Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 6

6
NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
tamento nel gennaio 2017.
La Slovenia nel dicembre 2013 si allinea sulla posizione di negare ai Bitcoin
lo status di moneta e li qualifica come merce.
Il Regno Unito si pronuncia con la circolare Revenue and Custom Brief 9/
2014 HMRC del 3/3/2014, in cui si afferma che:
-
il reddito che deriva dalla attività di
mining
è fuori campo IVA per-
ché non può essere considerata prestazione di servizi;
-
il reddito ricevuto dai
miners
per altre attività o i corrispettivi per
servizi resi (tipicamente le commissioni dei cambiavalute, n.d.a.) sono esenti
IVA ai sensi dell’art. 135(1)(d) della direttiva IVA in quanto ricadono nella
definizione di “
transazione, inclusa la negoziazione, riguardante deposi-
ti e conti correnti, pagamenti, … ed altri strumenti negoziali
”;
-
quando i Bitcoin sono convertiti in Sterline o altre valute straniere
quali Euro e Dollari, non è dovuta IVA sul valore dei Bitcoin stessi (al
contrario: Olanda, Norvegia e Slovenia);
-
le commissioni afferenti transazioni in Bitcoin sono esenti IVA (al
contrario: Olanda, Norvegia e Slovenia).
Nel marzo 2014 l’Estonia indica il Bitcoin come bene e non come valuta, con
conseguente imponibilità IVA estone delle transazioni in Bitcoin.
Nel maggio 2014 si pronuncia il Belgio con un ruling del 9/5/2014 in cui si
afferma che i Bitcoin sono un sistema di pagamento virtuale esente IVA.
Gli USA si pronunciano nel 2014 e prendono una posizione completamente
opposta al Regno Unito (inevitabile pensare anche ad aspetti politici sul
dollaro).
La Notice 21/2014 afferma che (estratto parziale):
-
in alcuni paesi le valute virtuali operano come valute reali (
fiat
,
n.d.a.) quali il dollaro USA, nonostante la valuta virtuale non abbia valore
legale (quello delle valute
fiat
n.d.a.);
-
per quanto riguarda le imposte federali, le valute virtuali sono con-
siderate come un bene reale (merce). Si applicano dunque i principi generali
fiscali che riguardano le transazioni di beni;
-
la tassazione di plus-minusvalenze di trading o cambio di valute
virtuali dipende se queste valute virtuali costituiscono un investimento
finanziario o meno (posizione che ricorda quella canadese, n.d.a.);
-
i pagamenti fatti con valuta virtuale sono soggetti agli stessi obbli-
ghi di reportistica di qualsiasi altro pagamento fatto in natura.
Nel 2014, quindi, il quadro è quindi quello di un mondo diviso in 3 raggrup-
pamenti:
1.
quello dei paesi che considerano i Bitcoin una valuta;
2.
quelli che lo considerano una merce;
3.
e quelli (tra cui l’Italia) che non si sono ancora pronunciati.
Non sorprende pertanto che, negli anni scorsi, qualche imprenditore italia-
no abbia effettuato qualche investimento necessariamente attraverso vei-
coli societari esteri (anche eventualmente dichiarandoli quali estero-vesti-
ti, con assunzione di doppia residenza fiscale), al fine di operare in giurisdi-
zioni in cui rilevanti aspetti fiscali (e non) fossero certi; non sarebbe stato
prudente – a mio avviso - operare in Italia senza alcuna pronuncia da parte
della stessa (almeno) in materia di IVA.
Nell’ambito delle giurisdizioni europee, il punto di svolta è dato dalla sen-
tenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2015, cau-
sa C-264/14.
La sentenza origina dal contenzioso tra un contribuente svedese che ave-
va chiesto ed ottenuto un ruling (favorevole) riguardante il trattamento
IVAdelle commissioni dell’attività di exchanger, e l’amministrazione fiscale
svedese che aveva impugnato il ruling stesso (che in Svezia non viene
accordato dall’amministrazione finanziaria).
La sentenza, che non sembra equiparare i Bitcoin alla moneta con corso
legale, interpretando la direttiva IVAper quanto riguarda il regime di esen-
zione, indica che:
-
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di
servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni,
come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cam-
bio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «Bitcoin» e
viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente
al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale
l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le
vende ai suoi clienti;
-
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va
interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del
procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale
contro unità della valuta virtuale «Bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte
del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla
differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acqui-
sta le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costitui-
scono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale
disposizione.
A seguito di questa sentenza, la Norvegia, nel gennaio 2017, ha radical-
mente cambiato posizione e si è allineata alla tesi che i Bitcoin sono una
valuta e non una merce.
La sentenza della Corte di Giustizia è interpretazione autentica della diretti-
va IVAe, quindi, impatta nelle normative nazionali; è logico ipotizzare che le
varie giurisdizioni si allineeranno alla sentenza; nel frattempo, però, prima
di operare in Bitcoin con un operatore intracomunitario, sarà opportuno
verificare come quella giurisdizione tratti i Bitcoin.
Esaminiamo ora la Risoluzione 72/E del 2/9/2016 dell’Agenzia delle Entrate
(a cui si rimanda per la lettura integrale), che tratta la fattispecie di un
exchanger
(cambiavalute) Bitcoin/monete
fiat
e fa espresso riferimento
alla sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Si precisa che:
Il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”,
utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso
legale emessa da una Autorità monetaria;
-
l’attività di commercializzazione di Bitcoin deve essere qualifica-
ta quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
-
le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a
valute non tradizionali,
costituiscono operazioni finanziarie in quanto
tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale
mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non ab-
biano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento
2
”;
-
nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale
«Bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamen-
to e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori”
;
-
le prestazioni dell’
exchanger
sono esenti IVA ai sensi dell’articolo
10, primo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
Direttiva Comunità Europea
28 novembre 2006, n. 112/2006
relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto
Articolo 135
Operazioni soggette a esenzione
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banco-
note e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e
dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro
metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro
valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici
Il parere della Corte di Giustizia UE
sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14
Agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le
operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale
contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a
fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e
quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costitui-
scono prestazioni di servizio a titolo oneroso, e rientrano tra le
operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore
liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e),
della direttiva 2006/112/CE.
SEGUE DA PAGINA 5
SEGUE A PAGINA 7
Bitcoin
e altre monete digitali
2
Testo in corsivo virgolettato ripreso dalla sentenza della Corte di Giustizia. Per altre finalità ci si riferisce – ad esempio – al collezionismo, n.d.a.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook