Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 22

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NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
zioni e servizi di educazione e istruzione, per la fre-
quenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e per
borse di studio) apre la porta ad altre ipotesi di presta-
zioni agevolate e la circolare, di riflesso, completa il
dettaglio dei benefit esentasse, per i quali sono confer-
mati i chiarimenti forniti con la circolare 238/2000.
Possono rientrarvi gli aiuti forniti dal datore di lavoro
in relazione ai servizi di istruzione ed educazione, ol-
tre agli asili nido già previsti, le scuole materne, le
spese per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di
testo, incentivi economici agli studenti più meritevoli,
servizio di trasporto scolastico, gite didattiche, visite
d’istruzione, servizi di baby-sitting, corsi di lingua, di
informatica, di musica, teatro, danza.
La lettera f-ter, di nuova introduzione, prevede la
detassazione delle prestazioni di assistenza per i fa-
miliari anziani o non autosufficienti erogate anche sot-
to forma di rimborso spese. Si considerano non
autosufficienti coloro che non sono in grado di com-
piere gli atti della vita quotidiana (ad esempio, mangia-
re, espletare le funzioni fisiologiche, lavarsi, vestirsi)
o che necessitano di sorveglianza continuativa; la con-
dizione deve risultare da certificazione medica. Per
familiari “anziani”, invece, si intendono coloro che
hanno compiuto i 75 anni.
- “f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’ar-
ticolo 12;”
Chiarito, inoltre, con il debutto del comma 3 bis del-
l’articolo 51 del TUIR, che i titoli di legittimazioni
(cartacei o elettronici) erogati come benefit, anche se
connotati da un valore nominale, non sono rappresen-
tativi di somme in denaro. La norma specifica (articolo
6, Dm 25 marzo 2016) li definisce “voucher” e stabi-
lisce che a ogni documento corrisponde un solo bene,
prestazione, opera o servizio di valore pari a quello
indicato nel documento stesso.
- “3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3,
l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da
parte del datore di lavoro può avvenire mediante do-
cumenti di legittimazione, in formato cartaceo o elet-
tronico, riportanti un valore nominale.”
Di conseguenza, il titolo non può essere a parziale
copertura della spesa o integrato e non può rappre-
sentare più prestazioni. Inoltre, deve essere intestato
all’effettivo fruitore sia nel caso si tratti del dipendente
che di un suo familiare. Questo mezzo agevola l’uso di
strutture terze, attraverso, ad esempio, convenzioni e
abbonamenti: fondamentale è che il dipendente rimanga
semplice destinatario del beneficio ed estraneo, quindi,
al rapporto economico instaurato tra il suo datore di
lavoro e l’ente erogatore della prestazione.
I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che
ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono
pertanto la previa intestazione del titolo all’effettivo
fruitore della prestazione, opera o servizio.
Non possono essere emessi a parziale copertura del
costo della prestazione, opera o servizio e, quindi,
non sono integrabili. Non rilevano ai fini in esame,
eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla strut-
tura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto con-
trattuale stipulato autonomamente dal dipendente.
M
odificando le disposizioni contenute nella
legge di stabilità 2016, la nuova legge di
Bilancio 2017, ha apportato una serie di
cambiamenti, intervenendo sul comma
184, estendendo ai
fringe benefit
la possibilità di esse-
re fruiti in alternativa al premio di risultato in denaro,
anche se tale previsione richiede un chiarimento da
parte dell’Agenzia delle Entrate, per definire gli im-
porti oggetto di scambio.
Viene inoltre inserito il comma 184 bis che prevede,
nell’ipotesi di fruizione, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme
detassabili, la non concorrenza alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente, né il relativo assoggettamento
all’imposta sostitutiva per:
“a) i contributi alle forme pensionistiche complemen-
tari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione,
in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182,
anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi
4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non con-
corrono a formare la parte imponibile delle prestazio-
ni pensionistiche complementari ai fini delle previsio-
ni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decre-
to 252/2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo
51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavorato-
re in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati
nel medesimo articolo 51 comma 2 lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sosti-
tuzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel
medesimo articolo ed indipendentemente dalle condi-
zioni dallo stesso stabilite.”
La legge di Bilancio 2017 interviene anche sull’art. 51
del TUIR, integrando il comma 2, con la nuova lettera
f)-quater, ampliando ulteriormente la fattispecie di
fringe benefit previsti:
- f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di non autosufficienza nel compi-
mento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratte-
ristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie
considerate gravi, come individuate con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Isti-
tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
Riguardo al trattamento fiscale di favore, l’Agenzia delle
Entrate, precisa che i benefit corrisposti al posto delle
retribuzioni premiali sono detassati a condizione che:
- gli importi costituiscano premi o utili riconducibili al
regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di
stabilità per il 2016);
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al di-
pendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in
benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.
In deroga al principio in base al quale i voucher “devo-
no dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o
servizio per l’intero valore nominale” (articolo 6,
comma 1, del Decreto), il comma 2 dell’articolo 6 del
Decreto, prevede che “i beni e servizi di cui all’artico-
lo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono
essere cumulativamente indicati in un unico documen-
to di legittimazione purché il valore complessivo degli
stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”.
Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un
solo bene, prestazione, opera o servizio,
predeterminato ab origine e definito nel valore, il
voucher cumulativo può rappresentare una pluralità
di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad
esempio - ad una elencazione contenuta su una piatta-
forma elettronica, che il dipendente può combinare a
sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non
eccedente 258,23 euro.
Con circolare n. 59/E del 2008 sono state ricondotte
nell’ambito di applicazione di tale ultima norma le
erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi (ad es. buoni carbu-
rante) di importo non superiore al citato limite. La
determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi
offerti ai fini della verifica della soglia di esenzione
avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole
erogazioni in natura, con esclusione di quelle in dena-
ro, per le quali resta applicabile il principio generale
secondo cui qualunque somma percepita dal dipen-
dente in relazione al rapporto di lavoro costituisce
reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclu-
sioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve
essere verificata, anche per i voucher, con riferimento
all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha
fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo
d’imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, com-
plessivamente erogati nel periodo d’imposta – sia sot-
to forma di voucher che nelle modalità ordinarie –
superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concor-
re interamente a formare la base imponibile sia
previdenziale che fiscale.
Anche il pacco natalizio concesso dalle aziende ai pro-
pri dipendenti, rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nel comma 3, dell’art. 51 TUIR.
Nessuna confusione tra voucher e buoni pasto, in quan-
to questi ultimi rappresentano una prestazione sosti-
tutiva del servizio mensa (le norme di riferimento sono
quelle indicate nel D.P.R. 207/2010, art. 285, comma
4, lettera a). La circolare conferma che l’importo del
buono eccedente i 5,29 euro (ovvero 7 euro, in caso di
ticket elettronici) concorre alla formazione del reddito
di lavoro dipendente (risoluzione 26/2010). Entrambi
i titoli non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili
o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusiva-
mente per l’intero valore facciale. Tuttavia, a differen-
za del voucher, il buono pasto può essere integrato dal
dipendente. L’emissione del buono pasto è riservata
esclusivamente dalle società aventi i requisiti previsti
dal D.P.R. n. 207.
Un’evoluzione importante al processo del welfare
aziendale, in un contesto di competitività e di innova-
zione, potrebbe essere rappresentato dalla necessità
per le piccole e medie aziende di far fronte alle difficol-
tà di offrire servizi di welfare, di creare una aggregazio-
ne tra imprese di un territorio, che ha come finalità di
fare rete, in un network in grado di offrire la stessa
gamma di servizi a un numero maggiore di dipendenti.
Il welfare aziendale rappresenterà un percorso obbli-
gato a cui la prossima riforma del lavoro, darà ancora
maggior risalto, favorendo la contrattazione aziendale
di secondo livello quale forma di sviluppo nelle politi-
che strategiche aziendali del post-crisi.
Detassazione premi di risultato
e welfare aziendale
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