Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 14

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NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
PROFESSIONE
GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia
Novità in materia
di Consigli di Disciplina
I
LNUOVOCONSIGLIONAZIONALE è intervenuto, con informativa
n. 6/17 datata 30 gennaio 2017 in materia di composizione e nomina dei
Consigli e dei Collegi di Disciplina. L’importante documento ha chiari-
to che:
1)Ai sensi dell’art 4 co. 4 del Regolamento del 15maggio 2013 “il Consiglio
di Disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consi-
glio dell’Ordine, e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio di
Disciplina”.
2)Ai sensi dell’art 3 co. 4 del Regolamento sopracitato il Consiglio dell’Or-
dine, entro trenta giorni dal suo insediamento, deve predisporre l’elenco
contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché
quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.
3) L’elenco da inviare al Presidente del Tribunale deve essere composto da
un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il
Presidente del Tribunale è chiamato a designare.
4) I Consigli di Disciplina devono essere composti da un numero di Consi-
glieri pari a quello dei Consiglieri dell’Ordine territoriale presso cui sono
istituiti (art 8 co. 2 del D.P.R. 137/2012).
5) In seno ai Consigli di Disciplina devono essere istituiti i Collegi di Disci-
plina formati da tre Consiglieri. In caso di Consigli di Disciplina composti
da 7 ed 11 componenti i Collegi devono essere così composti: un Collegio
da 4 ed uno da 3 in presenza di 7 Consiglieri; due Collegi da 4 ed uno da tre
in presenza di 11 Consiglieri.
Il Regolamento 15 maggio 2013 citato è il regolamento, emanato ai sensi
dell’art 8 co, 3 del D.P.R. 137/2012, approvato con delibera del Consiglio
Nazionale dell’8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 2013.
I
n sostanza con questo recente intervento il Consiglio Nazionale
ha ricordato, confermandole, le modalità di formazione delle liste da
trasmettere ai Presidenti dei Tribunali competenti, ai quali è demandato
il compito di nominare i componenti dei Consigli di Disciplina che
resteranno in carica per i prossimi quattro anni.
Il Consiglio Nazionale è poi opportunamente intervenuto sul predetto
Regolamento chiarendo, anche per uniformità di indirizzo per gli Ordini,
due punti particolarmente delicati.
E' stato ricordato che, a termini di legge (art 8 co. 2 D.P.R. 137/2012), i
Consigli di Disciplina territoriali devono essere composti da un numero di
consiglieri pari a quelli dei corrispondenti Consigli degli Ordini. Il chiari-
mento era necessario dal momento che l’art 8 del D.P.R. 137/2012 prevede
che “i consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di
consiglieri pari a quello del consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti
professionali, svolgono funzioni disciplinari”.
Il Regolamento in parola invece affermava (art 3 co. 1) che “I Consigli di
Disciplina sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi
pari a quello dei Consiglieri che attualmente svolgono funzioni disciplinari
nei Consigli degli Ordini Territoriali”.
Questa formulazione aveva indotto alcuni Ordini ad interpretare la norma
in riferimento ai componenti delle commissioni di disciplina istituite in seno
ai Consigli degli Ordini prima dell’istituzione dei Consigli di Disciplina,
commissioni alle quali erano affidate funzioni di istruzione dei procedimen-
ti, ed ancorché le relative decisioni fossero demandate ai Consigli degli
Ordini nella loro interezza. È senza dubbio più corretto, e meglio risponden-
te alle intenzioni del legislatore, fare riferimento all’organo decidente. Di
qui il chiarimento che i Consigli di Disciplina dovranno avere lo stesso
numero di membri dei rispettivi Consigli degli Ordini.
Il secondo punto che è stato chiarito è quello relativo alla composizione dei
Collegi di Disciplina.
Infatti, mentre il dettato legislativo (art 8 co. 2 D.P.R. 137/2012) prevede che
i collegi “sono comunque composti da tre consiglieri” il citato Regolamen-
to prevedeva invece (art 6 co. 1) “l’istituzione di Collegi di Disciplina for-
mati da minimo tre consiglieri”.
Tale locuzione è stata poi pedissequamente ripresa nel Regolamento per la
funzione disciplinare 18-19/03/2015 (art 4 co.1).
Questa formulazione aveva indotto molti Consigli di Disciplina a costituire
Collegi composti anche da quattro, cinque o più consiglieri.
Va in proposito tenuto presente che “i regolamenti non possono contenere
norme contrarie alle disposizioni delle leggi” (art 4 preleggi).
L’informativa 6/17 ha quindi opportunamente ricordato che i collegi di di-
sciplina devono, stante il dettato legislativo, essere composti da tre consi-
glieri. Tenuto peraltro conto che, secondo il vigente Ordinamento i Consi-
gli degli Ordini della nostra professione possono essere composti (a se-
conda del numero degli iscritti) da 7, ovvero 9, ovvero 11, ovvero 15 com-
ponenti, si pone un problema per i Consigli di Disciplina composti da un
numero di consiglieri non multiplo di tre, e cioè quelli composti da 7, ovve-
ro da 11 consiglieri.
Ragionevolezza impone che, in tali Consigli, uno ovvero due collegi siano
composti da quattro membri. Solo in questo quadro si giustifica la previsio-
ne di collegi formati “da minimo tre consiglieri”.
Sempre a proposito di collegi di disciplina va ricordato che il ripetuto D.P.R.
137/2012 esenta, per evidenti motivi, dalla costituzione dei collegi i Consi-
gli di disciplina composti da meno di sei membri. Il decreto si riferisce a
tutte le professioni regolamentate (escluse quelle sanitarie), ma la disposi-
zione non ha rilevanza per la nostra professione, dal momento che il nume-
ro minimo di componenti i Consigli degli ordini territoriali è di sette (cfr art
9 co. 2 d.lgs 139/2005). Di questo dovrà essere tenuto conto in sede di
revisione del Regolamento 18-19/03/2015, che fa ripetutamente riferimento
ai Consigli composti da meno di sei membri.
Sarebbe stato forse opportuno ricordare anche che l’istituzione dei collegi
di disciplina è obbligatoria. Consta infatti che alcuni Consigli di Disciplina
non abbiano istituito i collegi (ritenendo la loro costituzione come facolta-
tiva) con la conseguenza che le decisioni assunte potrebbero essere con-
siderate nulle o annullabili, con conseguenza non lievi, anche sul piano
economico.
I
Consigli di Disciplina territoriali dovranno seguire scrupolosamente
le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale. Se infatti diversità di
comportamento sono state considerate tollerabili nel primo periodo di
vita dei Consigli stessi, non altrettanto è da aspettarsi ora che si è
passati alla seconda tornata.
Non va in proposito dimenticato che “il Ministero vigilante può provvede-
re al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale per
gravi e ripetuti atti di violazione della legge” (art 8 co. 12 D,P,R, 137/2012).
La mancata istituzione dei collegi e la conseguente assunzione di decisioni
in materia disciplinare da parte dei organi incompetenti (come i consigli in
luogo dei collegi di disciplina) ovvero la formazione irregolare dei collegi
(aventi cioè un numero di componenti superiore a quello previsto dalla
legge) configurano violazioni della legge.
Sarà poi necessario prevedere un miglior coordinamento fra l’attività dei
Consigli di disciplina territoriali ed il Consiglio di Disciplina nazionale.
L’attuale Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare da parte
dei Consigli territoriali andrebbe sostituito da un Regolamento generale
che comprenda anche la fase successiva del procedimento (dinanzi appun-
to al Consiglio nazionale), e ciò in analogia ai codici di rito (di procedura
civile e di procedura penale) che disciplinano tutte le fasi ed i gradi del
processo. Suscita in proposito perplessità la disposizione (art 28 c. 3 Rego-
lamento 18-19/03/2015) che di fatto non concede all’organo di appello (il
Consiglio di Disciplina nazionale) il tempo per provvedere all’eventuale
sospensione dell’irrogazione della sanzione applicata dai Consigli di Disci-
plina territoriali. In occasione di tale auspicabile revisione dovranno poi
essere presi in considerazione alcuni aspetti, come la separazione della
funzione istruttoria dalla funzione decisoria ed inoltre le sanzioni improprie
previste per particolari violazioni (soprattutto in materia di crediti formati-
vi), la cui legittimità appare dubbia.
Dovrà poi essere studiata una sorta di massimario del Consiglio di discipli-
na nazionale, e ciò al fine di evitare pronunce troppo difformi, che nuoccio-
no all’autorevolezza degli organi della professione e possono dar luogo a
situazioni spiacevoli.
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