Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 16

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NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
LIBRI
I professionisti dell'economia a Verona
Dal calculator al commercialista
di Giovanni Borghini (Egea Editore)
G
iovanni Borghini, dottore commercialista di Verona, docente di Econo
mia aziendale al corso serale di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico
“Anton Maria Lorgna” e membro effettivo dell’
Accademia di Agricol-
tura Scienze e Lettere di Verona ha recentemente dato alle stampe il testo “I
professionisti dell’economia a Verona- Dal calculator al commercialista”-
(pagg. 215) Egea s.p.a. editore.
Il libro ripercorre le figure dei professionisti
dell’economia a Verona, partendo dalle testimonianze dell’epoca romana ai
recenti anni Settanta, quando le riforme tributarie diedero origine alla figura
professionale del commercialista. Questi documenti, infrequentemente esposti
al pubblico, sono di grande interesse per comprendere le radici di un’arte antica
che accompagna da sempre l’attività economica. Le fonti utilizzate, talvolta
rare e minori forniscono uno spaccato di sorprendente vitalità e fanno emergere
significative figure di professionisti, noti e meno noti, restituendo il ricordo di
autentici protagonisti dello sviluppo economico e sociale del territorio. Si pas-
sa daAngeloMessedaglia, giovane economista nelle università lombardo-venete
(padre nobile delle facoltà di Economia nonché della professione di Dottore
commercialista) a Guido Menegazzi, da Cesare Ettore Mozzo ad Attilio
Reichenbach da Mario Bonfà ad Alfredo Valerio a Giorgio Marani, Ragioniere
collegiato, vice direttore di Banca Cattolica, successivamente per oltre un
trentennio direttore della Banca Mutua Popolare di Verona (oggi Banco BPM)
della quale divenne poi presidente e a Giorgio Zanotto che nel 1947 a soli
ventisette anni divenne consigliere dell’Ordine e poco dopo segretario. Assai
interessante ed approfondita la descrizione del percorso compiuto per giungere
al riconoscimento giuridico della professione di Ragioniere che ottenne
l’
imprimatur
con la legge del 15 luglio 1906 e quella di Dottore commercialista
con decreto del 24 gennaio 1924 e definitivamente regolamentata nel 1929, fino
ad arrivare alla trattazione della costituzione nel 1934 di un albo unico su base
regionale “
degli esercenti la professione in materia di economia e commercio
per il Veneto,
nel quale confluirono dottori e ragionieri, specchio dell’élite pro-
fessionale dell’epoca”. Passando alla storia più recente, il libro si sofferma
infine sul contributo dei professionisti veronesi allo sviluppo del tessuto eco-
nomico e sociale cittadino. Il saggio di Borghini, dopo una recente presentazio-
ne all’assemblea dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, è
stato presentato anche presso l’Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona. Se ne consiglia assolutamente un’attenta lettura.
Claudio Girardi – Giordano Franchini
Ordine di Verona
Coacervo, la Cassazione lo esclude
pubblicata il
6 dicembre scorso
ha rilevato che la riunione tra
relictum
e
donatum,
a norma dell’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 346/1990, aveva la finalità di determi-
nare l’aliquota di imposta, cosa che oggi non è più necessaria.
La controversia in parola era sorta tra l’Agenzia delle Entrate che ha appli-
cato l’imposta sulle successioni sull’intero asse ereditario netto, soste-
nendo che le donazioni avvenute in vita dal
de cuius
a favore dei (futuri)
eredi avessero eroso la franchigia del contribuente, e l’erede-ricorrente.
Costui, disconoscendo l’approccio del Fisco, è ricorso alla giustizia di
merito. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n.
81/10/05 del 2005 aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate, non
ritenendosi soddisfatta della decisione di primo grado, ha deciso di proce-
dere con il secondo grado giudizio. Il contribuente ha avuto anche in tale
seconda occasione accoglimento delle proprie pretese e, più nello specifi-
co, nella sentenza n. 199/65/09 emessa dalla Commissione Tributaria Re-
gionale Lombardia, sezione staccata di Brescia, si legge “
di fatto in mate-
ria successoria non vi è più alcuna norma che disciplini il coacervo:
l’art. 8, quarto comma del D. Lgs. 346/1990 non è invocabile in quanto
presuppone un sistema di tassazione su base progressiva che non esiste
più (come era evidenziato dall’inciso “ai soli fini della determinazione
delle aliquote applicabili”) […] la Commissione ritiene non più
applicabile l’istituto del coacervo dei beni donati con quelli ereditati
”.
L’Ufficio, nonostante tale seconda sentenza sia conforme alla precedente
opinione dei giudici di merito provinciali, ha poi proceduto fino all’ultimo
grado di giudizio ed è ricorso fino alla Suprema Corte.
La Cassazione ha puntualizzato che l’unico riferimento normativo in vigore
concernente il coacervo è la previsione di cui all’art. 8, comma 4 del TUS, la
quale sarebbe stata però applicabile esclusivamente al fine della determi-
nazione dell’aliquota d’imposta, oggi non più necessaria. Ciò viene sanci-
to dalla Suprema Corte come un’abrogazione tacita ed implicita del dispo-
sto in parola. La Cassazione ha rilevato come “
fermo restando che […] il
“cumulo” non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto
determinavo dell’aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente la
conseguenza che, eliminata quest’ultima in favore di un sistema ad ali-
quota fissa sul valore non dell’asse globale ma della quota di eredità o
del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo
”.
La radicale modifica del sistema impositivo avvenuta con la L. n. 342/2000
ha tacitamente abrogato l’istituto del coacervo a far data dal 1° gennaio
2001. Questa significativa pronuncia di legittimità lascia intendere, addirit-
tura, l’esistenza di franchigie autonome!
Tale decisione è stata ulteriormente confermata dalla sentenza n.
26050
del
16 dicembre dello scorso anno
, con la quale è stata ribadita l’inesistenza
del coacervo. La vicenda vede come protagonisti gli eredi di una persona
deceduta nel 2007, dunque nell’attuale sistema impositivo (contraddistinto
da aliquote differenziate per grado di parentela e/o coniugio tra
de cuius
ed
avente causa).
La Cassazione, in questo caso, si è però trovata a dover ribaltare la prece-
dente sentenza di secondo grado, la quale aveva visto soccombente l’ere-
de. La Corte di Cassazione Civile, sezione Tributaria, ha, nuovamente, af-
fermato che il coacervo delle donazioni ai fini tributari non ha più alcun
valore né ai fini della verifica della capienza delle franchigie, né tantomeno
ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta. Con tale pronuncia la
Cassazione ha confermato quanto sostenuto dalla più autorevole dottrina
per molti anni: le donazioni intervenute negli anni in cui non esisteva alcu-
na imposta sulle stesse (dunque tra il 25/10/2001 ed il 29/11/2006) non
devono essere ricomprese nel calcolo della franchigia, altrimenti si appli-
cherebbe illegittimamente ed incostituzionalmente un’imposizione
retroattiva.
4. Alcune considerazioni sulle possibili conseguenze di tali pronunce
La Cassazione ha finalmente stabilito che l’istituto, grazie al quale l’Ammi-
nistrazione Finanziaria qualificava quali atti idonei ad erodere la franchigia
anche le donazioni avvenute nel periodo di esenzione, non può più ritener-
si in vigore.
Sotto il profilo meramente pratico ci si chiede però quali saranno le implica-
zioni e le conseguenze di tali innovative posizioni giurisprudenziali.
Il primo aspetto da considerare riguarda i rimborsi che i contribuenti do-
vrebbero (o comunque potrebbero) richiedere, qualora abbiano scontato
un’imposizione non dovuta proprio a causa del coacervo e si siano trovati
a versare l’imposta erroneamente calcolata dall’Ufficio. Ci si chiede dun-
que se e come sarà possibile per i contribuenti lesi agire in tal senso e,
quale logica conseguenza, quali saranno gli effetti per le casse dello Stato.
Posto che le donazioni “ante-2006” non debbono più essere considerate
fiscalmente, ci si interroga poi se si potrà sfruttare “nuovamente” la
franchigia, non considerandola più erosa da donazioni effettuate nel pas-
sato e tenendo in considerazione che la giurisprudenza di legittimità ha
lasciato intendere l’esistenza di franchigie autonome.
In altri termini, le sentenze di cui sopra hanno stravolto completamente il
calcolo della capienza della franchigia. Sorge spontaneo chiedersi come sia
opportuno (e prudenziale) stimare l’erosione della stessa, posto che le
donazioni avvenute negli anni di esenzione (dal 2001 al 2006) non vanno
contemplate nell’erosione della stessa, ricordando che l’omissione dell’in-
dicazione delle donazioni nel quadro C della dichiarazione di successione
(attuale quadro ES della nuova “Dichiarazione di successione e domanda
di volture catastali”) esporrebbe il contribuente a sanzioni per infedele
dichiarazione (ex art. 51 del TUS, dal 100 al 200% dell’imposta non versata).
5. Conclusioni
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha subito il rigetto da parte
della Cassazione, la quale ha anzitutto fatto emergere che il “cumulo” tra
donazioni ed eredità non sortiva effetto impositivo sul
donatum
, ma un
semplice effetto determinativo dell’aliquota (progressiva) d’imposta e “
con-
seguenza logica e coerente
” è che, una volta eliminata la progressività
dell’aliquota “
in favore di un sistema ad aliquota fissa […]non vi fosse
più spazio per dar luogo al coacervo
”.
Sull’esistenza del coacervo, la giurisprudenza di legittimità si è corretta-
mente posta in netto contrasto con quanto sostenuto per anni dall’Agen-
zia delle Entrate.
È proprio dalla corretta lettura del susseguirsi normativo che la Suprema
Corte arriva a tale emblematica conclusione, mettendo un punto fermo su
questo dibattuto argomento.
A questo punto non resta che sperare che l’Amministrazione Finanziaria
finalmente demorda dal voler contestare il coacervo.
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