Il Commercialista Veneto n.235 (GEN/FEB 2017) - page 8

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NUMERO 235 - GENNAIO / FEBBRAIO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
In riferimento al limitemassimo di investimento su
cui calcolare la detrazione d’imposta, tale limite
viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000,00Euro
per i soggetti IRPEF e mantenendo invariato il li-
mite fissatoper i soggetti IRES (1.800.000,00Euro).
Il comma 67 dell’art. 1 della Legge di Bilancio
2017 prevede che l’efficacia delle disposizioni sia
subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione Europea,
all’acquisizione dell’autorizzazione dellaCommis-
sione Europea, richiesta a cura del Ministero del-
lo Sviluppo Economico.
L’acquisizione delle agevolazioni prevede, però,
dei limiti; infatti gli investitori non hanno il diritto
di usufruire delle agevolazioni fiscali se:
- l’investimento sia stato effettuato tramite OICR
(Organismi di investimento Collettivo del Rispar-
mio) o attraverso società di capitali a partecipa-
zione pubblica;
- la
start-up
innovativa in cui si investe si qualifi-
ca come impresa in difficoltà di cui alla definizione
della Comunicazione della Commissione Europea
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in diffi-
coltà” (2004/C 244/02); oppure se rappresenta
un’impresa operante nel settore delle costruzioni
navali e dei settori del carbone e dell’acciaio;
- i soggetti che hanno effettuato l’investimento,
sia diretto che indiretto tramite altre società di
capitali che investono prevalentemente in start
up innovative le cui azioni non siano quotate su
un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione, possiedano parte-
cipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa
oggetto dell’investimento.
Altra condizione rivista dalla Legge di Bilancio
2017 riguarda il mantenimento dell’investimento,
aumentato da due anni a tre anni, nel rispetto di
quanto disposto dagli Orientamenti sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti per
il finanziamento del rischio.
Costituire una
start-up
grazie ai vantaggi
dellanorma agevolativa
Dal punto di vista societario, la Legge di Bilancio
2017 prevede delle ulteriori semplificazioni
aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal D.L.
179/2012 in merito alle modalità di costituzione,
procedura semplificata, e agli oneri di costituzione.
In merito alla procedura semplificata di costitu-
zione, secondo la previgente normativa la reda-
zione dell’atto costitutivo e le successive modifi-
che potevano avvenire non solo per atto pubbli-
co ma anche in forma elettronica sottoscritto con
firma digitale non autenticata dalle parti ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005 recante il Codice
dell’amministrazione digitale (CAD); ora a segui-
to delle modifiche apportate dalle nuove disposi-
zioni, l’atto costitutivo può essere redatto anche
con firma elettronica avanzata autenticata.
Si rammenta che il 4 luglio 2016 è stato pubblica-
to il decreto Direttoriale 1 luglio 2016 contenente
le specifiche tecniche per la redazione del model-
lo standard di atto costitutivo e statuto delle
start-
up
innovative in forma di società a responsabili-
tà limitata, in deroga a quanto previsto dalle nor-
me del codice civile al fine di fornire metodologie
alternative rispetto alle ordinarie modalità di co-
stituzione tramite lo studio notarile.
In merito agli oneri di costituzione, viene rivisitato
l’art. 26delD.L. 179/2012: tale articoloconsente alle
start-up
innovative in possesso dei requisiti quali-
ficanti tale tipologia societaria e iscritte nella sezio-
ne speciale del Registro delle imprese, l’esonero dal
pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di se-
greteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscri-
zioni nel Registro delle imprese e del diritto annuale
dovuto in favore delle Camere di Commercio.
Con l’inserimento del secondo periodo al comma
8 dell’art. 26 del DL 179/2012, a seguito dell’art. 1
co. 69 della Legge 232/2016, è previsto l’esonero
dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti
di segreteria per l’atto costitutivo delle
start-up
innovative, costituite tramite atto pubblico o se-
condo la procedura semplificata prevista dall’art.
24 del CAD con la contestuale iscrizione della
start-up
innovativa nella sezione speciale del
Registro delle imprese.
Investimenti in
start-up
da parte dell’INAIL
Con l’art. 1 comma 82 della L. 232/2016 viene ri-
conosciuta la possibilità all’INAIL di sottoscri-
vere quote di fondi comuni di investimento di
tipo chiuso, (trattasi di fondi comuni di investi-
mento con un numero fisso di quote di parteci-
pazione la cui caratteristica principale risiede nella
possibilità del rimborso delle quote sottoscritte
solo in periodi determinati), dedicati all’attiva-
zione di
start-up
innovative. Altra possibilità ri-
conosciuta è quella di costituire e partecipare,
anche con soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri, a
start-up
di tipo societario finalizzate
all’utilizzazione industriale dei risultati della ri-
cerca aventi ad oggetto, esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi di alto valore tec-
nologico, anche rivolte alla realizzazione di pro-
getti in settori tecnologici altamente strategici.
Tutto ciò è possibile solo con specifica autorizza-
zione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, di intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze in riferimento agli atti di sottoscrizio-
ne di quote di fondi o di costituzione e partecipa-
zione alle società
start-up
.
Tuttavia affinché questa disposizione possa es-
sere applicata, è necessario l’approvazione di un
regolamento da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze.
Da evidenziare come il comma 72 dell’art. 1 della
Legge di Bilancio 2017 incrementi la dotazione
del Fondo per la crescita sostenibile per
l’erogazione dei finanziamenti agevolati per gli
interventi di sostegno alla nascita e allo svilup-
po di imprese
start-up
innovative di 47,5 milioni
di euro annui per il 2017 e il 2018.
Come ti abbrevio il Dottore
Si, lo so, noi pubblichiamo solamente articoli inediti.
Ma questo simpatico pezzo è datato 1990, io iniziavo a muovere i primi
passi della professione nello studio dell’amico Giampaolo, almeno la metà
dei lettori del nostro giornale non era ancora laureata, qualche giovane
commercialista di oggi non era ancora nato.
E allora perché no?
Potrebbe diventare anche una consuetudine ripescare nel nostro passato…
(
Giuseppe Rebecca
, tratto da “Il Giornale dei Dottori Commercialisti”,
giugno 1990)
D
iventiamo tutti Dottori.
Noi colleghi lo siamo la legge ce lo impone, per l’iscrizione
all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, se non
altro. Talaltri lo sono sia in quanto laureati, sia in quanto così
apostrofati da guardamacchine o da portieri più o meno
interessati, più o meno compiacenti.
Dottore: persona di grande dottrina; studioso, dotto, sapiente, esperto in un
campo del sapere o nella sua professione…; chi è stato insignito della laurea
o dell’apposito titolo; chi ha ottenuto l’idoneità a esercitare una professione.
Così si esprime il Dizionario Utet del Battaglia.
E i Dottori, che pur son sapienti, non sanno abbreviarsi bene.
L’ importanza di un punto
Non alludiamo alla logorrea, che peraltro ne affligge più d’uno proprio
all’abbreviazione del titolo. Le abbreviazioni oggi usate sono due, e precisa-
mente: “Dott. e Dr.”.
La prima è un troncamento della parola Dottore ed in quanto tale Dott. è
seguito correttamente dal punto, l’interpunzione sta appunto ad indicare il
troncamento della parola. È lo stesso procedimento adottato per altre sigle,
quali Avv., Prof.,Ing., dove il punto sta ad indicare che la parola è stata
troncata.
La seconda abbreviazione, “Dr.”, non è certamente troncamento, in quanto
dopo la r non c’è più alcuna lettera che segua. Si tratta in effetti di una
abbreviazione per sincope dalla parola latina “Doctor”.
Ma se c’è una sincope della parola, s’intende che non c’è alcuna lettera
troncata ed allora quel punto non vuol dire proprio nulla.
Ove proprio piacesse mettere un punto, a mo' di punto fermo, al massimo
potrebbe scriversi “D.r” , un po’ come si fa con certe espressioni del tipo:
rev. mo per reverendissimo, dev. mo per devotissimo e così via.
Non c’è quindi alcuna ragione per mettere quel puntino dopo Dr.
A meno che, come nella frase che precede questa, non si chiuda il periodo.
Un’ usanza anglosassone
Non sapremmo, invero, se quest'uso improprio sia stato importato dai paesi
anglosassoni dove, forse, potrebbe anche essere corretto.
Chissà poi perché ai Ragionieri non è venuta la stessa idea; loro si abbreviano
da sempre in Rag., a nessuno che sia mai venuto in mente di abbreviarsi, per
sincope, in Rr oppure Rr. (con punto finale). E sì che abbreviare così sarebbe
proprio come l’abbreviazione Dr.; dottore ridotto in Dr. equivale a ragioniere
ridotto in Rr.. Forse la cacofonia era troppo evidente, e così non è nemmeno
mai stato evidentemente introdotto quest’uso, oppure, stante la limitata
diffusione domestica, non c’è stata alcuna interferenza esterna.
Certo è che loro sanno abbreviarsi senza alcuna indecisione. Preveniamo
subito il lettore che ci ha fin qui pazientemente seguito; non si tratta di
fantasie personali, l’argomento è trattato anche da Aldo Gabrielli,
ne
Il Museo degli errori
, Oscar Mondadori.
In conclusione, se ci abbreviamo noi o se abbreviano gli altri, poco importa,
ma mettiamo le sigle giuste: Dott. Paolo Rossi oppure Dr Paolo Rossi.
Evitiamo il Dr. Paolo Rossi. Ma quanta importanza, questo puntino!
Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)
Start-Up innovative
e le novità della Legge
di Bilancio 2017
SEGUE DA PAGINA 7
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