Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 20

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NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
STEFANO DANIELI*
Ordine di Verona
NORME E TRIBUTI
Detassazione premi di risultato
e welfare aziendale
L
a visione e la lettura che il commercialista
deve dare nell’interpretare gli accadimenti
aziendali delle imprese, impongono interventi
sempre più aziendalistici, oltre che fiscali,
per attuare piani di analisi e di riorganizzazione non
sempre patrimonio della cultura della nostra profes-
sione.
Occorre andare oltre la mera ricerca del risultato econo-
mico, perseguendo di certo un’ottimizzazione del costo
del lavoro, considerando però tutta l’organizzazione e il
ruolo sociale dell’impresa per aumentare il benessere in-
terno e il grado di soddisfazione, per una maggiore effi-
cienza e di conseguenza una migliore redditività.
Una base per un approccio aziendalistico nell’analisi
delle nostre attività, può trovare spunto nelle recenti
disposizioni emanate nella legge di Bilancio per il 2017,
che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina
dei premi di produttività, reintrodotti dalla legge di
Stabilità 2016, quale misura strutturale in favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato, finalizzato a
ridurre l’onere fiscale e contributivo.
La nuova disciplina, oltre all’allargamento della platea
dei beneficiari, prevede l’applicazione di un’imposta
sostitutiva pari al 10 per cento, in sostituzione del-
l’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sulla
corresponsione di premi di risultato, entro il limite di
3.000,00 euro lordi annui, o 4.000,00 euro nel caso di
coinvolgimento paritetico dei dipendenti, nonché sul-
le somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili di impresa.
In tema di welfare aziendale, le agevolazioni si appli-
cano anche nel caso di erogazione dei benefits sulla
base di previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, degli accordi interconfederali o di contratti col-
lettivi territoriali. Appare evidente l’intenzione del le-
gislatore di potenziare il ruolo del contratto collettivo
nazionale di lavoro, degli accordi interconfederali e dei
contratti collettivi territoriali, attraverso i quali sarà
possibile disporre l’esclusione, dalla base imponibile
ai fini IRPEF, dell’uso delle opere e servizi forniti
direttamente dal datore di lavoro, ed utilizzabili dalla
generalità dei lavoratori dipendenti per specifiche fi-
nalità di educazione, ricreazione ed assistenza.
Per effetto dell’armonizzazione fiscale e contributiva,
dell’estensione del beneficio alla partecipazione agli
utili dell’impresa da parte dei lavoratori così come la
possibilità su richiesta dei lavoratori stessi di ricevere
i premi sotto forma di premi detassati, le novità, ap-
plicate in un programma aziendale, consentono una
riduzione del costo del lavoro, in uno sviluppo
competitivo nella gestione delle risorse interne.
Quadro normativo
L’applicabilità di un regime agevolato a determinate
voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti del
settore privato, correlate a incrementi della produtti-
vità, è stata introdotta in via sperimentale nel 2008,
prorogata di anno in anno, con disposizioni tempora-
nee dal 2009 al 2014, sospesa nel 2015, per mancanza
di fondi, e reintrodotta e messa a regime dal 2016.
Dal 2016 è diventata strutturale del sistema, introdu-
cendo innovazioni e chiarimenti ufficiali per l’applica-
zione delle agevolazioni in un quadro normativo, di
seguito precisato :
- Art. 1, commi 182 – 190, Legge n. 208 del 28 dicem-
bre 2015 – legge di stabilità 2016;
- Art. 51, D. Lgs n. 81 del 15 giugno 2015;
- Art. 14 del D. Lgs. N. 151 del 14 settembre 2015;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 – G.U. n. 112
del 14 maggio 2016;
L'analisi del commercialista sul costo del lavoro
- Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 Agenzia delle
Entrate;
-
Art. 51, comma 2 e 3, DPR n. 917/1986 TUIR;
-
Art. 1, commi 160 – 162, Legge n. 232 dell’11
dicembre 2016 legge di Bilancio 2017.
L’articolo 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha previsto mi-
sure fiscali agevolative
per le retribuzioni
premiali e per lo svi-
luppo del welfare
aziendale.
In particolare, i commi
da 182 a 189 della leg-
ge di Stabilità hanno
reintrodotto, a decor-
rere dal 2016, un si-
stema di tassazione
agevolata, consistente
nell’applicazione di
un’imposta sostituti-
va dell’IRPEF e delle
relative addizionali,
del 10 per cento per i
premi di produttività
del settore privato,
delineata sulla falsariga delle misure temporanee pre-
viste in anni precedenti, ma con importanti elementi di
novità, tra cui l’estensione del beneficio alla parteci-
pazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori e
la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i
premi sotto forma di benefit detassati.
Il comma 190, a complemento di tali previsioni, inter-
viene in materia di benefit che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente. Amplia
le ipotesi che possono essere previste in sede di con-
trattazione anziché decise unilateralmente dal datore
di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione
delle retribuzioni premiali, e, inoltre, consentendo di
corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione,
rendendo più agevole la fruizione. Le nuove misure
attribuiscono rilevanza alla contrattazione aziendale o
territoriale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, le cui previsioni assumono un
ruolo centrale nella applicazione dei benefici.
Il decreto ministeriale del 25 marzo 2016 art. 2 comma
2, ha disciplinato quelli che sono i criteri di misurazione
degli incrementi di produttività, redditività, qualità, ef-
ficienza e innovazione, ai quali legare la corresponsione
dei premi di risultato di ammontare variabile, nonché i
criteri di individuazione delle somme erogate sotto for-
ma di partecipazione agli utili dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del
Lavoro, ha fornito indicazioni per l’applicazione delle
nuove disposizioni con la circolare n. 28/E del 15 giu-
gno 2016 Agenzia delle Entrate.
La Legge di stabilità 2016 è intervenuta sulla discipli-
na della formazione del reddito di lavoro dipendente al
fine di promuovere lo sviluppo del welfare aziendale,
ridefinendo l’ambito applicativo dell’art. 51 commi 2
e 3 del TUIR, individuando gli elementi che, in tutto o
in parte, non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente. La Legge di Bilancio 2017 promuove ulte-
riormente il welfare aziendale, anche come alternativa
ai premi di produttività, integrando il comma 184 bis e
rinnovando ulteriormente l’art. 51del TUIR.
I premi di risultato non usufruiscono di sgravi contri-
butivi, così com’è stato per quanto previsto all’artico-
lo 1, comma 67, legge 247/2007, mentre lo sviluppo
del welfare aziendale ne consente un risparmio per
l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
Tassazione agevolata dei premi di risultato
e delle somme derivanti dalla partecipazione
agli utili
Ambito soggettivo
comma 186, art. 1, L. 208
.
L’applicazione dell’agevolazione è riservata al settore
privato, sono escluse dal beneficio le amministrazioni
pubbliche (circolare 59/2008 par. 15), mentre rientra-
no i dipendenti degli enti pubblici economici.
Destinatari dei benefici sono i titolari di reddito di
lavoro dipendente conseguito (non anche quelli a esso
assimilati, art. 50 comma 1 lettera c-bis TUIR) per un
importo non superiore, nell’anno precedente a quello
in cui sono erogate le somme agevolate, per il 2016 a
50.000,00 euro e dal 1 gennaio 2017 a 80.000,00 euro.
Va considerato il reddito di lavoro dipendente, anche
se derivante da più rapporti, soggetto a tassazione
ordinaria (art. 49 del TUIR), esclusi eventuali redditi
di lavoro assoggettati a tassazione separata. Rientra
nella soglia reddituale la quota maturanda di TFR liqui-
datamensilmente su richiesta del lavoratore (art. 1 comma
26 della L. 190/2014). Nel computo rientrano anche le
stesse somme assoggettate a imposta sostitutiva, ameno
che gli emolumenti non siano stati sostituiti con presta-
zioni di welfare aziendale escluse ai sensi dell’articolo
51, commi 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.
Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno
precedente non sia stato conseguito alcun reddito di
lavoro dipendente ed anche se il limite di 50.000 euro
o 80.000 euro sia stato superato per effetto del conse-
guimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipen-
dente, compresi i redditi ad essi assimilati.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è irrilevante
il superamento della soglia reddituale dei limiti, sopra
precisati, nell’anno in cui sono erogati i premi agevola-
tivi o gli utili.
Ambito oggettivo
comma 182, art. 1, L. 208
. La
norma esclude dal beneficio la retribuzione di produt-
tività, definita nel d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, con-
finando gli effetti esclusivamente ai “premi di risulta-
to di ammontare variabile la cui corresponsione sia
SEGUE A PAGINA 21
* Consigliere ODCEC di Verona – Coordinatore
commissione Commercialista del Lavoro –
Componente commissione formazione
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