Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 13

NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
Mafia, antimafia e informazione
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amministrativo, il quale quietanzerà le somme ricevu-
te e dovrà periodicamente rendere il conto delle som-
me utilizzate (c.d. rendicontazione di cassa).
Il legale rappresentante, ed in sua vece il responsabile
amministrativo, consegnerà quanto prima all’AG una
situazione contabile aggiornata alla data del sequestro,
con evidenza dei clienti e dei fornitori. È auspicabile
che ci sia la possibilità di relazionarsi direttamente con
il commercialista che assiste l’impresa per compren-
dere da terze parti il grado di autonomia ed organizza-
zione dell’ufficio amministrazione. L’esatta compren-
sione dei limiti operativi è essenziale anche per orga-
nizzare il monitoraggio dei flussi finanziari e così ac-
quisire indispensabili informazioni sulla sostenibilità
economico-finanziaria del
business
.
Prima di procedere con la chiusura degli uffici ammini-
strativi e delle sedi operative l’AG dovrà effettuare il
ritiro delle chiavi e la formale consegna, con apposito
verbale sottoscritto dal dipendente assegnatario, di
un’unica copia delle chiavi di accesso ai locali aziendali,
al fine di circoscrivere la responsabilità per eventuali
ammanchi o furti che dovessero verificarsi.
T
erminato (alquanto faticosamente) il primo
giorno, l’AGcomprenderà che il secondo gior-
no dell’incarico è ancor più defatigante del
primo. Il giorno successivo è riservato agli
incontri con gli Istituti di credito. La notizia del seque-
stro avrà sicuramente creato lo scompiglio tra le ban-
che, se non un vero e proprio panico. Non vi è dubbio
che, in taluni casi, lo sconcerto viene alimentato anche
dalle notizie
medio tempore
pubblicate dai
media
. L’in-
contro con i responsabili
corporate
, oltre che per il
deposito delle firme, il ripristino dell’operatività a se-
guito del blocco dei conti determinato dal sequestro,
l’accertamento degli assegni in circolazione (l’AG do-
vrà dare disposizione alla banca di non pagare assegni
a firma del proposto con data successiva al sequestro,
specificando che la causale del rifiuto dovrà essere
“mancanza di autorizzazione”), la restituzione delle
carte di credito e bancomat, dovrà essere finalizzato a
preservare le linee di affidamento. È fuori luogo spera-
re nel mantenimento delle condizioni contrattuali
preesistenti, poiché l’istituto rivedrà tempestivamen-
te al ribasso il
rating
dell’impresa in sequestro. Risul-
ta così determinante far comprendere agli interlocutori
come il sequestro si ponga quale provvedimento prov-
visorio che potrà essere revocato, anche nel breve ter-
mine di alcune settimane, dal Tribunale del Riesame (o
anche a distanza di un anno, all’esito del
pronunciamento della Corte di Cassazione).
L’elemento causale che determinerà la prosecuzione
ovvero la ripresa dell’attività aziendale è rappresenta-
to dalla capacità persuasiva dell’AG di convincere gli
interlocutori finanziari che la figura dell’amministra-
tore giudiziario costituisce la più autorevole icona del-
la legalità: l’amministratore giudiziario è presidio vi-
vente di legalità, paladino della Legge deputato dal-
l’Autorità giudiziaria a bonificare e sanare l’impresa,
recidendo le
liasons
che non si qualificano per assolu-
ta trasparenza e legalità. Non è un compito agevole,
non solo per la limitata conoscenza ed affinità dei
dirigenti bancari regionali con queste situazioni (e ciò,
sotto un certo profilo, non può che essere apprezza-
to), ma anche perché i sistemi informatici in uso alle
banche non sembrano facilmente gestibili….
Poco pregio e scarsa potenzialità è da riservare al-
l’ipotesi di prospettare azioni legali in caso di antici-
pata risoluzione del rapporto bancario (ovvero di ri-
duzione o azzeramento delle linee di affidamento). La
banca dovrà necessariamente essere posta a conoscen-
za che l’art. 56 del D.Lgs n. 159/2011 rubricato “dei
rapporti pendenti” impone all’AG di sospendere l’ese-
cuzione del contratto ineseguito ovvero non
compiutamente eseguito all’atto del sequestro, che sarà
oggetto di accertamento secondo le disposizioni degli
artt. 57 e seguenti del D.Lgs 159/2011. Anche la di-
sposizione dell’art. 55 del provvedimento contribui-
sce a rafforzare la posizione contrattuale dell’AG che
potrà beneficiare della inopponibilità all’amministra-
zione giudiziaria delle azioni esecutive già iniziate ov-
vero che dovessero essere intraprese successivamente
alla data del sequestro.
L’AG deve fare ricorso a tutta la propria capacità
persuasiva per mantenere integre le linee di affidamen-
to, negoziando per esempio una revisione (non ecces-
sivamente) peggiorativa delle condizioni economiche,
ma che rappresenta pur sempre una compensazione
per l’Istituto del maggior rischio associato all’impre-
sa. La presenza di garanzie personali, assume un ruolo
molto importante, specialmente laddove il proposto
abbia fornito garanzia personale agli affidamenti del-
l’impresa.
L’AG avrà modo di rilevare come l’intero sistema dei
rapporti e degli interlocutori aziendali abbia subito un
repentino e diffuso irrigidimento non appena si sia
diffusa la notizia del sequestro. È pressoché scontato
che alcuni dei principali fornitori dell’impresa seque-
strata promuoveranno “spontaneamente” una revisione
del fido commerciale e dei termini di pagamento.
I temi e le problematiche da affrontare e risolvere con
i principali fornitori replicano in buona sostanza quel-
li già affrontati dall’AG con il ceto bancario. Il fornitore
strategico sarà posto di fronte alla possibilità di conti-
nuare a fornire l’impresa sotto sequestro alle medesi-
me condizioni e modalità pregresse, ferme le condizio-
ni di pagamento. Ed infatti a tal proposito l’art. 54 del
D.Lgs 159/2011 disciplina il pagamento dei crediti
prededucibili, ovvero dei crediti sorti nel corso del
procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili
e non contestati. Questi creditori possono essere sod-
disfatti in tutto o in parte, al di fuori del piano di
riparto, previa autorizzazione del giudice.
In termini pratici questa disciplina trova pratica ap-
plicazione nella individuazione da parte dell’AG, con
l’assistenza del
management
, del proposto ovvero del
personale amministrativo, dei fornitori strategici. Suc-
cessivamente l’AG contatterà i fornitori strategici per
ufficializzare l’intervenuto sequestro e spiegarne le
conseguenze. Anche in questo caso la normativa assi-
ste l’AG nelle trattative con i fornitori. La volontà del
fornitore di proseguire il rapporto potrà essere utilmen-
te stimolata rappresentando che l’AG, a mente dell’art.
56 D.Lgs. 159/2011 può subentrare nel contratto di
fornitura rimasto ineseguito (o non compiutamente ese-
guito) assumendone tutti i relativi obblighi. In parole
più comprensibili, il credito del fornitore pregresso al
sequestro sarà liquidato al di fuori del concorso con gli
altri creditori che non beneficeranno di questo
status
di
“fornitori privilegiati”.
L’aspetto procedurale non è di secondaria importan-
za. La disposizione testé richiamata prevede l’auto-
rizzazione del giudice delegato. Conseguentemente
l’AG è chiamato a concludere questo articolato pro-
cesso con la massima celerità ed in tempi comunque
tali da evitare defezioni da parte dei principali fornitori.
All’esito delle interlocuzioni, l’AG predisporrà una
specifica nota informativa al GIP con richiesta di au-
torizzare la prosecuzione dei contratti.
Preme sottolineare come l’autorizzazione del giudice sia
necessaria per tutti i contratti in essere al momento del-
l’esecuzione del sequestro: contratti di lavoro, contratti
di locazione finanziaria, contratti di noleggio, utenze, con-
tratti di locazione immobiliare, contratti di fornitura.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla con-
ferma dei professionisti, in particolare il commerciali-
sta e l’avvocato dell’impresa sotto sequestro. L’even-
tuale conoscenza personale da parte dell’AG può co-
stituire fattore determinante nella decisione di confer-
mare o meno il mandato. Nel dubbio, l’AG individuerà
altri professionisti di fiducia cui delegare le attività
professionali richieste dalla situazione dell’impresa
sotto sequestro.
P
er quanto attiene alle norme che disciplinano
la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’AG dovrà
effettuare una ricognizione, anche assistito da
un consulente di fiducia, sulla corretta ado-
zione di tutti i presidi a tutela dei lavoratori e laddove
richiesto, procedere con l’adozione delle misure e de-
gli interventi ritenuti necessari.
La verifica della regolarità delle procedure gestionali
coinvolgerà altre disposizioni normative che interes-
sano il
business
dell’impresa sotto sequestro. A titolo
esemplificativo: disciplina HACCP, normativa
sull’autotrasporto, normativa sui depositi di carbu-
ranti, codice degli appalti, etc.
In sintesi, il perimetro di operatività aziendale dovrà
essere attentamente scandagliato con l’assistenza del
personale interno e di consulenti esterni per inquadra-
re le criticità, individuare i percorsi di riconfigurazione
e risanamento e, in estrema sintesi, per riportare l’im-
presa nell’alveo della legalità.
In conclusione, e per quanto attiene i rapporti con i
fornitori, l’AG dovrà informare dell’intervenuto seque-
stro tutti i fornitori presenti nella situazione patrimoniale
alla data dell’esecuzione del sequestro stesso, richie-
dendo di precisare il loro credito, la scadenza ed even-
tuali diritti reali o personali sui beni (con indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto).
Queste informazioni sulla situazione dei fornitori, ol-
tre a consentire di effettuare un primo riscontro
sull’attendibilità delle risultanze contabili, debbono
essere riportati nella relazione iniziale che l’AG pre-
senterà al GIP entro il termine del sesto mese dalla
nomina. Gli accertamenti sui saldi verso fornitori, si
rivelano estremamente utili per individuare eventuali
operazioni fittizie poste in essere tra imprese motiva-
te dalle stesse finalità di quella sequestrata. Non è da
sottovalutare l’ipotesi di ricorrere alla revisione
aziendale, al fine di limitare le responsabilità dell’AG
nelle scelte di proseguire l’azienda, nonché per foto-
grafare, in modo dettagliato, la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’impresa sequestrata. Si
rende altresì necessario richiedere al Concessionario
per la Riscossione l’estratto dei ruoli impagati dal-
l’impresa. Così che l’AG avrà a sua disposizione ulte-
riori elementi di valutazione per definire il quadro ope-
rativo dell’impresa sotto sequestro, da utilizzare per
il giudizio prognostico sulle prospettive di prosecu-
zione dell’impresa.
A tal proposito l’art. 41 del D.Lgs 159/1991 prescrive
all’AG di riportare nella relazione iniziale “
indicazio-
ni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale
propedeutiche alla valutazione sulla prosecuzione del-
l’impresa.
Ricorrendo ad una metafora, l’AG dovrà prestare par-
ticolare attenzione alla rilevazione dei valori espressi
dagli indicatori che compongono il “cruscotto
aziendale”: forza lavoro, sistema bancario, fornitori e
clienti. Laddove non vi fosse evidenza di “spie” che
lampeggiano ovvero valori in riserva (o oltre limite),
l’AG potrà esprimere una valutazione prognostica sul-
le prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale,
predisponendo uno specifico
business plan
, denomina-
to “
programma per la gestione dell’impresa
”, che indi-
vidua le linee strategiche e gli interventi richiesti per
un’efficiente gestione dell’impresa sotto sequestro.
Come accennato in precedenza, gli interlocutori di un
qualsiasi
business
sono costituiti essenzialmente dalla
forza lavoro, dal sistema bancario, dai fornitori e dai
clienti. La continuità aziendale, come a tutti noto, non
può prescindere dal mantenimento dei rapporti com-
merciali e dalla salvaguardia delle condizioni di paga-
mento da parte dei clienti.
Non è infrequente osservare un rallentamento dei tem-
pi di pagamento da parte dei clienti, in particolare da
parte di coloro che ricorrono allo strumento del boni-
fico bancario. Queste pratiche debbono necessaria-
mente essere censurate dall’AG perché possono met-
tere a serio rischio l’impresa sequestrata.
Non è infrequente riscontrare che la committenza, a
seguito dell’intervenuto sequestro, risolve unilateral-
mente il contratto. La motivazione che più frequente-
mente viene rappresentata all’AG riguarda l’incom-
patibilità del sequestro di prevenzione con le
policies
aziendali, circostanza particolarmente sentita laddove
la società cliente sia parte di un gruppo multinaziona-
le, ovvero sia strutturata con un Organismo di Vigilan-
za nominato in ottemperanza alle disposizioni del
D.Lgs 231/2001.
L’intervento in prima persona dell’AG può risultare
determinante nello scongiurare una sorta di effetto
domino sul ciclo attivo dell’impresa sotto sequestro.
La capacità persuasiva dell’AG, unitamente all’auto-
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
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