Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 21

NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
tributario
rispetto ai processi in ambito civile, penale e amministrativo,
dove ciò non avviene.
Ma è evidente che non si tratta di un caso isolato, lo stesso art. 17 bis del
d.lgs. 546/92, nella parte in cui non prevede un “risarcimento” a favore
dell’istante in caso di annullamento dell’atto in mediazione è contro il prin-
cipio del
diritto alla tutela giurisdizionale dei confronti della Pubblica
Amministrazione
.
In merito al lavoro svolto dai Giudici delle Corti Tributarie di Trento,
elogiandone l’impegno e la professionalità, riteniamo di dover richiamare
l’attenzione su alcune importanti questioni relative al processo tributario;
in particolare, molto sinteticamente, ci riferiamo:
-
come già detto, al limitato spazio temporale a disposizione
del contribuente nella fase del dibattimento ed alla limitata possibilità di
replica all’intervento dell’Ufficio, che, per prassi, è sempre successivo a
quello del contribuente;
-
alla scarsa considerazione che viene data alle eccezioni di
legittimità, che vengono spesso rubricate ad eccezioni prive di pregio,
senza precisa motivazione; la giurisprudenza ci insegna, per contro, che
eccezioni di legittimità, sollevate, ad esempio, sul
principio dell’obbliga-
torietà del contraddittorio
, o sul
difetto di motivazione per assenza della
prova dei fatti costitutivi della stessa,
hanno conseguenze determinanti
nei ricorsi per Cassazione, per cui si ritiene necessario poter meglio argo-
mentare su tali questioni;
In merito al principio dell’obbligatorietà del contraddittorio sembrava, in-
fatti, che la questione fosse stata risolta con la sentenza della Suprema
Corte n. 24823 del 2015, che, di fatto, ha limitato l’applicazione dell’art. 12,
comma 7, della L. 212/2000 alle sole verifiche in loco. Invero, la CTR di
Firenze, sez. I, con un interessante percorso argomentativo, ha solleva-
to il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, L. 212/
2000, rimettendo gli atti alla Consulta, ponendosi il seguente quesito:
Sussiste nel nostro ordinamento un generale obbligo per l’Ammini-
strazione di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima
di emettere un accertamento ovvero tale obbligo sorge solo ove pre-
visto da specifiche disposizioni di legge? E dunque, l’art. 12, comma
7, si applica solo per le verifiche in loco - così come parrebbe dal
dettato letterale della norma - ovvero in generale a tutte le tipologie
di accertamento?
In tema, invece, di onere della prova, con la sentenza n. 955/2016, la Corte
di Cassazione ha statuito che, anche nel processo tributario, vige la regola
generale prevista dall’art. 2697 c.c., secondo cui l’Amministrazione finan-
ziaria che vanta un credito nei confronti del privato è tenuta a fornire la
prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, sottolineando la differenza
tra “adeguatezza della motivazione” dell’atto impositivo e “prova dei fatti”
posti a fondamento dello stesso. Mentre, infatti, la motivazione degli atti
dell’Amministrazione finanziaria è finalizzata a rendere edotto il contribuente
sull’
an
e sul
quantum
della pretesa tributaria, consentendogli così di ap-
prontare sulla stessa un’idonea difesa, la prova “
attiene invece al diverso
piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo ac-
certamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso
”.
-
alla chiusura nel dare ingresso al potere istruttorio della CTU,
non sostitutiva dell’onere della prova che grava le parti, ma palesemente
utile, quando si tratta di affrontare tematiche contabili e valutative;
-
alla mancata gestione dei poteri istruttori di cui all’art. 7,
comma 1, D. Lgs. 546/1992, se pur richiesti dalla parte ricorrente;
-
alle diverse modalità di decisione in ordine alle spese di giu-
dizio, con maggior favore verso il Fisco, in ordine alla loro quantificazione.
Prima di concludere, sia permesso evidenziare alcuni temi, in merito agli
accertamenti dell’Agenzia delle Entrate:
-
gli studi di settore: servono, è vero, da base per l’accerta-
mento, che poi l’Ufficio integra con altre motivazioni (spesso sulla
antieconomicità), ma spiace riscontrare che lo scopo rimane comunque
quello di recuperare materia imponibile “a prescindere”, senza alcuna con-
siderazione in merito alla persistente crisi economica che attanaglia le im-
prese (e, purtroppo, anche il lavoro autonomo professionale), situazione di
crisi confermata dal numero dei fallimenti dichiarati dai “nostri” Tribunali,
che non registra diminuzioni. Di questa situazione di crisi va tenuto asso-
lutamente conto, non tanto e non solo adesso, ma anche nel prossimo
futuro, quando saranno emessi gli avvisi di accertamento, auspicando che
la ripresa, tanto attesa, finalmente arrivi: l’esercizio 2012, infatti, potrà esse-
re accertato entro la fine del corrente 2017;
-
gli accertamenti di valore: persistono accertamenti con il
calcolo dell’avviamento sulla scorta del D.P.R. 460/1996, che è stato abro-
gato. E’ vero che la Cassazione ne ha riconosciuto la legittimità, ma è assur-
do, specie in un periodo di crisi, quale quello attuale, che il calcolo dell’av-
viamento di un’impresa venga fatto su base forfettaria, senza tenere conto
delle peculiarità del mercato, del contesto economico in cui opera l’azien-
da, della concorrenza, dello stato di vetustà delle attrezzature, dei costi
figurativi. A tale ultimo proposito, segnaliamo - con soddisfazione - che la
Commissione Tributaria di II grado di Trento, Sez. 2, con sentenza del 27/2/
2013, ha riconosciuto applicabile il criterio di calcolo del DPR 460, ma ha
precisato che è necessario comprendere nel calcolo anche il costo figurati-
vo del compenso per l’opera prestata dall’imprenditore;
-
il contenzioso relativo al recupero di crediti (in particolare
crediti IVA): spesso l’Agenzia si appella a questioni assolutamente formali
e pretestuose, per negare il diritto al rimborso, a dispetto del suo dovere di
imparzialità.
Rileviamo invece con soddisfazione che, finalmente, l’automatismo impo-
sta di registro / imposte dirette, relativamente agli accertamenti di valore
resisi definitivi, è stato eliminato, peraltro già con il D.Lgs. n. 147/2015.
Con l’auspicio della mia categoria professionale che la Politica abbia il
coraggio di approvare una vera riforma della Giustizia Tributaria, con l’in-
troduzione, come recentemente osservato dal nostro Presidente Naziona-
le, dott. Massimo Miani, di “
un giudice a tempo pieno, che possa assicu-
rare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre
che una maggiore produttività
”, formulo gli auguri di un ottimo e proficuo
anno di attività ai Giudici tributari, ai Funzionari delle segreterie delle Com-
missioni ed a tutti gli operatori, pubblici e privati, attivi nel nostro sistema
tributario.
LA RUBRICA DI "BANQUO"
Ma quale progresso?
LEGGO SPESSO SUI GIORNALI che stiamo vivendo in un’epoca
caratterizzata da uno sviluppo tecnico-scientifico sempre più
rapido e tumultuoso.
Mi sono chiesto se tutto questo risponde a verità ed ho voluto fare
un piccolo esperimento.
Dal momento che, come l’Orlando di Virginia Wolf, mi sono svilup-
pato nel corso di secoli, ho preso un contemporaneo, e cioè un
uomo degli anni ’10 del 2000, e l’ho trasportato indietro di
settant’anni, nella seconda metà degli anni ’40 del Novecento.
Gli ho poi chiesto le sue impressioni e mi ha risposto che, tutto
sommato ed a parte la mancanza di computer, questo mondo non
differiva molto dall’attuale. Le case erano dotate di elettricità, gas
ed acqua, i reflui erano regolati, vi erano frigoriferi, lavatrici e
alche la radio e la televisione (in America anche a colori). Negli
uffici si usavano il telefono e le macchine da scrivere. Le strade
erano illuminate con l’energia elettrica e per i trasporti si usavano
le automobili e gli aerei. Nel tempo libero si andava al cinema.
I medici avevano gli antibiotici e – ahimè – esisteva già la bomba
atomica.
Ho preso poi un uomo degli anni ’40 del Novecento e l’ho trasportato
indietro di settant’anni, negli anni ’70 dell’Ottocento.
Il poveretto si è trovato in un mondo completamente diverso. Le case
erano riscaldate a legna o carbone, l’illuminazione era a petrolio e
l’illuminazione pubblica (quando c’era) era a gas. L’elettricità era
studiata come mero fenomeno fisico e non utilizzata come fonte di
energia. Non esistevano né automobili né aeroplani, c’erano ancora le
carrozzelle trainate da cavalli e l’unico mezzo moderno di trasporto
era rappresentato dal treno. Il telefono, la radio e la televisione erano
ancora in mente Domini. Lo stesso dicasi della cinematografia. Le
scoperte della medicina si limitavano ai vaccini.
Ma allora lo sviluppo tecnico-scientifico è stato maggiore negli ultimi
settant’anni, ovvero nei settant’anni precedenti?
Una giustizia tributaria più indipendente
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