Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 9

NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
LISAVALENTINI
Ordine di Trento e Rovereto
Gli schemi di bilancio
dopo il D. Lgs. 139/2015
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 10
I
l D.Lgs. 139/2015 ha recepito la Direttiva UE 34/2013, introducendo
dal 1° gennaio 2016 nuovi criteri di valutazione di alcune poste di
bilancio ed intervenendo, altresì, sulla struttura degli schemi di bilan-
cio previsti dagli artt. 2423 e ss. c.c., con conseguente aggiornamento
rilevante dei Principi contabili nazionali.
I documenti di Bilancio previsti dall’art. 2423 C.C. risultano ora quattro,
ovvero Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendi-
conto Finanziario.
Il decreto legislativo è volto a modificare la normativa italiana e ad imple-
mentare le indicazioni UE per rendere compatibili gli schemi di bilancio OIC
agli IAS/IFRS. Le novità sono quindi introdotte per allineare ulteriormente
quanto previsto dai Principi contabili nazionali rispetto a quelli internazio-
nali, semplificando altresì la normativa per le imprese di minori dimensioni
(micro-imprese) ed aggiungendo ulteriori obblighi per quelle di dimensioni
maggiori. In particolare, viene introdotto il nuovo principio della “rilevanza”,
secondo il quale
“non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta”
e viene dato ulteriore vigore al principio della “preva-
lenza della sostanza sulla forma”, dato che gli OIC sono da sempre ancorati
al principio del costo storico rispetto agli IAS/IFRS più improntati ai risul-
tati futuri attesi. Da sempre, il bilancio civilistico non permette una previ-
sione agile della posizione finanziaria futura ed è orientato ad evidenziare la
consistenza attuale del patrimonio societario e l´andamento della gestione
per garantire i terzi. Di contro, il bilancio redatto secondo gli IFRS tende a
fornire informazioni utili per gli utilizzatori per assumere consapevolmente
decisioni economiche con la possibilità di stimare la posizione finanziaria
futura dell´impresa.
Analizzando gli schemi di bilancio, lo
Stato Patrimoniale
non prevede più,
tra le Immobilizzazioni Immateriali, i “costi di ricerca, di sviluppo e di pubbli-
cità”, essendo ora capitalizzabili solamente i costi di sviluppo. Altra novità
di rilievo è l´assenza delle azioni proprie tra le Immobilizzazioni Finanziarie
e tra leAttività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, dato che
l’acquisto delle stesse va ora a movimentare una
“Riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio”
direttamente all´interno del Patrimonio Net-
to. Vi è poi la voce “Ratei e risconti” (sia attivi che passivi) nella quale non
è più prevista la dicitura “con separata indicazione del disaggio/aggio su
prestiti”, dato che con l´introduzione del nuovo metodo del costo ammor-
tizzato per la valutazione dei titoli e prestiti obbligazionari (non ne è richie-
sta l’applicazione alle micro-imprese e alle imprese che redigono il bilancio
in forma abbreviata), il disaggio o aggio su prestiti viene incluso diretta-
mente nel tasso di interesse effettivo e quindi contabilizzato nella voce
interessi e non più riportato in stato patrimoniale ed ammortizzato lungo la
durata del prestito. Vi è poi l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato
anche per la valutazione di crediti e debiti, tenendo conto del fattore tem-
porale.
Al di fuori dello schema di Stato Patrimoniale, ma in calce allo stesso,
venivano riportati i conti d´ordine (garanzie prestate direttamente o indiret-
tamente, distinguendo tra fideiussioni, avvalli, altre garanzie personali e
garanzie reali), che ai sensi del D.Lgs. 139/2015 devono invece essere ripor-
tati in Nota Integrativa, con un allineamento rispetto a quanto previsto
dagli IFRS. L´art. 2427 C.C. - Contenuto della nota integrativa, recita ora al
punto 9)
“l´importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indica-
zione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti
nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e im-
prese sottoposte al controllo di quest´ultime sono distintamente indicati”
.
Lo schema di
Conto Economico
, come novità principale, non prevede più la
presenza della macroclasse E) Proventi e Oneri Straordinari, con conse-
guente inclusione, quindi, delle voci ivi comprese fino ai bilanci redatti al
31/12/2015 tra le voci residuali della gestione caratteristica o all’interno del
Patrimonio netto (in questo caso senza impatto sul conto economico, ad
esempio per variazione di principi contabili, correzione di errori rilevanti). Si
ricorda che il criterio con cui un´operazione possa definirsi straordinaria o
meno fa riferimento alla natura del fatto o dell´operazione in relazione
all´attività svolta ordinariamente dall´impresa piuttosto che alla frequenza
con cui ci si attende che tali fatti si verifichino; un fatto o un´operazione
possono essere straordinari per un´impresa ma non per un´altra, a causa
delle differenze tra le loro rispettive gestioni caratteristiche. Esempi di ope-
razioni che possono considerarsi straordinarie sono l´esproprio di beni, un
disastro naturale, operazioni straordinarie (cessione o conferimento di ramo
d’azienda, fusione, scissione, …).
Anche in questo caso vi è un allineamento con quanto previsto dai principi
contabili internazionali, che non consentono di utilizzare la voce “Oneri e
proventi straordinari”. Viene anche in questo caso modificato l´art. 2427
C.C., secondo il quale, al punto 13), la nota integrativa deve indicare
“l´importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità
o incidenza eccezionali”
.
Il D.Lgs. 139/2015, introducendo una diversa definizione di Bilancio di
esercizio, composto ora anche dal Rendiconto finanziario, prevede altresì
delle distinzioni in base alle dimensioni della società, con semplificazioni
per quelle di minori dimensioni. Si riepilogano nella tabella sotto le tipologie
di bilancio per tipologia societaria. (
Nelle pagine seguenti le tabelle com-
parative di stato patrimoniale e conto economico
).
Tipologia
società
Attivo Stato
Patrimoniale
Ricavi Netti
Media
dipendenti
Composizione
bilancio
GRANDE (*)
Art. 2423
Oltre 4.400.000
euro
Oltre 8.800.000
euro
50
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto finanziario
Nota Integrativa
PICCOLA (**)
Art. 2435bis
Fino a 4.400.000
euro
Fino a 8.800.000
euro
Fino a 50 Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
MICRO (***)
Art. 2435ter
Fino a 175.000
euro
Fino a 350.000
euro
Fino a 5
Stato Patrimoniale
Conto Economico
(*) Obbligo di redigere la Relazione sulla Gestione
(**) Applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari
(***) Non applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari
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