Lgs. 28/2010 in tema di
agevolazioni sulle
imposte ipotecarie
e
catastali
, anzi
le stesse non vengono neppure menzionate.
Tuttavia, in considerazione dello strumento “media-
zione”, del suo fine così ben definito anche dalla
Di-
rettiva 5 novembre 2013 - Mediazione civile
inteso
come “
fondamentale strumento di deflazione del
contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza
del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno
degli elementi sui quali si misura la funzionalità del
sistema economico nonché l’affidabilità internaziona-
le del nostro Paese
” si potrebbe sostenere la tesi che
l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali si
desuma dalla ratio e dal tenore letterale del comma 2
dell’articolo 17:
tutti gli atti
(leggasi verbale del me-
diatore ed anche il verbale di accordo),
sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura!
Inutile dire che vanno segnalati parecchi
orientamen-
ti contrari di molte AE
basati sul testo “letterale”
della norma che non fa riferimento alle “imposte”.
Su questo tema, tuttavia, va segnalata una recentissi-
ma sentenza della
Commissione Tributaria Provin-
ciale di Varese, sezione 4
che con
Decisione N.
338/2016 depositata il 24 maggio 2016
, che potreb-
be “giocare” a favore della mediazione e quindi del-
l’esenzione
tout court
delle imposte ipo-catastali.
Vediamo nello specifico la sentenza.
Il Notaio Romolo Romani, con studio in Varese rap-
presentato, difeso e domiciliato come in atti ha propo-
sto due autonomi ricorsi, poi riuniti all’udienza di
discussione, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese contro gli avvisi di
liquidazione n. ro (Omissis) e n. ro (Omissis) notifica-
ti al ricorrente in via telematica rispettivamente in
data 25 giugno e 8 giugno 2015 in dipendenza della
registrazione di due atti, uno di compravendita immo-
biliare, l’altro di rinunzia ad usufrutto immobiliare
rogitati dal Notaio ricorrente,
in esecuzione di due
accordi di mediazione
attivati e conclusi ex D.Lgs. n.
ro 28/2010 tra le parti.
Con gli avvisi di liquidazione sopra indicati l’Agenzia
delle Entrate ha proceduto al
recupero dell’imposta
ipotecaria
e
catastale
ritenute dovute in conseguenza
dei due verbali di conciliazione in base al TUIC 347/
90 e al D.Lgs. 23/2011 Art. 10 comma 4°.
Il ricorrente argomenta che l’art. 17 comma 2° e 3°
del DL vo 28/2010 contiene una specifica disciplina
fiscale di carattere agevolativo che al comma 2 ° esen-
ta tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
e al comma 3° prevede che il verbale di accordo è
esente dall’imposta di registro entro il limite di euro
50 mila. Evidenza che in un precedente legislativo,
con formulazione pressoché identica, prima la Corte
Costituzionale e poi la Cassazione avevano precisato,
interpretando la portata dell’art. 19 della L. 74/87,
che con la
locuzione "e da ogni altra tassa" si doves-
se intendere estesa a ogni tipo di tassazione indipen-
dentemente dalla natura d’imposta o tassa in senso
proprio del tributo
.
Per questi motivi il ricorrente chiede
l’annullamento degli avvisi di accertamento.
L’Ufficio costituendosi in entrambi giudizi ha replica-
to che pur essendo l’agevolazione di che trattasi sal-
vaguardata perché non rientrante nella previsione di
cui all’art. 10 comma 4° del D.L. n. 23/2011, tuttavia
voler estendere l’interpretazione estensiva data dalla
Corte Costituzionale per l’art. 19 della L 74/87 al
caso di specie è errato innanzitutto
per il principio
generale che esclude l’interpretazione estensiva in
materia fiscale trattandosi nel caso di esame di nor-
me agevolative con finalita diverse; poi perché le
formulazioni delle due norme sono significativamente
differenti,
perché l’art. 19 esenta gli atti dall’imposta di
registro e da ogni altra tassa, mentre l’art. 17 prevede
che l’accordo nel procedimento di mediazione sia
esente dall’imposta di registro solo entro un certo
limite di valore, altrimenti è dovuta. Conclude per il
rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Motivi della decisione
La Commissione, ritenuto che l’interpretazione dell’art.
17, contenente una disciplina fiscale di carattere
agevolativo, in particolare i commi 2° e 3°, vadano
letti in relazione l’uno dell’altro così evidenziando che
il comma 3 è limitativo del principio generale portato
dal comma 2 e quindi che l’esenzione dell’imposta di
registro sia limitata al valore di 50,000 euro mentre
tutte le altre tasse “di ogni specie e natura”, ivi com-
prese le imposte di trascrizione e voltura, rientrano
nel regime agevolativo del comma secondo. Tale in-
terpretazione, che è riconducibile all’uso atecnico del
termine “tassa”, e giustificata dalla
formulazione
estremamente lata e onnicomprensiva
usata dal legi-
slatore e confortata dai precedenti interpretativi ri-
chiamati nel ricorso.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e condanna le resistenti al
pagamento delle spese di lite liquidate in complessi-
vi euro 1.200,00.
Di conseguenza, questa importante sentenza, ritiene
esenti dalle imposte ipo-catastali il procedimento di
mediazione.
Infine, in considerazione che la mediazione diverrà
definitiva (e quindi non più in fase di sperimentazione),
mi auguro che gli uffici si uniformino e che vengano
risolte definitivamente le problematiche fiscali con-
nesse all’istituto.
Mediazione: imposte di registro e ipo-catastali
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