Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 11

NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di
particolare complessità dell’indagine individuati
e motivati dal dirigente dell’ufficio.
Per il resto, come già detto, l’art. 12 pone delle
regole che valgono per qualsiasi tipo di verifica
fiscale (interna o esterna), il che vale:
a)
per il
diritto del contribuente di essere informato delle
ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto
che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da
un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e
degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche (comma
2);
b)
per l’obbligo di darsi atto nel processo
verbale delle operazioni di verifica delle
osservazioni e dei rilievi del contribuente e del
professionista (comma 4);
c)
per il diritto del
soggetto verificato, nel caso ritenga che i
verificatori procedano conmodalità non conformi
alla legge, di rivolgersi anche al Garante del
contribuente, secondo quanto previsto
dall’articolo 13 (comma 6); nonché, naturalmente,
d)
per il diritto di comunicare, entro sessanta giorni
dal rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo, osservazioni e richieste che sono
valutate dagli uffici impositori (comma 7).
In ogni caso, si veda come anche la prassi
comune delle attività di verifica smentisca la tesi
in base alla quale la redazione di un P.V.C. sarebbe
obbligatoria solo in presenza di verifiche
effettuate presso i locali del contribuente, il che è
pacificamente dimostrato dal fatto che
comunemente gli accessi ex artt. 33 D.P.R. n. 600/
1972 e 52D.P.R. n. 633/1972, anche a seguito della
summenzionata opzione effettuata dal
contribuente giusto il comma 3 dell’art. 12 della
Legge n. 212/2000, sono seguiti da attività di
verifica interamente svolte presso gli uffici della
Gdf o dell’Agenzia delle Entrate, senza che ciò
comporti il venir meno dell’obbligo di redazione
e consegna del P.V.C..
Correttamente, su tale aspetto, la sentenza della
C.T.P. di Bari n. 2495/5/15 ha infatti posto in rilievo
che: “
se così non fosse (
e cioè se la redazione di un
P.V.C. non fosse obbligatoria anche in occasione
di verifiche effettuate presso gli uffici dell’A.F. ,
Ndr
), si creerebbe fra i contribuenti una illogica
disparità di tutela che dipenderebbe solo e
soltanto dalla scelta unilaterale dell’A.E. sul
luogo di effettuazione del controllo, in spregio
al codificato principio di collaborazione tra
Amministrazione e contribuente
”.
Altro aspetto sul quale la sent. n. 24823/2015 delle
Sezioni Unite pare non aver colto nel segno è
quello in base al quale il diritto al contraddittorio
rappresenta un <<
principio fondamentale
immanente nell’ordinamento
>> (Cass. SS.UU.
n. 19667/2014), facente riferimento non a
fattispecie meramente tributarie bensì ai principi
fondamentali di diritto stabiliti dagli artt. 41, 47 e
48 dellaCartaDei Diritti Fondamentali Dell’unione
Europea.
Di tale fondamentale derivazione, infatti, l’ultima
SEGUE DA PAGINA 10
Il diritto
al contraddittorio
sentenza delle SS.UU. della Cassazione sembra
proprio non darsi per intesa, ignorando del tutto
il passaggio della già citata Decisione della Corte
di Giustizia CE, del 18 dicembre 2008, C-349/07,
<
Sopropé
>, par. 37 e 38, la quale dopo avere
premesso che: “
In forza di tale principio i
destinatari di decisioni che incidono
sensibilmente sui loro interessi devono essere
messi in condizione di manifestare utilmente il
loro punto di vista in merito agli elementi sui
quali l’amministrazione intende fondare la sua
decisione
” e che: “
A tal fine essi devono
beneficiare di un termine sufficiente (v., in
particolare, sentenze citate Commissione/
Lisrestal e a., punto 21, e Mediocurso/
Commissione, punto 36)
”, così conclude: “
Tale
obbligo incombe sulle amministrazioni degli
Stati membri ogniqualvolta esse adottano
decisioni che rientrano nella sfera
d’applicazione del diritto comunitario,
quand’anche la normativa comunitaria
applicabile non preveda espressamente siffatta
formalità
”.
Ma attenzione! Nell’ambito di tale passaggio non
deve trarre in inganno il riferimento alle
<<
decisioni che rientrano nella sfera
d’applicazione del diritto comunitario
>>, che
potrebbe avere indotto i giudici delle SS.UU. a
limitare il diritto al contraddittorio soltanto alle
materie fiscali armonizzate; ciò in quanto il
principio di cui trattasi non trova la sua fonte
nella normativa fiscale comunitaria bensì, come
già detto, nella Carta Dei Diritti Fondamentali
Dell’unione Europea, documento che travalica le
singole materie tributarie diversamente regolate
a livello continentale o nazionale, in quanto
afferisce a diritti immanenti ovvero ai "
valori
indivisibili e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà"
, sui
quali l’Unione si fonda (ved. Preambolo della
Carta). In altri termini, la "
sfera d’applicazione
del diritto comunitario
", entro la quale le
decisioni citate dalla Corte CE debbono rientrare
è quella, più ampia, delineata dallaCartaDei Diritti
Fondamentali Dell’unione Europea, mentre
l’inciso "
quand’anche la normativa comunitaria
applicabile non preveda espressamente siffatta
formalità
" fa riferimento proprio alle ipotesi, come
quella dei tributi non armonizzati nazionali, ove il
diritto al contraddittorio endoprocedimentale non
sia previsto dalle leggi dei singoli stati.
Ma forse, sotto una diversa ottica, l’intento delle
SS.UU., con l’emissione di una sentenza così
problematica, è stato proprio quello di evidenziare
la delicatezza del problema nonché di spronare il
legislatore a fare chiarezza, cosa che ha fatto
comunque la CTR della Toscana con l’Ord. n.
736/1/15 depositata il 10 gennaio scorso.
A tal proposito, una
curiosità
. Il Presidente
del Collegio delle Sezioni Unite che ha emesso
la sent. n. 24823/2015 è Mario Cicala; il
Presidente del Collegio della CTR della
Toscana che ha rinviato il problema alla Corte
Costituzionale è …sempre Mario Cicala.
Trattasi di semplice omonimia o di
sdoppiamento della personalità?
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