Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 29

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
FRANCO ARTINI
Ordine di Udine
Gli oneri accessori ai debiti finanziari
non sono diventati interessi passivi
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 30
T
ranne che per le «piccole imprese» e per le «micro-imprese» (che ne sono
esonerate), quello del costo ammortizzato è il criterio che si applica nella
valutazione dei crediti e debiti sorti con il 1^ gennaio 2016, in accordo alla
riscrittura dell’art.2426 n.8 c.c. da parte del decreto 139: «
i crediti e i debiti
s
ono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quando riguarda i crediti, del valore di presumibile
realizzo
».
Il comma 2 che il decreto 139 ha aggiunto all’art.2426 c.c. prevede che «
per la
definizione
(…)
di ‘’costo ammortizzato’’
(...)
si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione europea
», che viene riportata dall’OIC 15 per i
crediti e dall’OIC 19 per i debiti; leggendola per i debiti finanziari (sono i più
diffusi), OIC 19.17 indica che «
Il costo ammortizzato di una passività finanziaria
è il valore a cui la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione
aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’in-
teresse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza
».
Per capire la filosofia di questo criterio di valutazione
1
e, principalmente, il suo
impatto sul bilancio occorre prima pensare a cosa avremmo fatto con le regole
precedenti se ad esempio ad inizio 2017 avessimo acceso un finanziamento di
1.000k della durata di 5 anni, al tasso del 5%, sul quale la banca ha applicato una
commissione
up-front
del 1% (10k) e per ottenere il quale abbiamo inoltre sostenu-
to costi di transazione di 20k (per l’OIC 19.20 sono i costi marginali direttamente
attribuibili, che non sarebbero stati sostenuti se non avessimo acceso il finanzia-
mento; includono gli onorari e le commissioni pagati a terzi rispetto al finanziatore
come consulenti e notai, eventuali contributi, tasse ed oneri, ignorando tutti gli altri
oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati al finanziatore - come la
commissione
up-front
, che nel nostro caso è 10k).
Avremmo rilevato il debito finanziario di 1.000k, imputato a conto economico 50k
di interessi passivi ogni anno e, dato che per l’OIC 24.76 del 2015 «
I costi accessori
sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta sostitu-
tiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali» sono capitalizzati
nell’attivo dello stato patrimoniale (e classificati nella voce “altre” immobilizzazioni
immateriali)
», avremmo ammortizzato i 10k+20k di costi accessori del finanzia-
mento in 5 anni usando il calendario, quindi per 6k all’anno.
La valutazione al costo ammortizzato è espressione della prevalenza della sostanza
sulla forma
2
nel senso che:
1)
considerando come parte integrante del finanziamento, anche se giuridicamente
distinte, le operazioni connesse all’erogazione del finanziamento, questo criterio
qualifica come «interessi» le somme che formalmente consideravamo ammorta-
mento di un onere pluriennale ma che nella sostanza sono un maggiore interesse
passivo: quello nominale (puntato su 1.000k) è il 5%, ma quello effettivo è più alto,
sia perché i 1.000k non li abbiamo mai visti dalla banca (che ce ne ha dati 990k) sia
perché si suppone che dei 990k abbiamo dovuto spendere subito 20k per i costi di
transazione;
2)
dopo avere qualificato i costi accessori sui finanziamenti (le commissioni della
banca e i costi di transazione generati da terzi) come «interessi», questo criterio li
manda a conto economico come tali (non usando più il calendario: 30k/5 anni = 6k
all’anno), utilizzando il criterio dell’interesse effettivo che (OIC 19.18) è un meto-
do di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e di ripartizione
degli interessi passivi lungo il relativo periodo.
Ipotizziamo appunto un finanziamento ricevuto di 1.000k al tasso del 5%, sul quale
come detto l’ente finanziatore ha applicato una commissione up-front 1% di 10k e si
sono inoltre sostenuti costi di transazione (es. consulenze ricevute) per 20k.
lungo la vita attesa dello strumento fi-
nanziario (1.250k) portandoli al valore
iniziale (1.000k) è (funzione TIR.X di
Microsoft Excel) il 5%
Ma nel nostro caso il «
tasso di interes-
se effettivo
» che attualizza i pagamenti
futuri lungo la vita attesa dello stru-
mento finanziario (1.250k) portandoli
al valore iniziale (970k) è il 5,71%
L’addebito anticipato della commissio-
1
Il CNDCEC nelle proprie osservazioni del 13 luglio 2015 espresse «forti perplessità sulla previsione del criterio del costo ammortizzato. (…) Non si capisce quale
miglioramento informativo possa avere l’applicazione del costo ammortizzato alla realtà delle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei
titoli di credito (eventualmente rettificati a fronte di inesigibilità) e debito, soprattutto se si ragiona in termini di trade-off tra benefici informativi prodotti e oneri
amministrativi necessari per la produzione delle informazioni. (…) Da un punto di vista normativo, il costo ammortizzato non risulta essere neanche richiamato dalla direttiva
contabile e, per questo, non si capisce la necessità di una sua introduzione nel diritto positivo nazionale.
2
E’ in effetti l’unica novità introdotta dal Decreto 139 in accordo a questo principio, a parte il
battage
che è stato fatto per ottenere dal legislatore fiscale la derivazione
rafforzata dell’imponibile IRES da parte dei soggetti che non redigono il bilancio secondo gli
IAS
/
IFRS
.
3
L’OIC 19 non precisa quando il «
rilievo
» sia «
scarso
», e non fornisce elementi utili neanche la bozza di OIC 11 data in consultazione fino al 13 novembre 2017, ma questo è
un altro problema.
5,00%
01/01/2017 1.000.000
31/12/2017
(50.000)
31/12/2018
(50.000)
31/12/2019
(50.000)
31/12/2020
(50.000)
31/12/2021
(1.050.000)
TIR.X
Il «
tasso di interesse effettivo
» è il tasso
che attualizza i pagamenti futuri (gli inte-
ressi nominali più il rimborso del capita-
le) lungo la vita attesa dello strumento fi-
nanziario, portandoli al valore iniziale.
Se si fossero ricevuti 1.000k il 5% di tas-
so nominale sarebbe stato anche il tasso
effettivo, perché il «
tasso di interesse ef-
fettivo
» che attualizza i pagamenti futuri
ne e il sostenimento di costi di transazione determinano una diminuzione del costo
iniziale (che è 970k: 1.000k meno 10k di commissione meno 20k di costi di
transazione), che sarà «ammortizzata» lungo la durata del finanziamento rilevando
ogni anno un maggior interesse effettivo, rispetto all’interesse nominale corrispo-
sto, che per pari importo andrà ad aumentare il valore del debito (fino che questo,
a scadenza, raggiungerà i 1.000k di capitale da rimborsare).
Invece di avere il costo di 30k in cinque quote costanti di 6k se ne ha una diversa
ripartizione, di tipo finanziario e non temporale, e invece di avere quote di ammor-
tamento di una immobilizzazione immateriale si hanno (maggiori) interessi passivi.
Detto ciò, per il bilancio in forma abbreviata o ridotta è previsto l’esonero dalla
valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti.
Ma anche nel bilancio ordinario il nuovo criterio del costo ammortizzato può non
essere adottato (
ex
art.2423 comma 4 c.c.) se il redattore ritiene che il mancato
rispetto di questo obbligo «
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta
».
A questo specifico riguardo la valutazione a costo ammortizzato può non essere
fatta, presumendo appunto che abbia effetti irrilevanti, per i debiti finanziari
- OIC 19.42: di durata inferiore a 12 mesi (OIC 15.33 per i crediti);
oppure
- OIC 19.45: se costi di transazione e commissioni sono di scarso rilievo
3
(OIC
15.35 per i crediti).
Venendo al punto, la novità nella novità che è una brutta sorpresa per chi aveva già
- o era vicino ad avere - impicci da art.96 TUIR (indeducibilità immediata degli
oneri finanziari eccedenti il 30% del ROL), è che secondo l’OIC «indietro non si
torna». Infatti
-
il punto 6 delle
MOTIVAZIONI
dell’OIC 24 ricorda che «
In precedenza, i
costi di transazione su finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta sostitu-
tiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle Altre immobilizzazioni
immateriali ai sensi dell’OIC 24 rivisto nel 2014
(nel 2015, ma è lo stesso N.d.A.)
e spiega che «
l’introduzione dell’istituto del costo ammortizzato ha determinato
una modifica della disciplina relativa ai costi accessori su finanziamenti. L’OIC 19
rivisto nel 2016 prevede, infatti, che i costi accessori su finanziamenti relativi ai
debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortiz-
zato (i costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale sono
iscritti, invece, tra i risconti attivi)
;
-
circa la rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato
l’OIC 19.57 sostiene che «
I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere
finanziamenti
(…)
sono rilevati tra i risconti attivi
» e per l’OIC 19.70 «
sono
addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad
integrazione degli interessi passivi nominali
».
Pertanto, la modifica normativa ha
inizio
anno
interesse
effettivo
interesse
nominale
maggior
interesse
fine
anno
2017
970,0
55,3
50,0
5,3
975,3
2018
975,3
55,7
50,0
5,7
981,0
2019
981,0
56,0
50,0
6,0
987,0
2020
987,0
56,3
50,0
6,3
993,3
2021
993,3
56,7
50,0
6,7
1.000,0
280,0
250,0
30,0
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32
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