Il Commercialista Veneto n.239 (SET/OTT 2017) - page 5

NUMERO 239 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
MARCO RUBINI
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Ordine di Verona
Bitcoin e altre monete digitali:
aspetti fiscali, contabili e di bilancio
NUOVE VALUTE
Il mondo delle monete virtuali o criptovalute, tra cui il più noto Bitcoin,
pur essendo in rapidissima crescita, è tuttora caratterizzato da notevoli
profili di incertezza. L’Autore, dopo aver inquadrato le principali
problematiche ed aver illustrato le posizioni assunte dai Paesi Esteri e
dalla Corte di Giustizia UE, espone lo stato dell’arte nel nostro Paese, e
si sofferma sul ruolo che potrebbero avere i commercialisti nello svilup-
po di questi strumenti innovativi e sulle correlate opportunità.
I
l mondo delle valute digitali, virtuali e criptovalute (ed in genere delle
valute
non
fiat
, ove per
fiat
si intende la moneta emessa da una banca
centrale) è intrinsecamente collegato alla blockchain, una tecnologia
relativamente recente e potenzialmente rivoluzionaria.
L’articolo presente verte sugli aspetti fiscali, contabili e di bilancio dell’uti-
lizzo di Bitcoin e delle criptovalute in genere.
L’Italia – ad avviso dello scrivente - offre un quadro normativo sufficiente-
mente chiaro per operare in Bitcoin solo a seguito della Risoluzione Agen-
zia Entrate 72/E del 2/9/2016; per comprenderne la portata e le implicazioni
pratiche è opportuno uno sguardo al passato a quanto hanno affermato
altre giurisdizioni, senza presunzione di esaustività e tenendo presente la
necessaria sintesi per motivi di spazio.
Sino al 2013 non vi erano documenti di stati sovrani che rispondessero alla
domanda fondamentale: i Bitcoin sono una moneta/valuta, un bene imma-
teriale o una “merce”? Perché, se non sono una moneta/valuta, qualsiasi
transazione di Bitcoin è una cessione di “beni” rilevante ai fini IVA ed i
servizi collegati ai Bitcoin (ad esempio: le commissioni percepite dagli
exchangers
) sono imponibili IVA.
Nel 2013 escono le prime pronunce ufficiali; quella del fisco olandese data-
ta 10/4/2013 afferma che:
-
i Bitcoin non sono assimilabili a monete con corso legale perchè
non c’è una autorità di controllo e mancano di stabilità;
-
i Bitcoin sono una “quasi merce” i cui scambi sono imponibili Iva
(olandese).
Nell’aprile 2013, quindi, un italiano che avesse voluto acquistare o vendere
Bitcoin con un soggetto olandese contro valuta
fiat
, o avesse voluto scam-
biare Bitcoin a fronte di beni o servizi, si sarebbe trovato nella posizione di
non sapere quale fosse la posizione dello stato italiano nei confronti dei
Bitcoin e, contemporaneamente, avrebbe dovuto interagire con un sogget-
to obbligato alla fatturazione dei Bitcoin come “quasi merce”, con collega-
to adempimento intrastat ecc.
Sempre nell’aprile 2013 il fisco canadese afferma che:
-
gli scambi Bitcoin contro merci o servizi sono considerati baratto
(barter);
-
gli acquisti/vendite ai fini speculativi di Bitcoin sono considerati
investimenti speculativi finanziari.
L’affermazione lascia perplessi per la sua ambiguità: gli acquisti e vendite
speculativi sono di carattere finanziario mentre in altre transazioni i Bitcoin
hanno matura di “merce” ed originano baratto.
Al tempo avremmo potuto concludere che alcune transazioni tra olandesi e
canadesi sarebbero state inquadrate in termini omogenei (baratti/cessione
di “quasi merce”), mentre altre transazioni sarebbero state inquadrate in
modo disomogeneo (merce vs. finanza); il tutto senza approfondire gli
eventuali riflessi doganali, per i quali si sarebbe dovuto chiarire se ed in
quale misura i Bitcoin sarebbero stati considerati importati o esportati, e
quali sarebbero stati gli adempimenti doganali collegati.
Nel luglio 2013 il fisco tedesco afferma che il Bitcoin è una valuta privata,
ma nulla dice sul regime IVA. E’ facile immaginare quale sarebbe stata la
difficoltà di una transazione tedesco/olandese in Bitcoin, visti gli inqua-
dramenti diametralmente opposti (valuta vs. “quasi merce”).
Di particolare importanza è, a mio avviso, quanto affermato dal fisco
finlandese il 28 agosto 2013 e nel successivo ruling 34/2014. Lo scritto –
disponibile anche inglese – è ricco di esempi numerici (utili per comprende-
re aspetti di attualità anche in Italia) e tratta anche del reddito derivante
dalla attività di
mining
(cioè dalla attività di creazione della criptovaluta da
parte dei
miners
) – considerato imponibile - (aspetto spesso trascurato
dagli altri pronunciamenti). Secondo il fisco finlandese, i Bitcoin sono una
valuta e l’attività degli
exchangers
(cambiavalute online) è da inquadrare
come “servizio bancario”, quindi le commissioni percepite dagli
exchangers
finlandesi sono esenti IVA (ruling 34/2014).
Nel novembre 2013 il fisco norvegese qualifica i Bitcoin come merce e
dichiara imponibili IVAle transazioni, salvo cambiare completamente orien-
BITCOIN
Bitcoin è una valuta digitale creata e gestita elettronicamente. Non si
sa chi l’abbia inventata nel 2008 (Satoshi Nakamoto è uno pseudoni-
mo). Nessuno la controlla. I Bitcoin non sono stampati, bensì creati
da persone o attività commerciali che, partecipando alla blockchain-
Bitcoin (con la “B” maiuscola), ne permettono il funzionamento grazie
a software che risolvono problemi crittografici. La remunerazione di
questi soggetti (
miners
) per l’attività prestata (tempo, computer,
energia elettrica) è in Bitcoin.
(
tratto in parte da Coindesk.com, in parte adattamento dell’Autore
)
BLOCKCHAIN
Una blockchain è un registro pubblico distribuito di transazioni
(block) la cui integrità è garantita dalla crittografia e dalla considera-
zione che i costi per comprometterla sarebbero superiori alle utilità
astrattamente ritraibili, senza dimenticare che una eventuale
compromissione distruggerebbe il valore della blockchain,
disincentivando quindi tentativi di compromissione. La blockchain è
un esempio concreto di applicazione della teoria dei giochi. Ogni
blocco contiene una data ed un riferimento al blocco precedente. Le
transazioni non poss no essere modificate retroattivamente (da cui la
non annullabilità delle transazioni). La blockchain consente transa-
zioni tra due parti in modo efficiente e verificabile, senza intervento di
alcun intermediario. La blockchain in sé può essere programmata per
gestire transazioni in automatico (da cui gli
smartcontract
).
La prima blockchain (Bitcoin) è stata teorizzata nel 2008 da Satoshi
Nakamoto (pseudonimo), ed implementata come componente di base
della criptovaluta Bitcoin; il ruolo principale della blockchain/Bitcoin
è quello di tracciare tutti i movimenti di Bitcoin, impedendo che un
Bitcoin sia duplicato e/o speso 2 volte.
Esistono diverse blockchain con le relative criptovalute.
WALLET
Da un punto di vista pratico il
wallet
è il portafoglio elettronico in cui
“sono conservate le criptovalute”. Ce ne sono di diversi tipi
(desktop, dispositivo mobile, dispositivo hardware ecc.) con caratte-
ristiche tecnologiche e di uso diverse. Quelli più diffusi sono semplici
da creare, installare ed usare. Più precisamente, il
wallet
è il software
contenitore delle chiavi private crittografiche che consente le
transazioni nella criptovaluta prescelta.
CARATTERISTICHEDIUNATRANSAZIONE
BITCOIN/BLOCKCHAIN
1.
completamente decentralizzata, senza alcun intermediario o
ente validatore;
2.
facile da implementare;
3.
pseudo-anonima (attenzione: è errato parlare di anonimato);
4.
completamente trasparente: chiunque può vedere tutti i
passaggi di ogni singola transazione;
5.
commissioni transazionali estremamente ridotte rispetto a
quelle convenzionali;
6.
veloce;
7.
tecnicamente incontrovertibile (non può essere revocata o
annullata a causa della tecnologia sottostante.).
SEGUE A PAGINA 6
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Presidente della Commissione Internazionalizzazione delle Imprese 2017 - 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.
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