Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 6

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NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
FLAVIAGELMINI
Ordine di Trento e Rovereto
NORME E TRIBUTI
L'accettazione della carica di sindaco
e l'ipotesi di non accettazione
N
el regolare la nomina dei membri del
Collegio Sindacale l’articolo 2400 del
Codice Civile nulla prevede in merito
alla necessità dell’accettazione dell’in-
carico e, di conseguenza, non risulta essere di-
sciplinato il caso della mancata accettazione.
Secondo unanime dottrina, l’accettazione della
carica di sindaco, da parte del soggetto designato
dall’assemblea, costituisce un requisito indispen-
sabile per il sorgere di poteri-doveri inerenti alla
carica, non potendo la delibera di nomina incidere
sulla sfera giuridica del designato senza sua
espressa volontà o, addirittura, a sua insaputa.
A conferma della necessità dell’accettazione, al-
cune pronunce dei giudici del Registro (Milano,
13 luglio 2010 – Brescia 27 dicembre 2010) che
hanno ordinato la cancellazione dal Registro Im-
prese di iscrizioni della nomina di sindaci avve-
nute in mancanza di una loro accettazione e, quin-
di, (secondo tali giudici) in assenza dei presup-
posti richiesti dall’articolo 2400 del Codice Civi-
le. Nello stesso senso le direttive diffuse da alcu-
ni conservatori del Registro Imprese, tra cui quella
di Taranto (n.2 del dicembre 2011) dove si legge
Al fine di evitare che, senza averne notizia,
vengano nominati quali componenti del colle-
gio sindacale professionisti inconsapevoli del-
l’incarico ricevuto, nonché per prevenire casi
di contestazione dell’iscrizione della nomina
per mancata accettazione, che determinerebbe
l’avvio del procedimento di cancellazione d’uf-
ficio ex articolo 2191 del Codice Civile, l’iscri-
zione nel registro imprese dei sindaci effettivi e
supplenti deve necessariamente essere prece-
duta dall’accettazione dell’incarico
”.
In senso conferme la norma di comportamento
del CNDCEC “Principi di comportamento del col-
legio sindacale di società non quotate” che pre-
cisa “
Sebbene la legge nel disciplinare la no-
mina dei componenti del collegio sindacale non
menzioni l’accettazione dell’incarico, si ritie-
ne che – sia per i primi sindaci effettuata nel-
l’atto costitutivo, sia per le nomine successive –
il sindaco designato debba esprimere il pro-
prio consenso in forma scritta”
e che prosegue
con “
Tale consenso può risultare dal verbale
dell’assemblea nella quale è stato espresso ov-
vero mediante consenso scritto al deposito del-
la nomina presso il registro delle imprese
”.
Resta quindiacuradellasocietà,periltramitedell’or-
gano amministrativo, il dover comunicare tempe-
stivamente ai soggetti interessati l’avvenuta no-
mina ed acquisire l’accettazione dell’incarico.
Stabilita la necessità dell’accettazione dell’inca-
rico, resta da chiedersi entro quale termine la stes-
sa debba avvenire.
Il riferimento ad un limite temporale preciso è
riscontrabile nella già richiamata norma di com-
portamento del CNDCEC“
Con riferimento al per-
fezionamento della nomina e alla successiva pub-
blicità, si osserva che l’accettazione o il consen-
so al deposito deve essere comunicato alla so-
cietà prima della decorrenza del termine dei tren-
ta giorni previsto per la iscrizione della nomina
del sindaco nel registro delle imprese”
; il princi-
pio viene ripreso anche nel documento CNDCEC
“Verbali e procedure del collegio sindacale”.
1
La norma di comportamento è chiara nel voler
dare un’indicazione sulla tempestività con cui
l’interessato debba manifestare la propria volon-
tà e, stabilendo che il professionista debba dare
comunicazione “prima della decorrenza del ter-
mine” dei trenta”, pare individuare il
dies a quo
per la decorrenza del termine di iscrizione al Regi-
stro imprese nella data di nomina. L’impostazione
è coerente con quanto riportato nelle guide per
la predisposizione delle pratiche del Registro Im-
prese pubblicate dalle diverse Camere di Com-
mercio dove si legge sinteticamente “TERMINE:
30 giorni dalla data della nomina”.
Riassumendo quindi fino a qui: la società deve
dare all’interessato tempestiva notizia della desi-
gnazione (a sindaco effettivo o supplente), la
carica deve essere iscritta nel termine di 30 giorni
dalla data della nomina e, affinché ciò possa av-
venire, l’accettazione deve essere espressa en-
tro tale termine.
Sul
dies a quo
è da segnalare come secondo con-
solidata dottrina
2
i trenta giorni per l’iscrizione
debbano invece ritenersi come decorrenti dal
momento dell’accettazione o, meglio, dal momen-
to in cui gli amministratori ne hanno avuto noti-
zia. Questa soluzione viene motivata osservan-
do che la pubblicità, che ha lo scopo di informare
i terzi, ha senso solo qualora riguardi soggetti
che hanno effettivamente accettato la carica, dal
momento che l’iscrizione di sindaci che non han-
no accettato potrebbe, da un lato, ingannare i
terzi e, dall’altro, imporre ai sindaci che non ac-
cettino la carica di dimostrare che questa non era
efficace per mancanza del loro consenso
3
.
La riflessione circa la possibilità di individuare la
decorrenza del termine di 30 giorni dalla data di
accettazione carica risulta essere particolarmente
sentita nel caso limite in cui il soggetto designato,
tempestivamente e debitamente informato, non
esprima in modo altrettanto tempestivo la propria
volontà e quindi ci si debba chiedere se l’organo
amministrativo rischi di incorrere in sanzioni.
Andando oltre, si potrebbe arrivare all’ipotesi in
cui il soggetto designato dall’assemblea, quale
sindaco effettivo, comunichi di non voler accet-
tare la carica. Il neo costituito collegio sarebbe
così formato da due soli sindaci effettivi (con un
posto quindi vacante) e due sindaci supplenti.
Facile soluzione potrebbe aversi in presenza di
esplicita previsione statutaria (o comunque di
previsione contenuta in un regolamento per la
votazione e formazione delle cariche sociali) ov-
vero nel caso in cui l’assemblea abbia già prov-
veduto a nominare un sindaco di riserva.
Come risolvere invece la questione in assenza
specifica previsione? Ci si chiede se debba ne-
cessariamente essere convocata un’assemblea
o se invece sia possibile l’applicazione analogi-
ca dell’articolo 2401 del Codice Civile:
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di
un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di
età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo
comma. I nuovi sindaci restano in carica fino
alla prossima assemblea, la quale deve provve-
dere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti
necessari per l’integrazione del collegio, nel ri-
spetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presi-
denza è assunta fino alla prossima assemblea
dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l’as-
semblea perché provveda all’integrazione del
collegio medesimo.”
Le fattispecie trattate dalla norma richiamata sem-
brano essere tassative “
In caso di morte, di rinun-
zia o di decadenza di un sindaco”
e riguardare
situazioni che si possono verificare solo a seguito
dell’instaurazione del rapportoprofessionale. L’ipo-
tesi di rinuncia espressamente prevista è quindi da
intendersi come riferita al caso di soggetto che ha
già assunto la qualifica di sindaco della società (è
stato nominato, ha accettato e successivamente
nel corso del triennio ha rinunciato).
Parte della dottrina si è comunque espressa a
favore dell’applicazione analogica della discipli-
na prevista dall’articolo 2401 del Codice Civile
per la sostituzione del designato rinunciatario,
potendo così evitare “
un’immediata (e spesso
onerosa) convocazione dell’assemblea
”.
4
Con l’applicazione analogica del subentro imme-
diato si avrebbe quindi il subentro (nel posto
vacante), nel rispetto dell’articolo 2397 del Codi-
ce Civile e fino alla prima assemblea utile, del
sindaco supplente più anziano di età.
Per concludere, in un caso limite come quello
ipotizzato, il Consiglio di Amministrazione do-
vrebbe dare atto della mancata accettazione del-
la carica da parte del soggetto designato dall’as-
semblea e quindi comunicare al sindaco supplen-
te più anziano il suo subentro alla posizione di
“effettivo”. Successivamente, la prima assemblea
utile sarà chiamata a delibera la nomina di un
sindaco effettivo e dei supplenti necessari all’in-
tegrazione del collegio; i soggetti così nominati
andranno a scadere assieme a quelli in carica.
1
Cfr. nota 11 riportata a pagina 11 del documento datato aprile 2016.
2
Per tutti: Giuffrè Editore, Commentario della riforma delle società, Volume Collegio Sindacale e Controllo Contabile a cura di Federico Ghezzi, pagine 143 e 144.
3
Cfr. anche i riferimenti di dottrina richiamati alla nota 47 riportata a pagina 144 del volume già citato nella seconda nota.
4
Sulla possibile applicazione analogica dell’articolo 2401, Cavalli,
Il collegio sindacale
, in “Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale”, UTET, 1983, 506-507.
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