Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 14

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NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
Mafia, antimafia e informazione
SEGUE DA PAGINA 13
revolezza della funzione di pubblico ufficiale, posso-
no indurre l’interlocutore ad un ripensamento sull’ini-
ziale scelta di risolvere il contratto intercorrente tra le
parti. Alquanto utile si rivela l’incontro con gli
interlocutori apicali delle aziende clienti intenzionate
a risolvere il rapporto commerciale, nel corso del quale
l’AG illustrerà le finalità del sequestro e confermerà la
normale e puntuale operatività del servizio svolto ov-
vero il rispetto dei tempi di lavorazione o consegna.
Anche in questi frangenti, l’AG deve porre in risalto il
ruolo di pubblico ufficiale e di presidio di legalità.
Questi sono i concetti principali che l’AG, in modo
semplice e comprensibile, dovrebbe riuscire a comuni-
care a tutti i soggetti che orbitano attorno all’impresa
sotto sequestro, trasmettendo sicurezza e prospetti-
ve di continuità aziendale, in presenza dei giusti pre-
supposti, al fine di evitare che si ingeneri la convinzio-
ne che il sequestro patrimoniale antimafia possa con-
durre alla chiusura dell’attività.
Nei successivi giorni l’AG si misurerà con le ordinarie
attività ed incombenze che caratterizzano l’ammini-
strazione dell’impresa. Nella prima fase del sequestro
(almeno durante i primi trenta giorni) è opportuno
limitarsi a svolgere l’ordinaria amministrazione, evi-
tando ogni forma di allarmismo che incrementi ancor
più lo stato di fibrillazione dei soggetti che operano
intorno all’impresa.
Il comma II, dell’art. 41 del D.Lgs. 159/2011, discipli-
na l’attività dell’AG prescrivendo che egli debba
svol-
gere gli atti di ordinaria amministrazione funzionali
all’attività economica dell’azienda sottoposta a se-
questro
.
È in facoltà del giudice - prosegue la norma - indicare
con decreto motivato il limite entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. Per l’eserci-
zio di questo potere il giudice deve necessariamente
conoscere dell’attività economica svolta dall’azienda,
della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità
produttiva e del suo mercato di riferimento. Consenti-
re al giudice di motivare il decreto che discrimina il
limite tra ordinaria e straordinaria amministrazione,
implica da parte dell’AG la predisposizione di una
relazione preliminare ed illustrativa degli aspetti
aziendali sopra richiamati.
Trattasi, in altri termini, di un primo e sommario ac-
certamento dello scenario esterno e della situazione
interna dell’impresa, così come vagliate dall’AG al-
l’esito delle prime indagini e riscontri svolti in relazio-
ne alla forza lavoro, ai rapporti con le banche, ai fornitori
ed ai clienti dell’impresa sequestrata.
Come già sottolineato, l’AG deve evitare non solo che
la conduzione aziendale perpetui il reato presupposto
del sequestro, ma altresì che dallamedesima conduzione
possa derivare un danno all’Erario. Laddove vengano
meno concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dell’attività, il Tribunale disporrà la messa in liquida-
zione dell’impresa.
Qualora la situazione patrimoniale e finanziaria risul-
tasse definitivamente compromessa, rilevata la pre-
senza dei presupposti per la dichiarazione di fallimen-
to, l’AG può presentare istanza al Tribunale, ai
sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs 159/2011.
La norma, in realtà, si presenta sovente priva di
pratico significato, perlomeno con riferimento alla
dichiarazione di fallimento delle società di capitali
sequestrate. Infatti, poiché il IV comma dell’art.
63 del D.Lgs 159/2011 prevede che “
i beni assog-
gettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla
massa attiva fallimentare
”, ne consegue che il cu-
ratore del fallimento dopo pochi mesi dalla nomi-
na è costretto a richiede al Tribunale la chiusura
della procedura fallimentare per mancanza di mas-
sa attiva (è infatti controversa l’ipotesi di pro-
muovere azioni di responsabilità nei confronti de-
gli ex amministratori, ed in particolare la destina-
zione dell’eventuale risarcimento alla massa del se-
questro ovvero a quella del fallimento). Le statistiche
della ANBSC riportano come il 97% delle aziende
sequestrate siano poi fallite.
Concluse queste fasi l’AG dovrà, in estrema sintesi,
procedere con l’accertamento del passivo a mente de-
gli artt. 57, 58 e 59 del D.Lgs 159/2011 (procedimento
che per molti aspetti ricalca le disposizioni della legge
fallimentare) e quindi provvedere alla liquidazione dei
beni che compongono il compendio sequestrato (mo-
bili, immobili, aziende ovvero rami di aziende).
Per contrastare qualsiasi manovra fraudolenta diretta
a vanificare gli effetti del sequestro, l’AG potrà ricor-
rere ai rimedi di diritto comune come ad esempio l’azio-
ne di simulazione o di nullità del contratto per illiceità
dei motivi comuni ai contraenti o anche la non
opponibilità all’amministrazione giudiziaria dei con-
tratti non aventi data certa
3
.
Per quanto riguarda i contratti di finanziamento ed i
contratti di leasing (essendo il contratto di leasing so-
stanzialmente un contratto di finanziamento) le ban-
che e le società di leasing dovranno provare la buona
fede e l’inconsapevole affidamento, così come i titola-
ri di diritti reali di garanzia (es. le banche con le ipote-
che), poiché viceversa potrebbero vedersi negato il
diritto alla restituzione del capitale prestato, del credi-
to residuo, ovvero del bene dato in locazione
4
.
Al termine della liquidazione dei beni aziendali, l’AG
procederà - analogamente alla procedura fallimentare
- a predisporre il progetto di pagamento dei crediti e al
successivo pagamento dei creditori secondo l’ordine
previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 159/2011.
Al termine della liquidazione e concluso il pagamento
dei creditori, l’AG rende il conto della gestione e ri-
mette il suo mandato, richiedendo al Tribunale la liqui-
dazione del compenso. L’incarico dell’AG può termi-
nare anche prima, laddove nel frattempo intervenga il
decreto di confisca di primo grado, che costituisce
comunque una misura provvisoria. La confisca assu-
me carattere di definitività all’esito delle impugnazioni
previste dall’ordinamento (appello e ricorso per
Cassazione), ovvero per il decorso del termine fissato
per proporre le impugnazioni.
Gli elementi di criticità che connotano l’operato
dell’AG sono molteplici. La risoluzione di questioni
complesse come quelle illustrate richiede non solo una
particolare sensibilità, oltre ad una pregressa espe-
rienza gestionale, ma altresì un approccio pressoché
totale in termini di dedizione, non dissimile (ma più
gravoso e foriero di imprevisti) a quello richiesto nel-
l’ambito delle procedure di amministrazione straordi-
naria, con l’aggravante che le imprese interessate da
sequestri di prevenzione solitamente non dispongono
di una struttura organizzativa comparabile a quella
delle grandi imprese che ricorrono alla Legge Prodi
ovvero alla Legge Marzano.
Non contribuisce a semplificare le attività dell’AG la
lontananza rispetto alla Procura titolare delle indagini.
Sebbene le cancellerie degli Uffici più attivi nell’ambi-
to delle zone ad alta densità mafiosa siano ovviamente
ben organizzate, ciò non toglie che molte questioni
potrebbero essere più facilmente risolte con un rap-
porto diretto e meno formale con il giudice. Note in-
formative e relazioni, pur avendo il pregio di cristalliz-
zare in modo definitivo gli argomenti ed i temi esposti,
richiedono lunghi tempi di elaborazione.
Segnalo, infine, una particolarità che caratterizza le
indagini di più ampia portata: mi riferisco alla nomina
di un
pool
di amministratori giudiziari, solitamente
chiamati ad amministrare il patrimonio di aziende e
società in via congiunta e disgiunta. Aspetto che per
un certo verso rinfranca l’AG veneto che può così
beneficiare dell’esperienza dei colleghi meridionali, ma
che sconta talvolta problemi di coordinamento tra i
professionisti congiuntamente nominati.
3
Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco,
Manuale dell’amministratore giudiziario
, 2011, 6 82
4
Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco,
Manuale dell’amministratore giudiziario
, 2011, 672 ss.
DIRETTORE RESPONSABILE
FILIPPOCARLIN
VICE DIRETTORE
SILVIADECARLI
DIREZIONE
STAFFDI DIREZIONE
EZIO BUSATO
ADRIANOCANCELLARI
ALESSIO FRANCH
FLAVIAGELMINI
COMITATO
DIREDAZIONE
Belluno
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Bolzano
LUCIANO SANTORO
Gorizia
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Padova
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Pordenone
KETI CANDOTTI
Rovigo
IRENE BONONI
Trento e Rovereto
SILVIA DECARLI
Treviso
ALBERTO DE LUCA
Trieste
LAURA ILARIA NERI
Udine
ELISA NADALINI
Venezia
STEFANO DANESIN
Verona
CLAUDIO GIRARDI
GIORDANO FRANCHINI
Vicenza
ANTONIO SACCARDO
Redazione
Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)
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