Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 14

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NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
risconti non saranno più inclusi gli aggi e i disaggi sui prestiti.
Come è noto i disaggi sono costi finanziari anticipati, normalmente connessi
all’emissione (sotto la pari) di prestiti obbligazionari, mentre gli aggi, con
logica e origine speculari, sono proventi finanziari anticipati (emissione
sopra la pari).
Il disaggio di emissione, in particolare, corrisponde alla differenza positiva
tra valore nominale e prezzo di emissione di un prestito obbligazionario.
Esso costituisce un componente di onerosità di tale prestito, che fa sì che
il tasso di interesse effettivo sia maggiore del tasso di interesse nominale e
stabilito dal regolamento del prestito. L’aggio di emissione, invece, è
costituito dalla differenza negativa tra il medesimo valore nominale e il
prezzo di emissione di un prestito obbligazionario e fa sì che l’onerosità
effettiva del prestito, per l’emittente, sia inferiore a quella che corrisponde
al tasso di interesse previsto dal regolamento dello stesso.
Il disaggio che si iscriveva alla voce D dell’attivo dello schema di stato
patrimoniale civilistico, andrà ora imputato direttamente alla voce di credito
cui si riferisce, e sarà ammortizzato per l’intera durata del prestito a cui esso
è riconducibile.
L’aggio di emissione, che si iscriveva nella voce E del passivo dello schema
di stato patrimoniale civilistico, con contropartita a conto economico la
riduzione degli oneri finanziari, andrà, a partire dal 1 gennaio 2016, iscritta
alla voce di debito cui è riconducibile.
Per meglio comprendere gli impatti contabili del nuovo criterio, abbiamo
riportato nella
tavola 1
a fondo pagina l’esempio di una obbligazione rilevata
tra i titoli immobilizzati con il metodo del costo ammortizzato.
3.
Modifiche agli schemi di bilancio ed alla nota integrativa
Modifiche allo Stato Patrimoniale e al Conto economico
Al fine di evidenziare le modifiche agli schemi di stato patrimoniale e di
conto economico apportate dal Decreto, abbiamo riportato nelle tavole 2 e
3 esposte nella pagina successiva le integrazioni evidenziate in grassetto e
le eliminazioni evidenziate con carattere barrato.
Rendiconto Finanziario
Il nuovo art.2423 include il rendiconto finanziario tra i prospetti obbligatori
che compongono il bilancio d’esercizio. Analoga indicazione è fornita
all’art. 29 del D.Lgs 127 per il bilancio consolidato. Nulla dice il legislatore
in merito ai criteri di redazione del rendiconto, o ai modelli di riferimento,
rinviando quindi a quanto contenuto nell’OIC 10, in modo particolare per
quanto riguarda la classificazione dei flussi di competenza delle tre aree di
attività: l’attività caratteristica, di investimento e di finanziamento.
Considerando che il prospetto deve evidenziare per l’esercizio a cui è riferito
e per il precedente, l’ammontare delle disponibilità liquide, all’inizio e alla
fine dell’esercizio (quindi il dato comparativo per il 2015 e per il 2016, inclusi
i riferimenti all’1.1.2015) derivanti dalle tre aree di attività, si rende necessaria
una prima analisi immediata da parte degli operatori per quanto attiene la
creazione dell’informazione sui valori 2015.
L’obbligo di redazione del rendiconto finanziario si applica a tutti i soggetti
con esclusione delle micro imprese e delle società che redigono il bilancio
in forma abbreviata.
Nota integrativa
Il decreto introduce significative novità anche alla nota integrativa,
modificando il contenuto dell’art. 2427 del codice e il corrispettivo articolo
del D.Lgs. 127 per la nota integrativa inclusa nel bilancio consolidato.
Le principali novità riguardano quanto conseguente ai nuovi principi
generali di rilevanza e sostanza, in quanto le informazioni vanno indicate
secondo la rilevanza , quindi seguendo l’ordine con cui sono indicate nei
prospetti del bilancio e secondo l’ordine dei prospetti nel fascicolo di
bilancio. Da ciò deriva che non è più consentito includere informazioni
sulle voci di bilancio seguendo l’ordine con cui sono richieste nel testo
dell’art.2427 cc.. Inoltre, per garantire una maggior chiarezza delle
informazioni, esse andrebbero suddivise in paragrafi e sotto paragrafi,
distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed
includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota
integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.
In merito al contenuto della nota, vediamo che alcune informazioni si
aggiungono rispetto al contenuto precedente, ed altre vengono qui trasferite
da altri documenti.
Nelle informazioni del primo tipo si includono:
– le informazioni sui criteri adottati per rispettare il criterio della
rilevanza;
– le informazioni inerenti i compensi ad amministratori, precisando: la
forma del compenso se avente natura di anticipazioni e finanziamenti
concessi; le caratteristiche del compenso, precisando l’eventuale tasso di
interesse, le condizioni, gli importi rimborsati, cancellati o rinunciati; gli
Impegni assunti dalle società per effetto di garanzie prestate agli
amministratori e ai sindaci.
– Si aggiungono anche le informazioni relative al nome e sede legale
della società che prepara il consolidato dell’insieme più grande di cui
l’azienda fa parte, e il nome e sede legale della società che prepara il
consolidato dell’insieme più piccolo di cui l’azienda fa parte.
– Le informazioni inerenti la proposta di destinazione degli utili o
copertura delle perdite, e tutte le informazioni sugli strumenti derivati sulla
valutazione al fair value. In questo senso sarà necessario fornire in una
tabella i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio. A tal
proposito si attendono le indicazioni che la fondazione OIC fornirà,
probabilmente a gennaio, nel nuovo OIC 3 revised.
Nelle informazioni del secondo tipo si includono:
La riforma contabile della direttiva 2013/14
SEGUE DA PAGINA 13
Tavola 1
Esempio di obbligazione rilevata con il metodo del costo ammortizzato.
Si consideri un’obbligazione a 3 anni che corrisponde al suo possessore tre cedole annue pari a 3.000 Euro per ogni 100.000 Euro di valore
nominale il cui prezzo attuale (prezzo di emissione) sia pari a 98.000 Euro per ogni 100.000Euro di valore nominale.
Il TIR può essere calcolato risolvendo la seguente equazione:
TIR= 3,72%
In bilancio, si darà seguito rilevando in ciascun esercizio gli interessi attivi nella misura del 3,72% del valore contabile del titolo, alla fine di
ciascun esercizio, fino a raggiungere ad avere il titolo iscritto ad un valore corrispondente a quello che sarà incassato alla scadenza.
Riportiamo nella tabella che segue l’importo degli interessi effettivi ed il valore dei titoli alla fine di ciascun esercizio.
Nell’anno 1 l’interesse effettivo sarà calcolato applicando il TIR al valore di carico del titolo (98.000Euro). Il valore del titolo nell’anno 1 si
incrementa del differenziale tra gli interessi cedolari (3.000Euro) e gli interessi effettivi (3.643Euro). Nell’anno 2 l’interesse effettivo sarà
calcolato applicando il TIR al valore di carico del titolo nell’anno 1 (98.643) e così via per gli anni successivi.
B
A
anno
Flussi
Entrata/Uscita
Interesse
cedolare
Interesse
effettivo (TIR) Differenza A
Ͳ
B Titoli al CA
0
98.000
Ͳ
98.000
1
3.000
3.000
3.643
643
98.643
2
3.000
3.000
3.667
667
99.309
3
103.000
3.000
3.691
690
Ͳ
2.000
TIR = 3,72%
SEGUE A PAGINA 16
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