Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 25

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
La riqualificazione degli atti
ai fini dell'Imposta di Registro
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 26
PRESENTAZIONE
Da tempo avevo in serbo di pubblicare un articolo
sulla questione della riqualificazione degli atti ai fini
dell’imposta di registro, quando quest’estate la colle-
ga Alessia Sbroiavacca mi ha manifestato la sua inten-
zione di scrivere un intevento sul medesimo argomen-
to. Da qui è nata l’idea di questo articolo “a quattro
mani”.
Il primo intervento, a cura della collega, si occupa in
specifico delle criticità della sentenza n. 11873/2017
della Corte di Cassazione.
Il secondo intervento, a cura del sottoscritto, presenta
due percorsi di giurisprudenza: il primo illustra l’at-
tuale orientamento prevalente della Corte di
Cassazione, attraverso le sentenze di quest’anno. Il
secondo percorso espone invece il materiale
giurisprudenziale a favore del contribuente per una
possibile “strategia difensiva”.
Questa occasione mi sia gradita per dare il benvenuto
adAlessia nella famiglia del “Commercialista Veneto”.
Da un anno è diventata Dottore Commercialista, e con
questo articolo inizia la sua (speriamo lunga!) collabo-
razione con il nostro giornale. (
Antonio Saccardo
)
CONTRADDITORIETÀ INSITE
NELLAPRONUNCIADELLA
CORTE DI CASSAZIONE N. 11873
DEL 12.05.2017 IN TEMA
DI RIQUALIFICAZIONEDEGLIATTI
DI CONFERIMENTOD’AZIENDA
E SUCCESSIVACESSIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DELLA
CONFERITARIA IN CESSIONI
D’AZIENDASULLABASE
DELL’ART 20 TUR
(
Alessia Sbroiavacca
)
1. Premessa.
Con la sentenza n. 11873 del 12.05.2017 la Corte di
Cassazione è tornata ad occuparsi di un caso di
riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di un
atto di conferimento d’azienda seguito dalla cessione
delle partecipazioni della conferitaria in cessione
d’azienda sulla base dell’art. 20 TUR, pronunciandosi
in termini sfavorevoli per la contribuente resistente.
Come noto, costituisce prassi per l’Amministrazione
finanziaria disconoscere l’applicazione dell’imposta
di registro in misura fissa in relazione a tali operazioni,
ritenendo che le stesse siano da considerare congiunta-
mente in termini di “cessione d’azienda”, soggetta ad
imposta di registro in misura proporzionale. Tale con-
dotta è stata aspramente criticata dalla dottrina, la
quale ha da sempre evidenziato la distorta applicazio-
ne che l’Agenzia delle Entrate (e, di conseguenza, quan-
do ne avalla gli accertamenti, anche la giurisprudenza)
fa dell’art. 20 Tur (
1
), posto a base giustificatrice di
tali indebite riqualificazioni.
L’origine di siffatte conflittuali posizioni è risalente
nel tempo e deriva dalla infelice e poco chiara formula-
zione dell’art. 8, R.D. n. 3269/1923, il quale stabiliva
che “
Le tasse sono applicate secondo l’intrinseca na-
tura ed effetti degli atti, anche se non vi corrisponde il
titolo o la forma apparente
”: invero, alcuni avevano
interpretato siffatta disposizione nel senso che l’ap-
plicazione delle tasse dovesse essere parametrata avu-
to riguardo agli effetti non solo giuridici ma altresì
economici degli atti, creando così spazio per
riqualificazioni basate anche (e, talvolta, soltanto) su
questi ultimi. Quale conseguenza, l’Amministrazione
finanziaria ha ritenuto di poter sindacare, sotto il pro-
ALESSIASBROIAVACCA
Ordine di Venezia
filo dell’imposta di registro, le operazioni di
conferimento d’azienda seguite dalla cessione delle
partecipazioni della conferitaria riqualificandole in ter-
mini di “cessione d’azienda”, facendo leva sugli analo-
ghi effetti economici (ma non giuridici!) raggiunti tra-
mite i suddetti percorsi negoziali (i.e. il trasferimento
della proprietà di un complesso aziendale a terzi).
Nonostante il menzionato art. 8 sia stato abrogato ed
attualmente il riferimento normativo sia costituito
dall’art. 20 Tur, il quale fa espressamente riferimento
alla rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di
registro, dei soli effetti giuridici degli atti sottoposti a
registrazione, cui deve fare da
pendant
la forma con-
trattuale adottata dalle parti, la prassi accertativa del-
l’Agenzia delle Entrate continua sulla medesima linea
accertativa, spesso avallata dalla giurisprudenza, come
nel caso in commento.
2. Il caso di specie e la pronuncia della
Cassazione n. 11873 del 12.05.2017
Nel caso di specie la società Alfa costituiva in data
21.12.2006 una S.r.l. mediante conferimento di ramo
d’azienda deputato all’esercizio dell’attività d’impre-
sa idroelettrica e, a distanza di poco tempo (circa una
settimana), cedeva le quote della newco ad un terzo
soggetto. La Alfa corrispondeva quindi le imposte
dovute a titolo di imposta di registro in misura fissa,
come previsto da tariffa allegata al Tur. L’Agenzia
delle Entrate procedeva tuttavia con apposito avviso
di liquidazione ex art. 20 Tur, ritenendo che tra le
suddette operazioni sussistesse un nesso negoziale
esprimente la volontà di porre di essere una cessione
d’azienda, da assoggettare ad imposta di registro in
misura proporzionale. La contribuente impugnava
quindi l’atto accertativo, contestandone l’illegittimità.
Dopo due gradi di giudizio, il primo conclusosi a favo-
re dell’Ufficio ed il secondo a favore della contribuen-
te, la Corte di Cassazione si è pronunciata accogliendo
il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le
operazioni di conferimento d’azienda e di cessione
delle partecipazioni della conferitaria rappresentino,
sostanzialmente, una cessione d’azienda scomposta
in due
tranches
, così confermando l’applicazione del-
l’imposta di registro in misura proporzionale. Nel det-
taglio, la Corte ha motivato tale decisione affermando
che “
entrambi tali contratti tendono infatti a realizzare
l’effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta
nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizio-
ne dell’azienda sociale da un gruppo di soggetti (i par-
tecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un
altro soggetto, o un gruppo di soggetti (l’acquirente, o
gli acquirenti, della totalità delle quote sociali)
”.
Così pronunciandosi, la Corte si è quindi discostata
dal precedente giurisprudenziale di appena qualche
mese antecedente concernente una fattispecie del tut-
to identica a quella
de quo
, a mezzo del quale aveva
all’opposto rilevato la sostanziale differenza tra le
suddette operazioni, sì da rendere inapplicabile l’art.
20 TUR. Invero, in tale illuminante pronuncia, la Cor-
te aveva affermato molto limpidamente che “
ancorché dal punto di vista economico si possa ipotiz-
zare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la me-
desima di chi cede l’intera partecipazione, posto che
in entrambi i casi si ‘monetizza’ il complesso di beni
aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista
giuridico le situazioni sono assolutamente diverse
(Cass., Sez. V, 17.01.2017, Sent. n. 2054). Stupisce,
pertanto, che la Corte abbia ritrattato l’immediato pre-
cedente giurisprudenziale – seppure molto chiaro nel-
le motivazioni -, non cogliendo purtroppo l’essenza
della situazione.
3.
Criticità della pronuncia della Cassazione
n. 11873 del 12.05.2017
A ben vedere, con la pronuncia in commento la Corte
di Cassazione ha perso l’occasione per fare chiarezza
sulla portata applicativa dell’art. 20 TUR, ritenendo,
purtroppo, di non seguire la strada tracciata dalla pre-
cedente pronuncia n. 2054/2017. La pronuncia in com-
mento, tuttavia, presta il fianco a molteplici critiche,
che possono sintetizzarsi come segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che la conclusione cui
perviene la Suprema Corte poggia su false premesse,
ovverosia che i suddetti percorsi negoziali (i.e.
conferimento d’azienda e cessione delle partecipazio-
ni della conferitaria
versus
cessione d’azienda) costi-
tuiscano strade alternative tra loro perfettamente equi-
valenti per le parti contraenti. Invero, se da un punto
di vista essenzialmente economico può dirsi che il
“punto di arrivo” di entrambe le operazioni consista
nel trasferimento di un complesso aziendale, gli stru-
menti giuridici impiegati sottendono rilevanti diffe-
renze: nel primo caso si effettua una operazione su
beni di secondo grado (i.e. le quote sociali) ad esito
della quale il cessionario delle quote assume la qualifi-
ca di socio; nel secondo caso si procede al trasferimen-
to di beni di primo grado (i.e. il complesso aziendale)
i quali, per l’effetto, saranno gestiti direttamente dal-
l’acquirente. Il primo percorso è solitamente preferito
per ragioni del tutto estranee a fini tributari: seguendo
tale schema, infatti, il cedente non è gravato da obbli-
ghi di carattere amministrativo-lavoristici (i.e. voltura
di contratti, trascrizione di beni aziendali, tutele per i
lavoratori ex art. 2112 cc …) ed il cessionario riesce a
tenere separata la propria attività
core
business da
quella realizzata con l’azienda acquistata, potendo
eventualmente in futuro uscire dall’investimento con
un’agevole cessione di quote a terzi.
In secondo luogo, sul fronte dell’interpretazione della
portata dell’art. 20 TUR, vi è da dire che tale norma
non autorizza una riqualificazione congiunta di più
atti tra loro distinti né conferisce rilevanza agli effetti
economici dei percorsi negoziali posti a confronto.
L’imposta di registro, invero, è un’imposta d’atto e
l’Amministrazione finanziaria può al più sindacarne
l’errata applicazione allorquando vi siano discrasie tra
il “contenitore giuridico” ed il “contenuto giuridico”
degli atti, ovverosia quanto la forma contrattuale adot-
tata dai contraenti sia difforme da quanto da questi
effettivamente pattuito: si pensi, ad esempio, al caso
di scuola spesso richiamato dell’usufrutto su un terre-
no costituito per il solo tempo necessario alla raccolta
dei frutti del medesimo, il quale sarebbe piuttosto da
inquadrare quale cessione dei frutti del terreno. Nel
caso in commento, tuttavia, tale circostanza non è
verificata: l’atto denominato “conferimento d’azien-
da” rappresenta davvero uno scambio tra conferente e
conferitaria di un ramo d’azienda contro il ricevimento
delle partecipazioni societarie e lo stesso vale per la
successiva cessione di quote. In conclusione, entrambi
gli atti producono effetti giuridici corrispondenti al
loro
nomen
e ciò rende inapplicabile l’art. 20 TUR.
Infine, deve rilevarsi che accogliere l’interpretazione
della Corte di Cassazione e riqualificare ex art. 20 TUR
le operazioni di conferimento d’azienda cui fa seguito
la cessione delle partecipazioni della conferitaria in
termini di cessione d’azienda porta a conseguenze di
1
Come noto, attualmente l’art. 20 TUR recita: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente”.
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