Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 7

NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro
Solidoro
CHIARA PERUFFO *
Ordine di Vicenza
Start-Up
innovative: le novità
della Legge di Bilancio 2017
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 8
Premessa
Ad inizio febbraio 2017 il numero di
start-up
innovative iscritte nella sezione speciale del Re-
gistro delle Imprese, ai sensi del Decreto Legge
n. 179/2012 è pari a 6.747, in aumento di 384 unità
rispetto alla fine di settembre 2016 (+6%). Le
start-
up
rappresentano lo 0,42% del milione e mezzo di
società di capitali attive in Italia (a fine settembre
l’incidenza del fenomeno era pari allo 0,4%, a giu-
gno 0,38%)
1
.
Con l’entrata in vigore della legge n. 221/
2012 di conversione del D.L. 179/2012
“Decreto Crescita 2.0”, sezione IX, si è
dato vita ad una nuova tipologia di impre-
sa: la
start-up
innovativa il cui scopo esclu-
sivo o prevalente è lo sviluppo, la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnolo-
gico.
Definizione e requisiti
L’art. 25, comma 2, del predetto Decreto-
legge n. 179 definisce la
start-up
come
“società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, di diritto italiano ov-
vero una “
Societas Europaea
”, residente
in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rap-
presentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione”
in possesso di determinati requisiti.
Per potersi definire tali, le
star-up
innovative devono possedere in modo cu-
mulativo i seguenti requisiti:
- devono essere costituite da non più di 60 mesi
dalla data di presentazione della domanda (termi-
ne aumentato dal D.L. 3/2015 rispetto alla norma-
tiva previgente che prevedeva 48 mesi);
- devono avere la sede principale dei propri affari
e interessi in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione
Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spa-
zio economico europeo, purché abbia una sede
produttiva o una filiale in Italia (modificato dal
D.L. 3/2015);
- il totale del valore della produzione annua, a
partire dal secondo anno di attività, non deve
superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innova-
tivi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di
una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda.
Ad essi si aggiungono i seguenti criteri che de-
vono essere soddisfatti in modo non cumulativo:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura
pari o superiore al 15%del maggiore importo tra il
costo e il valore della produzione (percentuale
ridotta con D.L. n. 76/2013);
- impiegare personale altamente qualificato per
almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero
in percentuale uguale o superiore a due terzi della
forza lavoro complessiva di personale in posses-
so di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M.
n. 270/2004 (così integrato con D.L. n. 76/2013);
- essere titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa ad una
invenzione industriale, biotecnologica, a una to-
pografia di prodotto a semiconduttori o a una
varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti re-
lativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per
i programmi per elaboratore, purchè tali
privative siano direttamente afferenti all’oggetto
sociale e all’attività di impresa. (così integrato con
D.L. n. 76/2013).
La disciplina agevolativa
I principali vantaggi che ne derivano dal posse-
dere tali requisiti ed essere perciò classificata
come una
start-up
innovativa riguardano:
- costituzione e successive modificazioni median-
te modello standard tipizzato con firma digitale;
- esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
- facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di
c.d. ”rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusu-
ra dell’esercizio successivo alla chiusura del se-
condo esercizio successivo) e, nei casi di riduzio-
ne al di sotto del minimo legale, di consentire il
differimento della decisione sulla ricapitalizzazione
entro la chiusura dell’esercizio successivo;
- facoltà di utilizzare anche per le
start-up
innovative costituite in forma di S.r.l. istituti am-
messi solo nelle S.p.A., in particolare la libera
determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attra-
verso la creazione di categorie di quote anche
prive di diritti di voto o con diritti di voto non
proporzionali alla partecipazione, o l’emissione
di strumenti finanziari partecipativi;
- facoltà di offrire al pubblico quote di partecipa-
zione in
start-up
innovative costituite in forma di
S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al ca-
pitale indipendentemente dalla forma giuridica
prescelta;
- disciplina del lavoro tagliata su misura: si potrà
assumere personale con contratti a tempo deter-
minato della durata minima di 6mesi e massima di
36 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore
potrà continuare a lavorare in
start-up
solo con un contratto a tempo indeter-
minato;
- facoltàdi derogaal divietoassoluto di ope-
razioni sulle proprie partecipazioni qualora
l’operazione sia effettuata in attuazione
di piani di incentivazione che preveda-
no l’assegnazione di strumenti finan-
ziari a dipendenti, collaboratori, com-
ponenti dell’organo amministrativo o
prestatori di opere o servizi, anche pro-
fessionali (
stock options
e
work for
equity
);
- facoltà di emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il
voto nelle decisioni dei soci.
La normativa è stata successivamente
modificata dal D.L. n. 76/2013 in vigore
dal 28 giugno 2013 e dal D.L. n. 3/2015
convertito in legge n. 33/2015 in vigore
dal 26/03/2015.
Riflessioni sugli aspetti agevolativi
di n tura fiscale
Le ultime mo ifiche, con ulteriori agevolazioni sia
in ambito fiscale che societario, sono state ap-
portate dalla legge 11.12.2016 n. 232, Legge di
Bilancio 2017.
Per il quadriennio 2013/2016, l’art. 29 del Decreto
Legge 179/2012, prevedeva una normativa che
consentiva ai soggetti IRPEF che avessero river-
sato somme nel capitale sociale della
start-up
,
una detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti
effettuati su
start-up
, con un ammontare massi-
mo di investimento consentito in ciascun perio-
do non superiore a 50.000,00 Euro con il vincolo
di mantenere tale investimento per due anni.
Qualora l’investitore fosse un soggetto IRES, la
deduzione dal reddito saliva al 20% dei
conferimenti rilevati, con un investimento massi-
mo consentito in ciascun periodo non superiore
a 1.800.000,00Euro.
Il comma 66 dell’art. 1 della Legge di Bilancio
modifica l’art. 29 prevedendo la trasformazione
del beneficio transitorio a beneficio a regime sen-
za prevedere alcune termine finale.
A decorrere dal 01.01.2017, la percentuale di
deducibilità dell’investimento è aumentata al 30%
sia per i soggetti IRPEF (in luogo dell’attuale ali-
quota del 19%) che per i soggetti IRES (in luogo
dell’attuale aliquota del 20%).
*Membro della Commissione Formazione UGDCEC di
Vicenza, per la quale il contributo è stato realizzato.
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Infocamere, “Riepilogo sulle start-up innovative", aggiornato al 6 febbraio 2017.
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