Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 20

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NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
GIUSTIZIA
PASQUALEMAZZA
Presidente Ordine di Trento e Rovereto
La domanda emergente
di una giustizia tributaria
sempre più indipendente
Q
uesto breve intervento non può che recepire e, con spirito criti-
co, condividere, gli interessanti spunti emersi nel corso della
cerimonia di inaugurazione dell’AnnoGiudiziarioTributario 2017,
presso l’AulaMagna della Suprema Corte di Cassazione, a Roma,
il 27 febbraio scorso.
Ciò che pare maggiormente emergere è, in particolare, la domanda di una
giustizia tributaria sempre più indipendente, che si proietti verso la
professionalizzazione dei componenti, attraverso l’idea di un Giudice a
tempo pieno, appartenente al ruolo dei magistrati tributari, selezionato con
un pubblico concorso che privilegi titoli di studio e di servizio nella materia
tributaria.
Il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, ha fatto notare
che sulla Corte incombe «
il macigno di 50 mila liti
» con il fisco arretrate,
«
a volte anche di scarsissimo valore
», che rappresentano ormai «
un’emer-
genza
». È un dato che preoccupa, oltre che le Istituzioni, anche le imprese,
i professionisti e la società civile. Il Presidente Canzio ha chiesto che «
il
governo prenda una posizione
», per evitare «
la deriva di una Cassazione
civile che diventi solo tributaria
». Per Canzio servono «
misure
emergenziali come un forte intervento deflattivo
» ed anche «
un impegno
forte dell’Agenzia delle entrate e dell’avvocatura a chiudere le contro-
versie inutili
».
Nell’importante ruolo che ci vede protagonisti nelle scelte imprenditoriali,
riteniamo che
il problema dell’eccessivo afflusso di ricorsi presso le Corti
Tributarie
non possa e non debba essere risolto
tout court
con interventi
di emergenza, quali quello annunciato dal Vice Ministro dell’Economia e
delle Finanze on. Luigi Casero, secondo cui il Governo, per l’abbattimento
dell’arretrato, starebbe pensando «
alla definizione delle liti pendenti sul-
la base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali
».
Abbiamo, come Categoria Professionale, l’evidenza di come le misure atte
a deflazionare procedure amministrative o di riscossione, come nel caso
attuale di Equitalia S.p.A., creino disequilibri sociali, favoriscano solo il
contribuente poco onesto e mettano a disagio la tenuta dei principi etici e
morali dell’imprenditoria sana e del cittadino rispettoso delle leggi.
Né si ritiene che la risposta al problema dell’eccessivo afflusso di ricorsi
presso le Corti Tributarie la si possa trovare nella proposta della dott.ssa
Orlandi, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, quando afferma «
Stiamo la-
vorando con la Corte per avere sentenze pilota, se la giurisprudenza è
altalenante non possiamo dire che abbandoniamo perché non sono sol-
di nostri, dobbiamo attendere la giurisprudenza
». Speriamo si sia trattato
solo di uno “scivolone” e di aver male interpretato l’intervento del Diretto-
re. I problemi del contenzioso tributario non si possono ridurre ad una
“standardizzazione” delle sentenze, ancora di più se definite da una colla-
borazione con una sola delle parti.
Se una soluzione va cercata, occorre monitorare tutto il percorso per adire
alle Commissioni Tributarie.
Occorre dunque iniziare dalla formazione dell’atto impositivo nel rispetto
dei principi costituzionali, dalle norme che regolamentano l’applicazione
delle imposte e dalle norme a garanzia del contribuente.
Il secondo passo è certamente quello di razionalizzare gli strumenti deflativi
del contenzioso tributario e renderne più efficace il ricorso.
Ultimo tassello, il corretto funzionamento delle Corti Tributarie, dove le
questioni di merito e di legittimità poste a difesa del contribuente devono
poter essere approfondite con maggiore attenzione nella fase dibattimentale,
oggi, a nostro avviso, troppo compressa.
Ma, soprattutto, a monte, va rimosso il pregiudizio evidente nei confronti
del contribuente, costantemente tacciato di essere un evasore.
Il primo gennaio 2016 sono entrate in vigore numerose novità, figlie della
legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, attuate, ancorché parzialmente, attra-
verso il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Le modifiche introdotte hanno riguardato le norme del d.lgs. n. 546/92,
nella parte in cui è regolamentata
l’assistenza tecnica
, modificando la so-
glia del valore della causa sotto la quale il contribuente può stare in giudi-
zio anche personalmente.
La novella ha modificato ed uniformato la
tutela cautelare
, estendendo la
fase cautelare anche al grado di appello, con la possibilità di “
sospendere
in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono
gravi e fondati motivi”,
e prevedendo che “
Il contribuente può comun-
que chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può
derivargli un danno grave e irreparabile
”.
Le novità, inoltre, hanno riguardato:
-
l’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, prevedendo
la
Conciliazione fuori udienza
e, con il successivo art. 48 bis, la
Concilia-
zione in udienza
, riservando al successivo art. 48 ter le modalità di
defini-
zione e pagamento delle somme dovute
, estendendo l’istituto della
conci-
liazione anche al grado di appello
, con aumento delle sanzioni rispetto
all’ipotesi di conciliazione in primo grado;
-
l’art. 15, rafforzando il principio secondo cui le spese di giudizio
seguono la soccombenza, riducendo dunque la possibilità per le commis-
sioni tributarie di compensare in tutto o in parte le medesime spese, e
consentendola solo “
in caso di soccombenza reciproca o qualora sussi-
stano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente
motivate
”;
-
il contenuto dell’art. 17 bis, dedicato al reclamo ed alla mediazione,
introdotto dall’art. 39 del d.l. n. 98/2011, e completamente rivisitato dall’art.
1, comma 611, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito degli inter-
venti della Corte Costituzionale.
Quest’ultima, rilevante, riforma dell’istituto deflativo, ha esteso la possibi-
lità di accesso al reclamo ed alla mediazione anche agli atti diversi da quelli
emessi dall’Agenzia delle Entrate, ricomprendendovi gli atti di altri Enti
impositori, nonché degli Agenti della Riscossione. Ha semplificato la moda-
lità di instaurazione del procedimento e ridotto le sanzioni in senso più favo-
revole al contribuente, equiparando ed armonizzando le modalità di paga-
mento delle somme con quelle previste nell’accertamento con adesione.
Sicuramente sono stati fatti molti passi avanti; la recente riforma ha parzial-
mente soddisfatto l’idea di strumenti più efficienti ed efficaci a supporto
delle strategie difensive; sono stati potenziati anche gli strumenti deflativi
del contenzioso, ma non possiamo fermarci qui, essendo nostro preciso
compito osservare ed essere propositivi con riguardo alla miriade di que-
stioni che non rendono ancora fluido ed organico il meccanismo della
Giustizia Tributaria.
Nel nostro intervento dello scorso anno si evidenziava il mancato
recepimento, nel decreto di revisione del contenzioso tributario, rispetto al
contenuto della legge delega, della introduzione della “
composizione
monocratica dell’organo giudicante in relazione alle controversie di
modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da parti-
colare complessità o rilevanza economico sociale
”, previsione che po-
trebbe avere una grande azione di velocizzazione del processo, conside-
rando che la maggior parte delle liti tributarie attiene, ancora, a cause di
valore non superiore ai 20 mila Euro.
La corretta tutela dei principi costituzionali dell’
economicità del Processo
e del
diritto alla tutela giurisdizionale dei confronti della Pubblica Am-
ministrazione
, ci rende molto critici in merito all’interpretazione del MEF
(con la direttiva n. 2/DGT), della norma sulla determinazione del Valore
della lite ex art. 14 D.P.R 115/2002, così come modificata dalla L. 147/2013,
che applica il contributo unificato, non tanto al valore della causa, bensì al
numero degli atti impugnati,
discriminando
a nostro avviso
il processo
SEGUE A PAGINA 21
Estratto del discorso del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno della Giustizia Tributaria 2017, Trento, 11 marzo 2017 – Palazzo
Geremia, Sala Falconetto.
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