Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 7

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
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se l’attività è svolta in modo professionale, ne discende imponibilità
IRES e IRAP;
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i Bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di
proprietà) dell’impresa devono essere valutati secondo il cambio in vigore
alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini
fiscali ai sensi dell’articolo 9 T.U.I.R..
Occorre, quindi, far riferimento al
valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quo-
tazione degli stessi Bitcoin al termine dell’esercizio. A tal fine potrebbe
ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sul-
le piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di Bitcoin;
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Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito
dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i Bitcoin al di
fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acqui-
sti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la
finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempi-
mento come sostituto d’imposta
.
-
Si ritiene che la Società istante, intenzionata ad esercitare pro-
fessionalmente l’attività di negoziazione a pronti di valuta, sia
assimilabile ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Adeguata verifica e segna-
lazione
.
La risoluzione 72/E del 2016, pertanto, fornisce i chiarimenti necessari per
operare in Bitcoin, e indica concetti rilevanti in termini di sostituto d’impo-
sta e antiriciclaggio
3
.
Dal contenuto della risoluzione si conclude – a mio avviso – che, in regime
di impresa:
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il Bitcoin è trattato come una valuta estera;
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è possibile compiere operazioni attive e passive con fatturazione e/
o pagamento in Bitcoin;
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le operazioni in Bitcoin vanno convertite in Euro al cambio del gior-
no; dato che non esiste – al momento – una quotazione ufficiale, sarà
opportuno scaricare le quotazioni dei principali siti di
exchangers
. Ritengo
che la modifica dell’art. 110 comma 9 dello scorso febbraio e le indicazioni
della circolare costituiscano un supporto legislativo e di prassi importante;
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le differenze di cambio dei saldi di fine esercizio dei
wallet
conte-
nenti Bitcoin, o dei saldi presso gli
exchanger
, rilevano ai fini dei redditi ai
sensi dell’ art. 9 TUIR;
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le differenze di cambio valutative di poste contabili in Bitcoin sono
fiscalmente irrilevanti sino al momento in cui sono realizzate;
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gli interessi attivi o passivi su operazioni in Bitcoin concorrono alla
formazione del reddito con le stesse regole di quelli che originano da ope-
razioni in valuta estera;
-
è possibile utilizzare la contabilità plurimonetaria, senza quindi do-
ver convertire in euro ogni singola operazione originariamente in Bitcoin al
cambio del giorno, ma convertendo solo i saldi di fine anno, alla pari del
consolidamento di una gestione estera, come previsto dall’OIC 17, sempli-
ficando così moltissimo i processi contabili;
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i derivati su criptovalute possono esser utilizzati come previsto per
quelli quotati o OTC di derivazione bancaria, ma il loro utilizzo è reso com-
plesso dal fatto che non è né scontato né agevole ottenere le informazioni
richieste per la loro corretta contabilizzazione e rappresentazione a bilan-
cio;
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in bilancio si dovrà dare adeguata informativa sulla riclassificazione
e l’uso di Bitcoin (al pari di qualsiasi altro strumento finanziario) e sui rischi
connessi al loro utilizzo (volatilità, potenziale variazione del grado di liqui-
dità della criptovaluta usata ecc.). Il fatto che i Bitcoin siano fiscalmente
assimilati ad una valuta estera non li trasforma in moneta con valore legale
e, soprattutto, non attribuisce loro le caratteristiche proprie che permetto-
no la classificazione in bilancio tra le liquidità. Dato che non vi è una voce
specifica dove classificare le criptovalute, la nota integrativa e la relazione
sulla gestione dovranno essere molto esaustive sul punto.
A mio avviso, per le persone fisiche ed altri soggetti non in regime di
impresa opera l’art. 67 del T.U.I.R. in merito alla rilevanza degli utili e delle
perdite di cambio.
SEGUE DA PAGINA 6
Bitcoin
e altre monete digitali
Conclusioni
Si ritiene di concludere che l’Italia offra un quadro normativo sufficiente-
mente chiaro per operare in criptovalute, pur se con la dovuta prudenza.
Credo sia fondamentale che i commercialisti siano pronti per assistere i
clienti, i quali possono iniziare ad operare in Bitcoin – ad esempio – parten-
do dall’incasso degli stessi a fronte della vendita di beni o servizi.
Incassare Bitcoin è una leva di marketing per noi ed i nostri clienti perchè si
attrae clientela; in questomomento, è relativamente facile acquistare Bitcoin,
cambiarli in altre criptovalute (Ethereum, Zcash), cambiarli in monete
fiat
,
ma non è facile spenderli (non tutti acquistano una prestigiosa auto elettri-
ca in Bitcoin…), e chi li possiede desidera poterli utilizzare, soprattutto per
un semplice caffè.
L’uso delle criptovalute ha una serie di vantaggi e svantaggi rispetto al-
l’uso di bancomat o carte di credito (ad esempio: quasi azzeramento delle
commissioni ma forte volatilità giornaliere della criptovaluta) che vanno
attentamente valutati; l’esperienza sul campo è fondamentale.
A Rovereto è nata una Bitcoin-valley e diversi operatori economici accetta-
no Bitcoin, con i quali pagano acquisti e remunerano in tutto o in parte i
dipendenti.
Esistono diverse soluzioni informatiche per la gestione dei Bitcoin e per
snellirne la movimentazione, conversione in valute
fiat
e contabilizzazione.
L’importante è evitare che problemi meramente contabili (quali la conver-
sione in Euro delle operazioni in Bitcoin al cambio del giorno) complichino
l’operatività al punto di far rinunciare noi ed il nostro cliente.
Il nostro ruolo può essere quello di innovatori e facilitatori, ma ciò implica
una certa pratica con le criptovalute ed i servizi offerti dagli
exchangers
;
alcuni offrono la possibilità di scaricare dati in formato elettronico che
possono essere importati automaticamente nei programmi contabili e snel-
lire il processo di contabilizzazione; è quindi opportuno che noi per primi
sperimentiamo su noi stessi l’uso e la contabilizzazione delle criptovalute.
(ci si può impratichire investendo qualche centinaio di euro per acquistare
e movimentare criptovalute).
Gli
exchangers
di azionariato/cultura italiani, inoltre, potrebbero essere più
attenti di altri
exchangers
alle esigenze amministrative della clientela italia-
na e dei loro professionisti.
Ritengo necessario essere pronti ad offrire consulenza e servizi in materia
di criptovalute e contabilità plurimonetaria, perché questo strumento faci-
lita molto i processi contabili; normalmente, però, i software contabili mag-
giormente diffusi, sia negli studi che tra i clienti, non offrono questa possi-
bilità; dobbiamo quindi essere promotori di cambiamento, facendo leva sui
provider di software contabile, per evitare che una banale mancanza tecni-
ca impedisca l’utilizzo di questi strumenti innovativi, l’apprendimento cul-
turale e lo sviluppo economico nostro e dei nostri clienti.
Il ruolo del professionista potrà essere anche quello di:
.
verificare se ed in quale misura le singole giurisdizioni estere si
sono pronunciate sulle criptovalute, per evitare che il cliente italiano possa
trovarsi in difficoltà a causa di transazioni con giurisdizioni che qualificano
i Bitcoin come merce o, peggio, che non hanno alcuna posizione in materia;
-
pianificare e coordinare gli aspetti di fiscalità nazionale ed interna-
zionale dell’uso di criptovalute e degli investimenti collegati alla blockchain
effettuati in proprio o attraverso veicoli nazionali o esteri.
E’ solo l’inizio; la blockchain è una tecnologia complessa ed affascinante
che offre potenzialità che vanno bel al di là della criptovaluta; però proprio
questa sua complessità crea difficoltà di adattamento a norme legislative
che mostrano un certo grado di obsolescenza, ma che esistono e vanno
interpretate o modificate. L’importante è che la normativa resti al passo con
i tempi e non crei un contesto avverso a questa tecnologia.
L’Italia, in questo momento, considerando anche gli incentivi per gli inve-
stimenti in alta tecnologia e la riforma dell’istituto del ruling, è un paese
all’avanguardia rispetto a molte altre giurisdizioni europee e non.
Bibliografia
Kuo Chuen David Lee,
Handbook of digital currency
– Aprile 2015.
Mougayar William,
The business blockchain
– Wiley giugno 2016.
Capaccioli Stefano,
Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e
molte ombre
, in Il fisco, 37/2016.
3
L’interpretazione delle norme antiriciclaggio è della Banca d’Italia e dell’UIF. Non si concorda sulla assimilazione degli exchanger ai cambiavalute per i motivi esposti da
Stefano Capaccioli in Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre. Stefano Capaccioli, Il fisco 37/2016
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