Il Commercialista Veneto n.236 (MAR/APR 2017) - page 5

NUMERO 237 - MAGGIO / GIUGNO 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
THOMAS CAMOZZI
Ordine di Trento e Rovereto
Formazione continua: nuovi importanti
obblighi per i Revisori Legali
NORME E TRIBUTI
I
l tema della Revisione Legale dei conti annuali e dei conti consolidati è stato
oggetto di una recente Riforma europea che ha modificato in modo sostanziale
il
corpus
normativo di riferimento, con notevole impatto anche a livello nazio-
nale.
La Riforma si inserisce in un contesto più ampio di misure adottate dal Commissa-
rio Europeo per il Mercato Interno e dei Servizi Finanziari Michel Barnier, imme-
diatamente dopo la crisi finanziaria, con l’intento di “rilanciare la stabilità di un
sistema d’affari e finanziario in difficoltà”.
La Riforma si sostanzia in due principali atti:
-
La Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2006/
43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
-
Il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi
alla Revisione Legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (in seguito EIP) e che
abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.
In Italia si sono recepite, a livello formale, le modifiche richieste dagli aggiornamenti
della Direttiva 2014/56/UE con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che aggiorna il
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il Regolamento (UE) n. 537/2014 invece, in virtù della sua natura giuridica di Regola-
mento Europeo, è entrato direttamente in vigore senza necessità di atti di recepimento
da parte del legislatore nazionale, risultando vincolante per tutta l’Unione Europea.
All’interno di questo nuovo quadro normativo sia europeo che nazionale, appare
rilevante il tema della formazione continua dei Revisori Legali.
A livello europeo, già la Direttiva 2006/43/CE introduceva all’art. 13 uno specifico
obbligo di formazione continua, con l’obbiettivo di mantenere le conoscenze teori-
che, le capacità ed i valori professionali ad un livello elevato, al fine di garantire
un’adeguata qualità dei servizi di revisione legale rivolti all’effettiva tutela degli
interessi pubblici. La Direttiva 2014/56/UE riprende sostanzialmente l’argomento
non variando il contenuto della precedente Direttiva 2006/43/CE.
A livello nazionale, il tema era già stato affrontato dal D.Lgs. 39/2010, che all’art. 5
disciplinava l’obbligo di formazione continua secondo modalità stabilite con Rego-
lamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in seguito MEF), in accordo
con Consob. Il D.Lgs. 135/2016 si occupa anch’esso dell’argomento, ampliandone
il perimetro e il contenuto. Il nuovo art. 5 appare infatti, fin da subito, molto più
corposo rispetto all’originaria versione del 2010. I commi che lo compongono sono
ben 13, ovvero 11 in più rispetto al testo normativo originario. Tale articolo, oltre
a prevedere l’obbligatorietà della formazione continua, vincola la stessa a program-
mi di aggiornamento professionale stabiliti annualmente dal MEF.
Ai sensi del comma 2 dell’art 5 del D.Lgs. 135/2016, il 7 dicembre 2016 la Ragione-
ria Generale dello Stato ha nominato il Comitato Didattico per la Formazione
Continua, composto da 14 membri più un rappresentante del MEF. Nella stessa
determina, la Ragioneria Generale ha stabilito che tale comitato avrà una durata di
tre anni e svolgerà funzioni di analisi e studio in materia di formazione, di proposta
al MEF in merito al programma annuale di formazione e di valutazione, su richiesta
del MEF stesso, dell’adeguatezza dell’offerta formativa dei soggetti accreditati.
Dopo la formazione del Comitato Didattico per la Formazione Continua, la Ragio-
neria Generale dello Stato ha proceduto alla pubblicazione, in data 7 marzo 2017,
dell’attesa determina relativa al programma annuale per l’anno 2017 in materia di
formazione continua e aggiornamento professionale dei Revisori Legali. Come av-
viene già in modo consolidato per i Dottori Commercialisti, la formazione assume
carattere di obbligatorietà e deve essere svolta in continuità nell’arco di un triennio,
partecipando a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal
MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche
e delle capacità professionali.
Ogni anno l’iscritto dovrà acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un
minimo di 60 nel triennio. E’ stato stabilito che i trienni formativi decorrano dal 1
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e ciò è valido anche per quest’anno (primo
anno dall’entrata in vigore delle nuove norme). Infatti, le disposizioni transitorie
previste all’art. 27 del D.Lgs. 135/2016 impongono ai Revisori Legali di adempiere
all’obbligo formativo dei 20 crediti annui entro il 31 dicembre 2017, pena sanzione
da parte del MEF.
A complicare le cose vi è inoltre la presenza di un vincolo sulla scelta delle materie
oggetto di formazione: il 50% dei crediti formativi (quindi almeno 10 annuali) dovrà
obbligatoriamente riguardare le materie definite come “caratterizzanti”, mentre la
scelta dei restanti crediti formativi è “libera” tra tutte le materie presenti nel pro-
gramma di formazione. Le materie oggetto di aggiornamento professionale sono
quindi suddivise in due diverse categorie. La prima comprende materie “caratteriz-
zanti” per la Revisione Legale (materie del Gruppo A), ovvero quelle materie che il
Comitato ha ritenuto essere fondamentali e centrali per l’esercizio della professio-
ne e capaci di influire sulla qualità dei lavori; la seconda contiene invece le materie
“libere” per la Revisione Legale (materie del Gruppo B e C), ossia quelle materie
che il Comitato ha valutato come importanti per l’esercizio della professione, ma in
qualche modo complementari.
Nel dettaglio, le materie definite “caratterizzanti” (materie del Gruppo A) sono:
1.
Gestione del rischio e controllo interno
2.
Principi di revisione nazionale e internazionali
3.
Disciplina della revisione legale
4.
Deontologia professionale ed indipendenza
5.
Tecnica professionale della revisione
Nel dettaglio, le materie “libere” del Gruppo B sono:
1.
Contabilità generale
2.
Contabilità analitica e di gestione
3.
Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
4.
Principi contabili nazionali ed internazionali
5.
Analisi finanziaria
Nel dettaglio, le materie “libere” del Gruppo C sono:
1.
Diritto civile e commerciale
2.
Diritto societario
3.
Diritto fallimentare
4.
Diritto tributario
5.
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
6.
Informatica e sistemi operativi
7.
Economica politica, aziendale e finanziaria
8.
Principi fondamentali di gestione finanziaria
9.
Matematica e statistica
Si noti che le materie “libere” null’altro sono che quelle indicate nelle lettere da a) ad
u) ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. 39/2010.
L’adempimento dell’obbligo di formazione continua, così come appena descritto,
può essere adempiuto esclusivamente partecipando a specifici momenti formativi
organizzati da:
-
MEF, erogati a distanza anche attraverso organismi convenzionati;
-
Società o Enti Pubblici e Privati accreditati dal MEF;
-
Albi Professionali ovvero all’interno delle Società di Revisione Legale a
favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale.
C’è quindi da immaginarsi che a breve, come già avviene per la formazione obbliga-
toria continua dei Dottori Commercialisti o Esperti Contabili, vi sarà una sempre
più crescente e variegata proposta formativa.
Risulta di notevole importanza la questione dell’equivalenza della formazione a
carico degli iscritti nel Registro dei Revisori con quella necessaria per essere iscritti
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (disciplinata dal
D.Lgs. 139/2005). Onde evitare che il professionista iscritto sia nel Registro che
nell’Albo debba maturare ben 150 crediti formativi per ogni triennio, duplicando
dunque la propria formazione, è necessario che il CNDCEC ed il MEF stipulino
una convenzione in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 39/
2010. Nel caso in cui il Revisore Legale sia anche Dottore Commercialista o Esper-
to Contabile potrà quindi beneficiare dell’equivalenza stabilita dal comma 10 dell’art.
5 del D.Lgs. 39/2010 previa dichiarazione di conformità del MEF tra la formazione
continua del Revisore Legale e quella di Dottore Commercialista o Esperto Conta-
bile. In questo caso gli Ordini Professionali dovranno comunicare annualmente al
MEF l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori legali
che hanno preso parte ai programmi formativi nell’ambito della formazione conti-
nua prevista dai singoli Ordini Professionali.
L’effettivo e regolare assolvimento dell’obbligo formativo spetta al MEF. Novità
importante è la previsione, in caso di mancato assolvimento, dell’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 24 del decreto stesso ovvero:
-
avvertimento;
-
dichiarazione di non conformità della relazione di revisione;
-
censura consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la
persona responsabile e la natura della violazione;
-
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro;
-
sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni;
-
revoca di uno o più incarichi di Revisione Legale;
-
divieto di accettare nuovi incarichi di Revisione Legale per un periodo non
superiore a tre anni;
-
cancellazione dal Registro.
La nuova disciplina sulla formazione continua richiede, infine, in modo specifico ai
Revisori Legali o delle Imprese di Revisione Contabile che effettuano revisioni
legali dei conti degli EIP un ulteriore adempimento. Infatti, l’art. 13 del Regolamen-
to (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 chiarisce che la Relazione di Trasparenza
annuale (da pubblicarsi entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio) deve con-
tenere quanto meno una dichiarazione sulle misure adottate dal Revisore Legale o
dall’Impresa di Revisione Contabile in merito alla formazione continua obbligatoria.
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