Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 15

NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
MATTEOTAMBALO
Ordine di Verona
L'aumento di capitale attuato
mediante compensazione
con un credito vantato dal socio
DIRITTO SOCIETARIO
Premessa
La recente Massima H.G.38, emanata dal Consiglio Notarile delle Tre Venezie, ci
consente di tornare ad approfondire la tematica dell’aumento di capitale attuato
mediante compensazione fra il debito per il conferimento dovuto ed il credito
vantato da un socio nei confronti della società per un precedente finanziamento
effettuato (o per altre operazioni di natura non finanziaria). Il tema merita di essere
analizzato sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo fiscale. In particolare,
nel presente contributo, premessi brevissimi cenni sulle modalità di aumento del
capitale sociale, verrà fornita una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali e
notarili che si sono succeduti nel corso degli anni, riguardanti, oltre che la generale
ammissibilità dell’operazione
de quo
, anche l’eventuale lesione dei dettami dell’art.
2467 c.c. ovvero la necessità o meno di una relazione di stima del credito oggetto di
compensazione; verranno, in chiusura, esaminate alcune questioni fiscali che si
pongono nel realizzare l’aumento di capitale secondo le predette modalità.
L’ammissibilità dell’aumento di capitale mediante compensazione
con un credito vantato dal socio secondo la giurisprudenza
L’aumento di capitale sociale, come noto, rappresenta un atto di tipo straordinario,
e può essere reale (o a pagamento) ovvero semplicemente nominale (o gratuito); nel
primo caso, si ha un aumento sia del capitale sociale nominale che del patrimonio
netto della società per effetto di nuovi conferimenti, mentre, nel secondo caso, ad
incrementarsi è solamente il capitale nominale, restando invariato il patrimonio
netto della società
1
.
Questione a lungo dibattuta, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza
2
, è rappre-
sentata dall’ammissibilità, nell’ambito delle società di capitali, dell’esecuzione del-
la delibera di aumento oneroso del capitale sociale mediante compensazione tra
debito da sottoscrizione (del socio verso la società) e credito derivante da un
prestito effettuato a vario titolo dal socio alla società.
Effettuando una breve panoramica sulle pronunce giurisprudenziali inerenti la que-
stione, si rileva che parte della giurisprudenza
3
ha, in passato, negato l’ammissibilità
di tale operazione, sulla base, in linea generale, delle seguenti argomentazioni: (i) la
compensabilità non sarebbe ammessa in quanto lederebbe il principio imposto alle
società di capitali della piena corrispondenza tra il capitale nominale e quello reale,
(ii) il rapporto sociale che si verrebbe a creare andrebbe a porsi su di un piano
diverso rispetto al rapporto obbligatorio, nel quale il soggetto non interviene in
quanto socio, bensì in quanto terzo creditore e, da ultimo, (iii) attraverso la com-
pensazione il socio non porrebbe in essere un’operazione qualificabile come
conferimento, nel senso di operazione capace d’incrementare positivamente la
garanzia dei creditori, ma si limiterebbe a liberare la società da una posta passiva del
patrimonio
4
. In particolare, a favore di tali tesi si cita, su tutte, la massima relativa
alla sentenza della
Cassazione n. 13095 del 10 dicembre 1992
, secondo cui “
Non
è compensabile, neppure in sede fallimentare, il credito del socio di una società di
capitali col debito del socio stesso verso la società per sottoscrizione di nuove
azioni, emesse in sede di aumento del capitale. Non può, infatti, trovare applicazio-
ne la disciplina della conversione delle obbligazioni in azioni ed altresì opera il
divieto di compensazione di cui all’art. 1246 n. 5 c.c., in relazione alle modalità
prescritte per i conferimenti dei soci. Tale divieto è posto a salvaguardia della
corrispondenza tra il valore nominale del capitale e la sua effettiva entità, dato che
i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della
qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio al-
l’adempimento”
.
Altra parte della giurisprudenza
5
prevalente, e che qui si condivide, si è invece
espressa a favore della questione: in particolare, con sentenza della
Cassazione n.
936 del 5 febbraio 1992
, venne precisato che “
il credito di un socio di una società
di capitali (o di un terzo) nei confronti della società è compensabile con il debito
relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale,
non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili
del diritto societario che impedisca in tal caso l’operatività della compensazione ex
art. 1246 n. 5 c.c.; mentre la compensazione tra debito di conferimento e credito
verso la società non può avvenire in relazione al capitale originario - né per il
versamento dei decimi prescritti dall’art. 2329 c.c., perché la società ancora non
esiste, né per i versamenti successivi, perché i conferimenti iniziali possono essere
costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale - l’aumen-
to di capitale sottoscritto attraverso l’estinzione per compensazione di un debito del
socio non è contrario all’interesse della società o di terzi, comportando in concreto,
un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori,
in quanto dalla trasformazione del credito (certo, liquido ed esigibile) del socio in
capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito del socio
”; in
seguito, la
Cassazione
tornò sulla questione con sentenza del
24 aprile 1998 n.
4236, rilevando che
[…] ne consegue la legittimità del conferimento attuato
mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito
vantato dal medesimo nei confronti dell’ente, atteso che la società stessa, pur
perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un
“valore” economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito
”.
Da ultimo, sempre a favore dell’ammissibilità dell’operazione
de quo
, si cita anche
la più recente
Cass.
civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6711, secondo cui “
in
tema di
società di capitali, l’obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni
sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario
che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal
medesimo socio nei confronti della società
”.
Riassumendo le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza, sia di merito che di
legittimità, a sostegno dell’inesistenza di un divieto di compensazione in sede di
aumento del capitale sociale, si è giunti a ritenere che un’operazione di compensa-
zione non pregiudichi l’effettività del conferimento del socio in quanto, a fronte
dell’estinzione del proprio credito, la società acquisisce il valore economico della
liberazione del proprio debito. Si è ritenuto che tale operazione non debba, infatti,
erroneamente considerarsi come uno “svuotamento” del capitale, in quanto essa
non va ad operare sul capitale, bensì sul patrimonio, eliminando una posta del
passivo (debito nei confronti del socio per il finanziamento da quest’ultimo effet-
tuato in favore della società) ed una posta dell’attivo (credito per il conferimento
effettuato dal socio in ragione della delibera di aumento del capitale). Altresì, è stato
rilevato che la funzione di garanzia delle ragioni creditorie è svolta dal patrimonio e
non già dal capitale sociale ed, infine, poiché la compensazione non preclude
l’effettività del conferimento, l’esposizione al rischio d’impresa del socio che effet-
tua la compensazione è identica a quella di tutti gli altri soci e, con riguardo alla
possibilità che la compensazione possa arrecare pregiudizio alla
par condicio
creditorum
, una siffatta eventualità si è evidenziato come sia già stata “accertata”
dal legislatore con l’espresso riconoscimento dell’ammissibilità della compensa-
zione in sede fallimentare
6
. Con riguardo all’ammissibilità dell’operazione
de quo
,
si sono peraltro succedute anche alcune massime notarili, le quali si sono sempre
espresse a favore della stessa. Dapprima si espresse la Massima del
Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
n. 23
7
, secondo cui “
È
sempre possibile liberare l’aumento di capitale sottoscritto mediante compensazio-
ne con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il
rimborso non sia ancora scaduto”.
Anche la Massima n. 4/2011 del
Comitato
Notarile Campano
reputò
“legittima l’esecuzione di una delibera di aumento di
capitale sociale mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei con-
fronti della società con il debito assunto dal medesimo in seguito alla sottoscrizione
del predetto aumento”
ritenendo altresì che
“tale meccanismo di compensazione
1
Cfr., ex multis, G.F. Campobasso,
Manuale di diritto commerciale
, Utet Giuridica, 2010.
2
Per una ricostruzione completa delle varie tesi sostenute vedasi, ex multis, V. Manzo,
L’aumento di capitale mediante compensazione tra il debito da conferimento ed il credito
vantato dal socio nella s.r.l.
, in Notariato 3/2013, pp. 457 e ss.;
3
Cass. 10 dicembre 1992 n. 13095, App. Napoli 7 marzo 1953, Trib. Napoli 9 luglio 1962, Trib. Treviso 4 marzo 1983, App. Venezia 30 marzo 1994 e 17 giugno 1994 e Trib.
Casale Monferrato 20 febbraio 1995.
4
Cfr. V. Manzo,
L’aumento di capitale mediante compensazione tra il debito da conferimento ed il credito vantato dal socio nella s.r.l
., op cit.;
5
Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, Cass. civile sez. I 24 aprile 1998 n. 4236, Cass. civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6711, Trib. Latina 27 marzo 1958, App. Napoli 26 giugno
1965, Trib. Roma 18 febbraio 1975, Trib. Novara 5 luglio 1986.
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