Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 13

NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
quelli avviati nell’attuale
core business
) relative ad azioni dalle quali la
società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici
risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni
aziendali. Nella prassi infatti tali spese erano generalmente imputate a conto
economico.
Sia per le spese di ricerca che per le spese di pubblicità la norma non ha
previsto alcuna condizione transitoria o limitativa, pertanto si ritiene che
dovranno essere imputate a conto economico integralmente per i residui,
salvo che OIC si esprima con un intervento chiarificatore.
Avviamento
L’avviamento secondo l’attuale OIC 24 è capitalizzabile se è stato acquisito
a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, ed è costituito da oneri a
utilità differita che cioè garantiscano benefici economici futuri. Nell’attuale
versione è consentito l’ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole
supporre che la vita utile dello stesso superi i 5 anni che rappresenta il
periodo normale.
Con l’introduzione del D. Lgs. 139 l’art. 2426 n.6 viene modificata la durata
massima del periodo di ammortamento, prevedendo che l’ammortamento
dell’avviamento sarà effettuato sistematicamente secondo la sua vita utile;
solo nei casi eccezionali in cui non e’ possibile stimarne attendibilmente la
vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa dovrà essere fornita la motivazione del periodo di
ammortamento dell’avviamento. Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139)
consentono tuttavia di proseguire il piano d’ammortamento degli avviamenti
iscritti nel bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni, se tali
operazioni “non hanno ancora esaurito i loro effetti nel bilancio”.
Cambiamento di ammortamento per i costi di sviluppo
Il D.Lgs. 139 ha modificato anche la disciplina dei costi di sviluppo,
intervenendo sulla parte relativa al piano di ammortamento per coordinarla
con altre disposizioni di cui all’art.12 comma 11 della direttiva UE 34. I costi
di sviluppo sono quei costi che si riferiscono all’applicazione della ricerca
alla produzione. Tali costi possono essere capitalizzati purchè siano di
utilità pluriennale, cioè si preveda che i benefici si manifesteranno in più
esercizi, purchè siano identificabili, misurabili, riferiti ad un prodotto o
processo chiaramente individuato, e previo il consenso del collegio
sindacale, ove esistente. Nella precedente versione di OIC 24 “
i costi di
sviluppo sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai cinque
anni
”. Il decreto ha modificato tale disposizione stabilendo che “
i costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali
in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni”.
Quindi il
piano di ammortamento dei costi di sviluppo risultanti dal bilancio chiuso
al 31 dicembre 2015 dovrà essere rivisto alla luce della vita utile, e non
dovrà automaticamente invece mantenere la durata dei cinque anni.
Derivati a
fair value
e scorporo dei derivati incorporati
Il nuovo n.11 bis dell’art. 2426 del codice civile stabilisce che “
gli strumenti
finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione
dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di
un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o
negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico
nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione
oggetto di copertura.”
La prima novità riguarda l’introduzione della
valutazione al
fair value
e il rinvio contenuto nel punto 12) del medesimo
articolo alle definizioni incluse nei principi contabili internazionali.
L’iscrizione degli strumenti finanziari derivati avrà quindi un trattamento
differenziato a seconda che la copertura si riferisca ai flussi finanziari futuri,
nel qual caso le variazioni al fair value vanno iscritte in una apposita riserva
di patrimonio netto (vedere nel seguito le modifiche agli schemi di stato
patrimoniale) in attesa del riversamento a conto economico che avverrà nel
momento in cui si manifesteranno gli eventi oggetto di copertura. Le
variazioni invece saranno imputate direttamente a conto economico se la
copertura riguarda elementi già iscritti nel bilancio. Per quanto riguarda i
derivati speculativi, anche in questo caso gli utili derivanti dalla valutazione
al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile (vedere nel
seguito le modifiche agli schemi di stato patrimoniale). Il decreto stabilisce
inoltre che gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione
di tassi di interesse o di cambio o rischio di credito (i cosidetti
fair value
hedge
) siano valutati simmetricamente al derivato di copertura.
Come vedremo nel successivo paragrafo, l’iscrizione in bilancio degli
strumenti finanziari ha apportato delle modifiche in diversi punti degli
schemi sia di stato patrimoniale che di conto economico.
I cambiamenti che dovranno inoltre essere apportati ai principi contabili
sono diversi: si rammenta che il principio OIC 3 - le informazioni sugli
strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione
sulla gestione (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6 bis c.c.) emesso nel 2006
trattava esclusivamente delle
disclosure
in nota integrativa e nella relazione
sulla gestione e non del trattamento contabile. L’OIC 31 – fondi per rischi e
oneri e trattamento di fine rapporto, prevede che le perdite relative a
strumenti derivati se probabili debbano essere evidenziate nel bilancio
tramite accantonamento ad uno specifico fondo. Esiste inoltre un richiamo
in OIC 10 - il rendiconto finanziario, in cui per i soli derivati di copertura è
richiesto di indicare i flussi (nella categoria corrispondente allo strumento
coperto). Un elemento di rilievo è che tali disposizioni si applicano anche
alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata in forza dell’art.2435-
bis, mentre ne sono esonerate le sole micro imprese del novellato articolo
2435 ter del codice civile.
Applicazione del costo ammortizzato
Il criterio del costo ammortizzato si applicherà a titoli immobilizzati, a crediti
e debiti sia di natura commerciale che finanziaria. Si introduce quindi un
criterio di valutazione tipico dei principi contabili internazionali. Si dovranno
attualizzare titoli, crediti e debiti il cui incasso o pagamento è previsto oltre
il normale ciclo operativo, ma con la precisazione, per i titoli, che il criterio
dovrà essere utilizzato “se applicabile” escludendo i casi in cui le
caratteristiche del titolo non lo consentano e per effetto del richiamo operato
dall’art.2426 cc, n.9, si applica anche ai titoli iscritti nel circolante e al disaggio
e aggio su prestiti che non si potranno più esporre tra ratei e risconti.
Il nuovo criterio non dà impatti per le operazioni che non avranno esaurito i
loroeffetti nel bilancio2015,mentresaràobbligatorio l’utilizzodel nuovomodello
di misurazione per le operazioni che avranno origine a partire dal 2016.
Solo le micro imprese sono esonerate dall’applicazione di questo criterio e
possono proseguire con l’applicazione del costo d’acquisto.
Il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale di
un’attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo per
ammortizzare con un criterio sistematico e finanziario gli oneri e i proventi
iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo
che consente di “spalmare” nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il
valore di rimborso finale dell’attività o della passività finanziaria, attraverso
l’utilizzo di un tasso d’interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi
finanziari dell’operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento
(TIR) che è una tecnica tipica per la valutazione degli investimenti che
permette di esprimere la convenienza economica di un progetto o il costo
effettivo di un finanziamento, consentendo una migliore rappresentazione
delle componenti reddituali.
OIC 15 e OIC 19 già prevedevano lo scorporo degli interessi impliciti inclusi
nel ricavo/costo di acquisto e di vendita di prestazioni di servizi o beni; per
tali crediti l’unica differenza a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 139 è
reperibile nella contropartita dell’operazione per la componente finanziaria.
Si suppone che i crediti e i debiti finanziari subiranno dei cambiamenti nel
bilancio 2016, poiché erano espressamente esclusi dal processo di
attualizzazione secondo le indicazioni di OIC 15 e OIC 19 attualmente in
vigore. Sulla base del decreto 139 l’operatore dovrà valutare due elementi
prima di rettificare il valore nominale del credito o del debito; i due elementi
sono:
1.
Il sostenimento di costi di transazione o l’esistenza di commissioni
up-front
,
2.
La previsione di interessi contrattuali ad un tasso significativamente
diverso dal tasso di mercato.
Se ad esempio ci trovassimo nel caso di un finanziamento concesso ad una
controparte ad un tasso significativamente inferiore al tasso di mercato,
l’impresa concedente dovrebbe, in applicazione alla nuova norma, sia
attualizzare il credito sia valutare nuovamente la motivazione per cui era
stato concesso un tasso agevolato al finanziamento. Infatti, a tali condizioni,
il concedente sta riconoscendo un beneficio alla controparte pari ai minori
flussi di cassa che questa dovrà corrispondere a seguito delle particolari
condizioni concesse.
Se le motivazioni ad esempio fossero legate al fatto che il fruitore del
finanziamento è anche un fornitore del concedente, per cui a lato del
finanziamento sta una fornitura di beni esclusiva, il differenziale di
attualizzazione rappresenta nella sostanza uno sconto commerciale e andrà
registrato – all’accensione del credito - come costo a riduzione del credito
e - lungo la durata - andrà riconosciuto lungo la durata del contratto di
fornitura sulla base del tasso d’interesse effettivo.
Il costo ammortizzato non si discosta dal criterio del costo storico solo nei
casi in cui il valore di iscrizione iniziale ed il valore di rimborso coincidono
e gli interessi sono costanti nel tempo, perché in questi casi il tasso di
interesse nominale pagato ed il tasso effettivo coincidono.
Eliminazione dell’aggio e del disaggio su obbligazioni
La modifica apportata all’art. 2424 codice civile prevede che tra i ratei ed i
La riforma contabile della direttiva 2013/14
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