Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 5

NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
contribuente deroghi al valore minimo di riferimento,
rispetto al quale ha versato l’imposta sostitutiva
prevista dalla legge, dichiarando un valore inferiore a
quello minimo, egli non deve versare (sulla base della
sua dichiarazione) alcuna maggiore imposta, posto che,
essendo il valore dichiarato addirittura inferiore al valore
minimo, non potrà emergere alcuna plusvalenza.
Né l’indicazione di un valore diverso in atto di
compravendita, che nella specie è del solo 5%del valore
indicato in perizia, può essere interpretata quale rinuncia
implicita ai benefici fiscali, ovvero quale decadenza
dal regime della tassazione separata ad opera degli
Uffici tributari. La perizia asseverata mantiene la sua
validità a condizione che nell’atto di vendita sia
dichiarato (come in effetti è avvenuto) che il valore
minimo di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 L. n. 448 del 2001, sia comunque costituito dal valore
di perizia, ancorché il corrispettivo sia inferiore.
L’Ufficio non ha, peraltro, dimostrato che il
contribuente avesse nella specie pattuito/incassato un
prezzo superiore a quello dichiarato, né ha mai dedotto
che il valore del terreno fosse superiore rispetto a
quello dichiarato in perizia. L’Ufficio ha fondato il
proprio accertamento sulla circolare n. 15/E del 2002.
Ma è noto come le circolari costituiscono indirizzi
interni degli Uffici, non vincolanti in sede di
contenzioso”.
11)
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso
n. 5 del 10 gennaio 2013 – Rel. Pierantonio Fadel
Nella fattispecie il prezzo di vendita è stato inferiore a
quello di stima (Euro 769.520 contro 930.000).
Il caso riguardava anche il tentativo, fallito, di
considerare ai fini delle imposte dirette il valore definito
ai fini dell’imposta di registro.
12)
Commissione Tributaria Regionale, Lombardia
n. 141/45/12 del 10 dicembre 2012 –Rel. Luigi Guida
La Commissione ha confermato la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Varese: “La
valutazione di un immobile di tipo industriale o di un
terreno con insistente un cantiere per la sua realizzazione
come nel caso di specie, è un processo complesso che
coinvolge gli aspetti più disparati non solo contabili,
fiscali e legali, ma anche ambientali e di mercato. Inoltre
poiché il valore attribuito al cespite dalla perizia tiene
conto delle condizioni urbanistiche, geologiche, ecc.
esistenti al momento della valutazione, deve ammettersi
che il contribuente, in un momento successivo, possa
non avvalersi del valore rideterminato ove siano
sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale”.
13)
Commissione Tributaria Regionale, Lombardia
n. 169/44/11 dell’11 novembre 2011 –Rel. LauraGatti
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La rivalutazione al ribasso
14)
Commissione Tributaria Regionale, Piemonte
n. 11 del 10 febbraio 2011 – Rel. Alfonso Palmieri
La sentenza ha confermato la sentenza del C.T.P. di
Cuneo n. 111/08 del 28/10/2008. Nella fattispecie si
discuteva di una riduzione del valore di Euro 157,00.
15)
Commissione Tributaria Provinciale di
Alessandria n. 11 del 12 febbraio 2009
Conclusioni
La tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria
(se il prezzo è inferiore alla stima, imposta di registro
piena per avere l’effetto della esclusione da imposte
dirette) pare arzigogolata e comunque insostenibile,
sia giuridicamente, sia sotto l’ottica della razionalità.
E’ da ricordare che già molte sono le Commissioni
Tributarie che danno ragione ai contribuenti, che
sostengono tesi contrarie. Alcune motivazioni le
abbiamo anche riportate.
La logica vorrebbe che, se si è rivalutato un bene, ma
fosse venduto a prezzi inferiori, ciò non dovrebbe
comportare alcuna problematica ai fini delle imposte
dirette. Altro che accertamento!
Al momento questa tesi è però contrastata
dall’Amministrazione Finanziaria, ma si confida che
alla fine ci sarà una apertura, in questo senso. Pena un
ulteriore ingolfamento del contenzioso.
DAVANTIADUNCALICETTODI SPUMANTE e con ancora in bocca
un vago sapore del panettone natalizio, ultimo ricordo delle appena
trascorse festività mi apprestavo, in verità senza troppa convinzione, a
leggere la corposa circolare n. 38/E del 29/12/2015 dell’Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto: “Riforma del processo tributario – Decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156”.
Scorrevo sbrigativamente le prime ventun pagine quando, circa alla
fine proprio della pagina ventuno leggevo un qualcosa che prontamente
mi scuoteva dal torpore nel quale stavo cadendo. E cioè che “
i
compensi spettanti agli incaricati dell’assistenza tecnica sono
liquidati in base ai parametri previsti per le relative prestazioni
professionali”.
Fin qui nulla di particolare, ma la chicca viene dopo e
cioè: “
Per i soggetti autorizzati all’assistenza tecnica dal Ministero
dell’economia e delle finanze si applica, invece, la disciplina degli
onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le
prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, attualmente recata dal decreto del Ministero della giustizia
2 settembre 2010, n. 169".
Considerando che in base ai miei ricordi, seppur in quel precisomomento
anche un po’ offuscati, il D.M. 169/2010 di fatto risulta abrogato e
sostituito col D.M. 140/2012, a questo punto, mi dicevo «delle due
l’una:
1) o che forse ho sbagliato circolare (cosa però che da un successivo
controllo non è risultato essere);
2) oppure, vuoi vedere che il D.Lgs. 156/2015 tutt’un tratto ha
resuscitato le disposizioni del D.M. 169/2010, quelle cioè contenute
nella nostra troppo frettolosamente abrogata tariffa professionale»?
Con somma delusione constatavo che ohimè si era verificata, invece,
una terza ipotesi che mai avrei pensato si potesse concretizzare, e cioè
che il “
Solerte Estensore
” della circolare, mettendoci a sproposito del
Sembrava una "riviviscenza"
e invece è solo un "granchio"
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
suo, potesse anche aver preso un granchio; si, proprio un bel granchio
sia perché il D.M. 169/2010, come poc’anzi evidenziato, a tutt’oggi non
esiste più, sia anche perché il D.Lgs. 156/2015 all’art. 9 c. 10, in relazione
all’art. 15 c. 2 quinquies del D.Lgs. 546/1992 testualmente prevede: “
I
compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla
base dei parametri previsti per le singole categorie professionali.
Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano
i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti
contabili
”. Questo e nient’altro, senza far menzione, a ragion veduta o
in modo improprio, a tariffe professionali soppresse o a parametri
vigenti.
Per un attimo, però, mi ero illuso e avevo pensato ad una riviviscenza
delle vecchie disposizioni tariffarie, …. peccato!
Però, Sig.
Solerte Estensore
, prima di metterci del Suo al di fuori e oltre
la portata delle norme, informarsi …proprio no?
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