Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 22

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NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 23
NORME E TRIBUTI
La Riforma del Terzo settore rappresenta un passaggio storico, un’op-
portunità di sviluppo e regolamentazione di un settore fondamentale
del nostro Paese sia dal punto di vista economico che sociale dando
un nuovo ruolo alle istituzioni locali (regioni e provincie autonome)
guardando alla condivisione dei risultati introducendo l’obbligo di
redigere il bilancio sociale e alla maggior trasparenza informativa per
una condivisione dei risultati.
La parola “riordino” della disciplina risulta essere la più usata
nell’ambito della riforma ed è senza dubbio la più appropriata per
indicare lo scopo principale del nuovo codice. In primo luogo vengo-
no abrogate diverse normative, tra cui la legge sul volontariato (266/
91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000) oltre
che buona parte della legge sulle ONLUS (460/97). In secondo luogo
vengono raggruppati in un unico testo tutti gli enti del terzo settore
divisi in 7 nuove tipologie istituendo un registro unico nazionale
(RUN) che farà pulizia dei vari elenchi esistenti ad oggi. Infine vengo-
no definite in un elenco riportato dall’art. 5 le attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono
esercitate da enti del terzo settore. Un elenco aggiornabile che riordi-
na le attività consuete del no profit (sanità, assistenza, istruzione,
ambiente, ecc.) aggiungendone alcune emerse negli ultimi anni
(housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo).
S
ono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i primi tre decreti
legislativi che daranno corpo alla Riforma del Terzo Settore:
-
il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 pubblicato in
vigore dal 2 agosto 2017;
-
l’Impresa Sociale, D.Lgs. 112/2017 in vigore dl 19 luglio 2017;
-
il 5 per mille, D.Lgs. 111/2017 in vigore dal 19 luglio 2017.
Il nuovo Codice del Terzo Settore raduna le disposizioni fiscali per gli enti
non lucrativi e riscrive le regole per le ONLUS, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Il Decreto sull’impresa sociale introduce un ampliamento dei campi di atti-
vità e la possibilità di una parziale distribuzione degli utili oltre che l’entrata
nella
governance
anche di soggetti profit ed enti pubblici. Sono inoltre
previsti nuovi incentivi fiscali per le aziende che investono nelle imprese
sociali.
La riforma del 5 per mille disciplina un meccanismo diverso di erogazione
del contributo, ma soprattutto una diversa ripartizione delle risorse e un
meccanismo di trasparenza in base al quale i beneficiari dovranno
rendicontare come impiegheranno le risorse che il cittadino destina a loro.
La riforma sarà completata attraverso ulteriori passaggi, mancano infatti
ben 42 atti per ultimare il processo, in primis manca il via libera dell’Unione
Europea al nuovo regime forfettario degli Enti del Terzo Settore non com-
merciali e la disciplina a favore delle imprese sociali, che dovrebbe arrivare
entro fine anno per poter applicare già dal 2018 il nuovo regime fiscale.
ENTIDELTERZOSETTORE - ETS
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 117/2017 è entrato in
vigore il Codice del Terzo Settore che prevede un quadro normativo unita-
rio e una revisione del regime fiscale di favore per gli Enti del Terzo Settore
(ETS). Viene istituito il Registro Unico Nazionale (RUN) del Terzo Settore,
la cui iscrizione consente agli enti del terzo settore di beneficiare di apposi-
te agevolazioni fiscali.
In particolare il Codice del Terzo Settore si pone l’obiettivo di dare attuazio-
ne piena ai principi costituzionalmente riconosciuti volti a sostenere l’au-
tonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a:
-
perseguire il bene comune;
-
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della
persona;
-
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L’art. 4 del Decreto Legislativo 117/2017 specifica che sono Enti del Terzo
Settore:
-
le organizzazioni di volontariato;
-
le organizzazioni di promozione sociale;
-
gli enti filantropici;
-
le imprese sociali incluse le cooperative sociali;
-
le reti associative;
-
le società di mutuo soccorso;
SONIA ROSSI*
Ordine di Trento e Rovereto
La riforma del terzo settore
-
le associazioni riconosciute e non;
-
le fondazioni;
-
gli altri enti di carattere privato costituiti, senza scopo di lucro, per
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale me-
diante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione scambio di beni o servizi.
Ne sono invece esclusi dal Terzo Settore:
-
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/
2001;
-
le formazioni e associazioni politiche;
-
i sindacati;
-
le associazioni professionali e id rappresentanza di categorie eco-
nomiche;
-
le associazioni di datori di lavoro;
-
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti.
REGISTROUNICONAZIONALEDELTERZOSETTORE-RUN
Nell’ambito della riforma è di particolare rilievo l’introduzione del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore superando i vari registri attualmente
esistenti. Il Registro, suddiviso in 7 sezioni è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e viene gestito dalle regioni e dalle pro-
vincie autonome. Nel Registro devono risultare necessariamente le infor-
mazioni relative a:
-
denominazione,
-
forma giuridica,
-
sede legale ed eventuali sedi secondarie,
-
data di costituzione,
-
oggetto dell’attività,
-
codice fiscale e partita IVA,
-
personalità giuridica
-
patrimoniominimo,
-
generalità dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale e di
coloro che ricoprono cariche sociali con l’indicazione dei poteri e delle
limitazioni.
Successivamente all’iscrizione, le informazioni da implementare saranno
quelle relative ad eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto,
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, estin-
zione, liquidazione e cancellazione, generalità dei liquidatori e altri atti la cui
iscrizione è espressamente prevista dalla legge o dal regolamento.
Inoltre va ricordato che entro il 30 giugno di ogni anno sarà necessario
depositare il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell’anno precedente. Atale scopo saranno previsti degli schemi uniformati
per tutti gli enti in modo da poterne garantire la confrontabilità nell’ottica di
una sempre maggiore trasparenza.
BILANCIO, SCRITTURECONTABILIELIBRIOBBLIGATORI
Sempre il Decreto del Terzo Settore al suo art. 13 prevede che gli enti che
esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio, in conformità alla
modulistica approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
composto da:
-
Stato patrimoniale;
-
Rendiconto finanziario con l’indicazione dei proventi e degli oneri;
-
Relazione di missione che dovrà specificare l’andamento economi-
co e finanziario dell’ente, le poste di bilancio e le modalità di perseguimento
delle finalità previste dallo statuto.
Sarà cura dell’organo amministrativo documentare il carattere strumentale
e secondario di attività diverse da quelle di interesse generale nella relazio-
ne di missione.
Anche per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, entrate o rendite inferiori ai
220.000 euro è prevista la possibilità di redigere esclusivamente un bilancio
nella forma di rendiconto finanziario per cassa in conformità con la
modulistica prevista.
Inoltre devono tenere le scritture contabili ex art. 2214 del codice civile, e
devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri sociali:
-
libro degli associati o aderenti;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministra-
zione;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
*UGDCEC di Trento e Rovereto
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