Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 25

NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
IL DIRITTO DI DECIMA
SEGUE A PAGINA 26
STORIA, STORIE
OCCORRE PREMETTERE, INNANZITUTTO, che parlare di decima
significa parlare di imposizione fiscale, e più significativamente di un’imposta
o tributo che per parecchi secoli ha colpito il reddito proveniente dal lavoro dei
campi o, forse più propriamente, si può affermare che la
base imponibile
della
decima – per definirla con un termine in uso nel diritto tributario - era il
quantitativo di prodotto lordo ritraibile dal lavoro dei campi e non solo.
Ancorché derivante da norme consuetudinarie, per il fatto che la decima dovesse
venire corrisposta a scadenze prestabilite e che il suo valore fosse rapportato al
conseguimento di un certo reddito lordo, questi aspetti portano a configurare
l’istituto della decima come una vera e propria imposta.
Per darne una definizione più comprensibile si attinge, comunque, dalla dottrina
giuridica che riporta: “le decime sono un’imposta o tributo generico che per la
legge della Chiesa si deve pagare periodicamente al parroco, o, più raramente, al
vescovo o ad altra autorità ecclesiastica – per contribuire al mantenimento di chi
amministra i sacramenti, ha la cura delle anime e svolge le funzioni di culto
pubblico – imposta che consiste in una quota dei frutti di animali (decime
sanguinali) o di altre cose (decime reali, o poiché generalmente si tratta di cose
immobili, prediali), o del reddito di capitale mobiliare o di lavoro (decime
personali)”
1
. L’istituto, quindi, era tipico dell’ordinamento di diritto canonico.
2
IL SISTEMA DI COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO permette di
contraddistinguere la decima in generale dagli altri oneri tributari gravanti
direttamente sul fondo agricolo (quali i livelli e i canoni enfiteutici). “Questa
constatazione permette di differenziare ulteriormente lo
ius decimationis
dagli
oneri reali –
ius in re -
inerenti direttamente al fondo. Il diritto di decima risulta
vincolato ai soli frutti del fondo –
ius ad rem –
senza nessuna implicazione con il
diritto di proprietà. Un fatto che diventa ancor più evidente se si considera che i
terreni incolti non erano soggetti al pagamento decimale, mentre vi incorrevano
solo al momento della loro messa a coltura e senza che peraltro il fruitore della
decimazione potesse obbligare in alcunmodo il soggetto decimato alla coltivazione
forzata del fondo”
3
. Le altre forme di tributo citate, colpivano invece la proprietà
fondiaria, a prescindere che la stessa fosse o meno in grado di produrre reddito.
Anche l’ordinamento comunale conobbe la decima come strumento particolare
del proprio sistema tributario. Nella Chiesa l’istituto assolse per tutto il
Medioevo una funzione essenziale, poiché costituiva il mezzo per sostenere i
bisogni del culto. Inizialmente facoltativa, divenne obbligatoria nel sec. VI.
Accanto al contributo legato al mantenimento dei sacerdoti (decime sacramentali),
sorsero entro l’ordinamento franco le decime feudali, originate dalla concessione
di terre da parte della Chiesa.
In origine furono i vescovi i destinatari privilegiati dei proventi decimali con i quali
provvedevano al sostentamento del clero e delle varie diocesi. Successivamente, dai
vescovi il diritto di decima passò progressivamente alle singole unità ecclesiastiche,
le pievi (o le parrocchie), contraddistinte da un’autonoma giurisdizione territoriale
entro i cui limiti territoriali la decima veniva riscossa
4
.
Il diritto di decima poteva essere ceduto a terzi alla stregua di un qualsiasi diritto
disponibile, anche disgiuntamente dal fondo sul quale gravava. Di conseguenza,
il diritto di decima veniva frazionato in percentuali proporzionali alle quote
cedute. Relativamente, infatti, alla decima a favore della pieve di San Pietro in
Villafranca, Varanini scrive in ordine alla “ventesima spettante a San Pietro di
Villafranca” in quanto il diritto fu ceduto per metà dalla pieve di San Pietro al
comune di Verona
5
, e quindi la decima fu suddivisa in due quote percentuali
uguali, appunto di un ventesimo l’una.
Nella già menzionata pubblicazione, Ferrarese traccia una distinzione tra la
1
P. CIPROTTI,
Decima,
in: Enciclopedia del Diritto, Vol. XI, Giuffré, 1962, p. 805.
2
V. DEL GIUDICE,
Istituzioni di Diritto Canonico,
Vol. I, Milano
,
Giuffré, 1932, p. 414. “Mentre le decime personali, in quanto costituiscono una obbligazione che la
persona ha in corrispettivo delle funzioni di culto, sono da pagarsi da tutti i fedeli, ma solo da questi, le decime reali o prediali, invece, in alcuni casi possono esser dovute
anche da acattolici, se proprietari di fondi soggetti al pagamento delle decime”.
3
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi economici del diritto di decima in terraferma veneta in età moderna,
Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 2004, p. 26.
4
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. p. 31.
5
G. M. VARANINI,
La chiesa di un borgo franco,
in: AA.VV.,
Contributi per lo studio di Villafranca e del suo territorio,
Vol. I, Comitato di gestione della biblioteca e
delle attività culturali, 1985, pp. 23-56. Sulla decima di Bovolone si rimanda a: R. SCOLA GAGLIARDI,
Le corti rurali tra Adige e Menago dal XV al XIX secolo,
Cerea,
Banca Agricola Popolare di Cerea, 1991, pp. 53-57. R. SCOLA GAGLIARDI,
La pieve di Bovolone – Indagine storico-artistica,
Verona, Comune di Bovolone, 1997,
pp. 7-10. Relativamente alla decima di Cerea, vedasi: A. FERRARESE,
Aspetti e problemi …,
cit.
6
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. pp. 182-183.
7
FERRABOSCHI 1943, RUFFINI 1902.
8
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi …,
cit. p. 26.
9
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. p. 27.
10
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. pp. 27-28.
11
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. p. 29.
12
FERRABOSCHI 1943, p. 28, richiamato da A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit., p. 30.
13
A. FERRARESE,
Aspetti e problemi ….,
cit. p. 30.
14
F. SAVOLDO,
Testamento del fu Bartolameo di Povegliano e altre Memorie – Manoscritto di don Francesco Savoldo, parroco di Povegliano fra il 1689 e il 1719,
a cura di LEONARDO D’ANTONI, Comune di Povegliano Veronese, 1982, pp. 35-48, 129-195.
15
Ibidem
, pp. 35-43. Inoltre, relativamente ad una controversia sulla questione della decima del riso nella bassa veronese, si rimanda a: B. CHIAPPA,
La risicoltura
veronese,
Verona, Associazione Archeologica Isolana, 2012, pp. 58-62.
16
G. VIVENZA,
Divisioni agrimensorie e tributi fondiari nel mondo antico
, Padova, Cedam, 1994, “Quando i Romani conquistarono la Sicilia, trovarono già stabilita
nell’isola la cosiddetta
lex Hieronica
(una decima su cereali, vino, olio e
fruges minutae
, CIC.,
Verr.
3, 7,18), che giudicarono conveniente mantenere, …”, p. 32. V.
AMOROSINO – A. LANTIERI,
Le tasse nella storia – I Tributi dall’antichità ad oggi,
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1982 “In Babilonia il sistema tributario si basava
sulla decima, cioè sull’imposta del prodotto lordo della terra. E’ questo un primo passo che porterà alla elaborazione dell’imposta fondiaria.”, p. 9. P. CIPROTTI,
Decime,
cit. “Nella religione romana un istituto simile fu la
decima Herculis
, e inoltre vi è qualche esempio di
decima
offerta ad Apollo sulla preda bellica” p. 806.
cosiddetta
decima grande
e la
decima piccola
: “la distinzione tra decima grande
e decima piccola verte infatti nella letteratura giuridica tra decime relative alle
colture principali, e quindi più redditizie, e decime dei prodotti secondari, come
erano solitamente quelli che in antico regime costituivano la base alimentare
della popolazione delle campagne”.
6
Citando altra autorevole letteratura
7
, Ferrarese descrive quelli che si possono
definire gli elementi peculiari che caratterizzano il diritto di decima ossia:
il
privilegio, la prescrizione, la consuetudine e la convenzione
8
.
Il privilegio
è il diritto concesso nei secoli agli ecclesiastici a poter ricevere le
decime (privilegio di decimazione), o la dispensa dal pagamento delle stesse
(privilegio di esenzione)
9
.
La prescrizione
del diritto poteva avvenire per usucapione o per prescrizione
estintiva del pagamento, nel caso in cui il diritto non fosse stato esercitato per
un torno di tempo determinato; anche se va comunque sottolineato che, in
questo secondo caso, sarebbe più corretto parlare di prescrizione dell’esercizio
del diritto e non di prescrizione del diritto stesso che, per la propria natura
divina, non poteva in nessun modo venire a cessare
10
.
La consuetudine
riguardava invece le modalità del pagamento, relativamente ai
tempi, ai modi e ai prodotti, come anche alle misure della decimazione che
potevano differire da regione a regione, se non da uno Stato all’altro.
L’insufficiente codificazione nei secoli di regole uniformi, aveva favorito lo
sviluppo di norme dissimili che ricevevano la loro legittimazione in base a
documenti o a testimonianze che ne potevano dimostrare l’esistenza almeno
centenaria o immemorabile
11
.
L’ultima caratteristica da esaminare,
la convenzione
(composizione o transazione),
era inerente ai continui contenziosi in essere tra Chiesa e laici relativamente al
diritto a riscuotere le decime. Tutta la normativa canonica che disciplinava le
questioni decimali, era unanime e costante nel rigettare con fermezza il diritto dei
laici a trattare inmateria di decime in quanto “sulle cose sacre (e tale era considerato
il diritto di decima a favore della Chiesa) non si può fare transazione”
12
; tuttavia il
susseguirsi di eventi e vicende anche giudiziarie aventi ad oggetto la decima,
spianarono pian piano la strada alla possibilità di ricorrere ad accordi conciliativi
nel tentativo di dirimere la questione.Ancora una volta ciò che i precetti vietavano,
in quanto una possibilità di composizione su tali questioni era assolutamente
esclusa, il tempo e le difficoltà di continuo incontrate nell’esercizio dello
ius
decimationis
, contribuirono a mitigare, a rendere plausibile e successivamente a
far accettare la procedura transattiva come prassi acquisita
13
.
Quanto documentato dal Ferrarese relativamente agli aspetti contenziosi che
interessavano la gestione della decima, trova ampio riscontro, per ciò che riguarda
la decima di Povegliano Veronese
14
. Particolarmente interessanti sono le dispute
relativamente “la decima del formenton giallo”, quelle relative alla “decima de
gl’agnelli”, nonché quelle relative alla “decima del miglio”, “della decima
dell’uva”, “della decima del riso” e “della decima del fieno”
15
.
Breve
excursus
storico-giuridico
Il regime della decima ha conosciuto un notevole sviluppo in epoca alto-
medioevale, anche se non mancano contributi bibliografici che danno conto di
un’imposta assai simile alla decima anche in epoche decisamente più remote
16
.
“L’origine delle decime è fatta risalire dagli autori sino alla legge mosaica. Minore
fu la loro importanza nei primi secoli del cristianesimo, in quanto, grande essendo
l’entusiasmo dei fedeli, questi portavano i contributi spontaneamente, senza
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