Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 9

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
LUCASANTI
Ordine di Verona
Mediazione: la registrazione di atti
d'accordo e applicazione
imposte di registro e ipo-catastali
NORME E TRIBUTI
C
on il presente intervento si vuole cercare di
fare il punto sull’annosa questione della appli-
cazione alla Mediazione civile e commerciale,
visto l’esonero dettato dall’art. 17 D. Lgs 28/2010,
dell’imposta di registro e sulle conseguenti imposte
ipo-catastali connesse, anche alla luce della recente
sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Varese (dec. n. 338 del 24 maggio 2016).
Mi si permetta prima una breve panoramica
introduttiva nello specifico ambito in cui stiamo en-
trando e soprattutto per i termini che andremo ad
usare.
Gli articoli del D. Lgs 28/2010 (d’ora in poi anche
decreto) che ci interessano sono gli artt. 1, 11 ed ov-
viamente l’articolo 17 ai commi 2 e 3.
L’
articolo 1
“Definizioni”, riportato per la sola parte
che qui interessa, ci serve per ricordare la differenza
fra mediazione e conciliazione:
a)
mediazione
: l’attività, comunque denominata, svol-
ta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due
o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa;
c)
conciliazione
: la composizione di una controver-
sia a seguito dello svolgimento della mediazione.
In estrema sintesi quindi la
mediazione
è l’intero
procedimento, mentre la
conciliazione
è l’accordo
raggiunto alla fine dell’Iter conciliativo dove al verbale
redatto dal mediatore va allegato l’accordo di media-
zione secondo quanto indicato nell’
articolo 11
rubricato “Conciliazione” del decreto:
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma
processo verbale
al quale è allegato il
testo
dell’accordo
medesimo.
Al comma 3 poi il testo normativo prevede:
3.
Se è raggiunto l’accordo
amichevole di cui al
comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla pro-
posta del mediatore, si forma processo verbale che
deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il
quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con
l’accordo le parti concludono uno dei contratti o com-
piono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del co-
dice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale deve essere au-
tenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta,
può prevedere il pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza degli obblighi sta-
biliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Pertanto nella “
mediazione
” che scaturisce nella
conciliazione
” saranno formati 2 tipologie di docu-
menti:
*
il
Verbale
: il mediatore forma il processo ver-
bale che è un documento che ha natura certificativa.
Si tratta di un documento nel quale il mediatore certi-
fica, ogni volta che si incontra con le parti e/o con i loro
avvocati, le diverse fasi del procedimento di mediazio-
ne. In pratica si può dire che il mediatore fotografa
l’iter della procedura. Nel verbale, che è quindi un atto
procedimentale, il mediatore certifica con “vero di fir-
ma” le firme delle parti e dei loro avvocati;
*
l’
Accordo
: è il negozio giuridico con il quale le
parti, accompagnate ed aiutate dal mediatore durante
tutto l’iter del procedimento, decidono in base alle
loro volontà di definire la controversia oggetto di me-
diazione.
Q
uesta distinzione è fondamentale per superare
la questione oggetto del presente intervento
circa l’applicazione dell’imposta di registro.
Infine l’ultimo articolo utile al nostro ragionamento è,
come accennato, l’articolo 17 del decreto 28/2010. Que-
sto è la base per analizzare l’imposizione applicabile
alla mediazione ai fini dell’imposta di registro e, come
poi si dirà, anche per le imposte ipotecarie e catastali.
I commi che a noi interessano sono:
2.
Tutti gli atti
, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione
sono esenti
dall’impo-
sta di bollo e
da ogni spesa
,
tassa
o
diritto
di qual-
siasi specie e natura
.
3. Il
verbale di accordo
è esente dall’
imposta di re-
gistro
entro il limite di valore di 50.000 euro, altri-
menti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Da ciò si desume, quindi, che allo scopo di favorire e
sostenere lo sviluppo e la diffusione della mediazione
civile e commerciale sono state previste una serie di
agevolazioni fiscali. Com’è noto, è prevista un’esen-
zione totale dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa
e spesa per tutto l’iter procedimentale che porta al
risultato della “conciliazione”, mentre è prevista una
esenzione parziale circa l’imposta di registro con una
franchigia fino ad euro 50.000,00.
Ma quindi l’atto di accordo, che è un atto che contiene
il negozio giuridico e che va allegato al verbale di chiusu-
ra dell’iter mediativo, va registrato?
In base all’articolo 1 del D.P.R. 131/1986 Testo Unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro:
L’imposta di registro si applica, nella misura indica-
ta nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti
soggetti a registrazione e a quelli volontariamente
presentati per la registrazione
”.
Ora, in base a quanto sopra riferito, l’
Accordo
è l’atto
negoziale produttivo di effetti giuridici e, come tale,
deve essere registrato
:
-
in
termine fisso
qualora si tratti di uno dei
casi indicati nella parte prima della tariffa;
-
in
caso d’uso
se rientri nei casi indicati nella
parte seconda della tariffa.
L’articolo 2 del D.P.R. 131/1986 prevede che “s
ono
soggetti a registrazione, a norma degli articoli se-
guenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati da iscritto nel
territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell’art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate
nell’art. 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei conso-
li italiani, che comportano trasferimento della pro-
prietà ovvero costituzione o trasferimento di altri di-
ritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o azien-
de esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno
per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.
Per quanto qui a noi interessa, l’articolo 5 del D.P.R.
131/1986 prevede quindi che “
sono soggetti a regi-
strazione in termine fisso gli atti indicati nella
parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli
indicati nella parte seconda
”; pertanto occorrerà
verificare che l’atto di accordo mediativo sia indicato
nella prima o nella seconda parte della tariffa.
Per completezza il TU dell’imposta di registro preve-
de anche una serie di atti che non vanno registrati, ma
si tratta di un elenco tassativo previsto all’articolo 7
(Atti non soggetti a registrazione).
Da quanto sopra si può quindi affermare che sotto il
limite della franchigia (di 50 mila euro) l’imposta di
registro non andrà “pagata” ma sembra che debba per-
manere l’
obbligo di registrazione
.
Altro tema delicato è la determinazione della
base
imponibile
su cui applicare l’imposta di registro. Il
legislatore, infatti, ammette una franchigia entro un
determinato “
limite di valore
”. Ma come va determi-
nato questo valore?
Sicuramente non va applicata la determinazione del
valore secondo le regole del processo civile, né
tantomeno può essere applicata di default la determi-
nazione commerciale dei beni. In questo ultimo caso,
infatti, si pensi ad un accordo (non certo ipotesi rara
nella mediazione) che preveda una rinuncia da parte di
un fratello ad una cifra anche importante verso
l’ottenimento un bene posseduto dal de cuius per esem-
pio di un orologio con modesto valore commerciale.
Anche qui pertanto la risposta va fatta secondo buon
senso e quindi il valore andrà determinato caso per
caso secondo le regole poste dal T.U. dell’imposta di
registro. Sembra quindi senza dubbio applicabile il
meccanismo del cosiddetto
Prezzo / Valore
per deter-
minare TUTTA la base imponibile ove ne ricorrano i
requisiti, ritenendo superato, anche perché di difficile
calcolo applicativo, il diverso orientamento per cui
detto meccanismo si applicava solo per importo che
supera i 50.000,00 euro.
Visto il dettato normativo che, come sopra richiamato,
prevede che “il
verbale di accordo
è esente dall’
impo-
sta di registro
”, l’esenzione dell’applicazione dell’im-
posta di registro va applicata solo all’accordo oppure
al solo verbale o al verbale che contiene l’accordo?
Oppure pensiamo al caso in cui innanzi al mediatore le
parti, con l’ausilio dei loro avvocati, procedano alla
verbalizzazione di un “preliminare di accordo” dove le
stesse si obbligano ad esempio a “trasferire, a divide-
re, a pagare in cambio la somma X, ecc...” e si obbliga-
no altresì a coinvolgere il loro notaio di fiducia per la
stesura definitiva, ove appunto il notaio riporti la pre-
cedente verbalizzazione, oppure, per spingersi ancora
oltre in cui le parti, assieme ai loro avvocati ed innanzi
al mediatore, concludano un atto e lo trasferiscano al
notaio che lo “ripete”. Come occorre comportarci?
Dunque a quale “documento” va applicata l’esenzio-
ne dell’imposta di registro?
Purtroppo anche qui non vi sono certezze, ogni singo-
la Agenzia delle Entrate si è creata la propria tesi e il
proprio iter di applicazione. In estrema sintesi si ri-
chiamano i diversi orientamenti:
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