Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 16

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NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
– Le informazioni che erano precedentemente fornite in calce allo stato
patrimoniale, Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e gli impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili;
– La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che precedentemente
erano incluse nella relazione sulla gestione, per effetto della modifica
dell’art.2428. per il contenuto di queste informazioni si rimanda a quanto
espressamente indicato da OIC 29.
– Informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
o costo di entità o incidenza eccezionali, per effetto della eliminazione dal
conto economico della sezione della gestione straordinaria e l’applicazione
dell’effetto retroattivo conseguente alle modifiche dei principi o criteri
contabili previsto dall’OIC 29.
Un punto di attenzione riguarda i mancati effetti attesi del principio della
sostanza introdotto dal nuovo articolo 2423. Sebbene si prevedesse una
modifica al trattamento dei contratti di leasing, sia per la parte di informativa,
che di trattamento contabile, nulla è stato modificato pertanto la nota
integrativa dovrà ancora evidenziare gli effetti dei contratti di leasing
finanziario, mentre negli schemi di bilancio si continuerà ad utilizzare il
trattamento patrimoniale che non prevede né la rilevazione del bene, né la
rilevazione del debito nei confronti della società di leasing.
Per quelle imprese – micro– esonerate dalla redazione della nota integrativa,
rimangono invece da riportare in calce allo stato patrimoniale le informazioni
sugli impegni e conti d’ordine.
Bilancio consolidato
L’art.7 comma 1 del dlgs 139 apporta alcune modifiche all’art.27 del Decreto
Legislativo 127/1991, relativo ai casi di esonero dall’obbligo di redazione
del bilancio consolidato.
Si ricorda che sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le Spa, le
Sapa e le Srl che possiedono una partecipazione di controllo in un’altra
società, nonchè gli enti pubblici, le cooperative e le mutue assicuratrici che
controllino una Spa, una Sapa o una Srl.
Le imprese controllanti, tuttavia, sono esonerate da tale obbligo se, per
due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento
al proprio bilancio e a quello delle controllate) [importi in vigore dal
1°gennaio 2016]:
•20.000.000 euro negli attivi patrimoniali;
•40.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
•numero di dipendenti in media nell’anno: 250 (rimasto invariato).
Dal 1°gennaio 2016, si amplia la platea di società tenute alla redazione del
consolidato: infatti l’esonero non si applica se l’impresa controllante o una
delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell’articolo
16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Sono quindi obbligate alla
redazione del consolidato,
indipendentemente dal superamento dei
parametri dimensionali su indicati
, le seguenti categorie di società:
– Banche;
– Imprese di assicurazione;
– Imprese di riassicurazione;
– Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico inmaniera
rilevante;
– Sgr e Sim;
– Società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia;
– Società di gestione dei mercati regolamentati;
– Sicav;
– Imel;
– Istituti di pagamento ex Direttiva 64;
– Gli intermediari finanziari ex art 107 tub.
Nuovo caso di esonero si ha nel caso in cui la società controlli
esclusivamente imprese che possono essere escluse dal consolidamento
ai sensi dell’articolo 28 (come modificato dall’art.7 comma 2 del DLgs 139/
2015), ossia:
1. la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
del gruppo;
2. l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e
durature restrizioni;
3. in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza
spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio
consolidato;
4. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della
successiva alienazione.
Un altro caso di esonero si ha nel caso di subholding, quando cioè l’impresa
controllante è a sua volta controllata per il 95% da altra impresa, ovvero, in
difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato
non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci
che rappresentino almeno il 5% del capitale. La controllante, tuttavia, deve
aver sottoposto a controllo il bilancio consolidato in Italia o in altro Stato
UE e la controllata non deve aver emesso valori mobiliari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’UE. La società
controllata, infatti, deve dare indicazione in nota integrativa di
denominazione e sede della controllante, nonchè depositare al Registro
Imprese copia del relativo bilancio consolidato, della relazione sulla gestione
e della relazione del collegio sindacale redatti in lingua italiana o nella
lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Oltre alle novità sui casi di esenzione dalla redazione, il decreto ha introdotto
alcune novità in tema di contenuto del bilancio consolidato; ha esteso
anche ad esso la redazione del rendiconto finanziario e l’applicazione dei
nuovi criteri applicabili al bilancio di esercizio; ha introdotto l’obbligo di
eliminazione delle operazioni infragruppo.
4.
Rendicontazione semplificata per le piccole imprese
e le micro imprese
Le nuove disposizioni in tema di dimensioni di imprese comportano
immediati impatti sulla applicazione o esenzione di alcuni dei nuovi disposti.
In particolare, risultano significativamente semplificate le formalità per le
micro imprese le quali, se optano per il regime del nuovo articolo, nel rispetto
dei parametri del decreto, sono esonerate dalla redazione di nota integrativa,
relazione sulla gestione e rendiconto finanziario e dall’applicazione del
metodo del costo ammortizzato e dalla iscrizione degli strumenti finanziari
derivati. Le imprese che optano per queste caratteristiche dovranno però
inserire, in assenza della nota integrativa, in calce allo stato patrimoniale le
informazioni dei conti d’ordine previste dall’OIC 22, riferite al totale degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dal bilancio,
degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, e di
quelli nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e delle
nuove società sottoposte a controllo delle controllanti (vedasi modifiche
allo schema di stato patrimoniale descritte al punto 3 – tavola 2), e le nuove
informazioni richieste sui compensi ad amministratori e sindaci, e alle
informazioni sulle società che predispongono il bilancio consolidato.
Il decreto ha dimezzato i parametri dimensionali proposti dalla direttiva in
materia di micro imprese:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati inmedia durante l’esercizio: 5 unità; e non ha recepito
l’opzione di non dover depositare il bilancio. Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze infatti non ha recepito questa possibilità che è presente solo
per le imprese costituite in forma diversa dalla società di capitali.
La disposizione sulla semplificazione si applica in maniera diversa per le
società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art 2435 bis per le
quali vale sempre l’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario e
dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti
ma, se stipulano contratti derivati, devono seguire le disposizioni destinate
alle imprese normali.
5.
I criteri generali del bilancio
La rilevanza sarà il principio cardine di redazione del bilancio a partire dal 1
gennaio 2016, unitamente al principio della sostanza.
Il principio della rilevanza è introdotto dal decreto nel nuovo punto 4 dell’art
2423 del codice:”
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione
” recependo così il
principio stabilito dall’art.6 comma 1 lettera j) della direttiva 34. In tal modo
si modifica ed integra quella parte dei postulati di bilancio inclusi nell’OIC
11 che indicavano nella significatività e rilevanza dei fatti economici alcuni
dei postulati di rilevazione delle operazioni in bilancio.
6.
Transizione alla Direttiva
L’applicazione dei nuovi criteri previsti dalla Riforma Contabile
rappresentano dei cambiamenti dei principi contabili e perciò da trattare
come richiesto dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime,
correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio” che stabilisce che un cambiamento di politica
contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed
operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio in modo retroattivo,
perciò bisognerà determinare l’effetto complessivo del cambiamento di
politica contabile all’inizio dell’esercizio, ipotizzando che il nuovo principio
sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti e di conseguenza
i cambiamenti portati ai criteri di misurazione e rappresentazione delle voci
di bilancio saranno contabilizzati nel conto economico 2016 con l’eccezione
delle azioni proprie, portate a diminuzione del patrimonio netto e per i derivati
di copertura iscritti anch’essi contro una riserva del patrimonio netto
.
SEGUE DA PAGINA 14
La riforma contabile della direttiva 2013/14
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...32
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