Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 12

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NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
La riforma contabile della direttiva 2013/14:
principali impatti sul bilancio d'esercizio
e consolidato 2016
SEGUE A PAGINA 13
PRINCIPI CONTABILI
STEFANO BIANCHI
Ordine di Bassano del Grappa
1.
Introduzione
La Direttiva 2013/34/UE (la “Direttiva”) relativa ai bilanci d’esercizio ed ai
bilanci consolidati è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
(su G.U. del 34 settembre 2015) e modifica le relative norme del codice civile
sul bilancio di esercizio. Le modifiche saranno applicate ai bilanci degli
esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2016 e richiederanno comunque
disposizioni interpretative esplicitamente richieste all’OIC dal D.Lgs. 139
(il “Decreto”).
La Direttiva rappresenta un evento di riforma importante dopo ben 24 anni dal
D.Lgs.127/91che recepì in Italia laquartae settimadirettivaedopo il significativo
aggiornamento dei principi contabili OIC avvenuto nel 2014 e 2015.
Con il D. Lgs. 139 il principio di rilevanza entra a pieno titolo tra i principi
generali di redazione del bilancio infatti nell’art. 2423 è inserito un nuovo
comma che indica: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione
e informativa quando la
loro osservanza abbia
effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione
veritiera e corretta…”.
L’introduzione
della
rilevanza
(o
anche
materialità) è un passaggio
importante ad integrazione
del
principio
di
rappresentazione veritiera e
corretta ed è un’evoluzione
in linea con i progetti più
recenti dei principi contabili
internazionali
dove
all’interno del progetto
Discloure Initiative
è stato
pubblicato
un
emendamento al principio
contabile internazionale
IAS1 che ha introdotto il concetto di materialità da applicarsi a ciascuno
degli schemi primari di bilancio, alle note esplicative ed a ciascuna
informativa espressamente richiesta dagli IFRS. Il principio della rilevanza
è stata poi rinforzato dal nuovo art. 2423 bis che recita come “la rilevazione
e presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto”. Nei paragrafi che seguono riporteremo
una panoramica dei principali impatti e novità. In particolare andremo a
descrivere i principali impatti sulle aree di bilancio, le variazioni apportate
agli schemi di bilancio e nota integrativa, la rendicontazione semplificata
per le piccole e micro imprese ed infine tratteremo le variazioni ai criteri di
redazione del bilancio e la transizione alla nuova Direttiva.
2.
Principali impatti contabili
Riportiamo di seguito i principali cambiamenti in termini di rilevazione,
presentazione e valutazione per le arre di bilancio impattate dalla riforma
contabile.
Azioni proprie
Le azioni proprie, a partire dal 1 gennaio 2016 saranno rilevate in bilancio a
diretta riduzione del patrimonio netto con la creazione di una specifica
riserva negativa , ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo
2357 ter e non vengono perciò più registrate nell’attivo dello stato
patrimoniale. Questa modifica armonizza le norme italiane a quelle stabilite
dai principi IFRS (nello specifico lo IAS 32).
A patrimonio netto avremo due riserve per azioni proprie: quella costituita
sulla base del precedente quadro normativo che prevedeva che al momento
della rilevazione iniziale si costituisse una riserva di pari ammontare
FRANCESCO BALLARIN
Ordine di Treviso
1
denominata “riserva per azioni proprie in portafoglio” che andava a diminuire
le somme degli utili distribuibili (non vincolati) e la riserva negativa costituita
sulla base della nuova norma.
Precisiamo inoltre che, se le azioni che in passato erano iscritte in portafoglio,
avevano subito delle perdite durevoli di valore, il valore di iscrizione nel
bilancio al 1gennaio2016 costituirà il valore della riserva negativa di patrimonio
netto. Tuttavia, se successivamente all’iscrizione iniziale di tale riserva
negativa dovessero venir meno i motivi che avevano indotto alla svalutazione,
non sarà più possibile effettuare il ripristino di valore.
Eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità
Sulla base dell’OIC 24 e della versione attualmente in vigore degli artt. 2424
e 2427 del Codice Civile, era possibile iscrivere tra i beni immateriali- solo se
possibile individuarli separatamente- i costi di ricerca e sviluppo e le spese
di pubblicità, che andavano ammortizzate in un periodo non superiore ai
cinque anni.
Il principio dettava infatti “
la sola attinenza a specifici progetti di ricerca
e sviluppo non è condizione sufficiente affinchè i relativi costi abbiano
legittimità di capitalizzazione
”.
Per quanto attiene i costi di ricerca si distingue tra costi di ricerca di base e
costi di ricerca applicata; nella prima categoria rientrano studi, ricerche,
esperimenti ed indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono
ad
accrescere
le
conoscenze generiche
dell’impresa.
Questi costi sono trattati
come costi di competenza
del periodo in cui sono
sostenuti e non subiscono
alcun cambiamento di
trattamento contabile.
Mentre, invece, per le
spese di ricerca applicata
si avranno impatti
significativi. Rientrano in
questa categoria studi,
ricerche ed esperimenti
che hanno un preciso
obiettivo in termini di
produzione di un nuovo
prodotto, un processo o
un
servizio,
o
miglioramenti di un prodotto esistente. Questi costi, fino all’entrata in vigore
del D.Lgs. 139, potevano essere capitalizzati o imputati a conto economico,
ed essere ammortizzati nel limite dei 5 anni, se relativi ad un prodotto o
processo chiaramente identificabile e misurabile, tecnicamente fattibile (cioè
la società possiede o potrà avere le risorse necessarie al sostenimento), e
siano recuperabili; ma dall'1 gennaio 2016 non possono essere più
capitalizzati.
Il residuo importo iscritto nelle capitalizzazioni al 1 gennaio 2016 dovrà
essere imputato interamente a conto economico, come “costo eccezionale
del periodo” nella sezione del conto economico inerente la gestione
reddituale caratteristica analogamente agli oneri di gestione.
Si rammenta che permangono integralmente gli obblighi connessi alle
disclosure
nella relazione sulla gestione ex art. 2428 codice civile sull’attività
di ricerca e sviluppo svolta, ed in particolare sul totale dei costi sostenuti (e
non solo di quelli capitalizzati), sui contributi a fondo perduto e a tasso
agevolato che si sono incassati e che si prevede di poter incassare a fronte
delle attività di ricerca e sviluppo.
Per quanto attiene le spese di pubblicità, già attualmente la capitalizzazione
era consentita in via eccezionale a determinate condizioni, e cioè solo se
aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale e con un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni;
se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova
attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da
1
Componente della Commissione di Studio di Contabilità Finanza e Controllo
dell’ODCEC di Treviso.
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