Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 18

18
NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno
Voluntary disclosure
2.0
Più ombre che luci
NORME E TRIBUTI
1.
Premesse e sintetico inquadramento della riapertura
della procedura di collaborazione volontaria
Visto il successo
1
del primo programma di
voluntary disclosure
(VD), sono stati
riaperti i termini per esperire tale procedura in una finestra temporale che va dal 24
ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193) al
prossimo 31 luglio 2017
2
. I documenti e le informazioni necessari per ricostruire la
provenienza dei redditi e il loro utilizzo, nonché per calcolare gli imponibili oggetto
di regolarizzazione, potranno essere forniti fino al 30 settembre 2017, mediante la
presentazione della relazione accompagnatoria all’istanza di adesione.
Essa trova applicazione sia per l’emersione di attività estere (c.d. “
voluntary inter-
nazionale
”) in capo alle persone fisiche o soggetti assimilati, ovvero tutti i soggetti
che abbiano compiuta una violazione ai fini della compilazione del quadro RW; sia
per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (c.d. “
voluntary naziona-
le
”), in tale caso potranno accedere alla procedura tutti i soggetti (società, ecc.) per
sanare qualsiasi tipologia di violazione (ai fini IVA, IRES, IRAP, ecc.) avvicinando
molto, come è stato correttamente notato, questa procedura ad una sorta di “con-
dono” - anche se, va aggiunto, piuttosto “salato”.
La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente non abbia già
presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona, e non sia stato
destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi
all’ambito di applicazione della procedura in esame.
Peraltro, con un emendamento al Decreto è stata prevista, con finalità evidente-
mente di “cassa”, la possibilità di optare per la VD nazionale, pur avendo già
presentato istanza per la VD internazionale durante la prima tornata, e viceversa.
Proviamo, quindi, a procedere con ordine evidenziando, sinteticamente, le princi-
pali caratteristiche di tale nuova procedura, per poi evidenziarne gli aspetti positivi
(pochi) ma anche le nuove “trappole” (soprattutto per i professionisti che assisto-
no i contribuenti).
2.
I periodi d’imposta oggetto della procedura e le violazioni sanabili
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Analoga-
mente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei
termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA
3
.
In particolare, le annualità da sanare sono:
1.
Con riferimento alle violazioni degli
obblighi di monitoraggio fiscale
, gli
anni da regolarizzare sono
dal 2009 al 2015
per le attività che sono detenute in
Paesi non considerati
black list
(anche in virtù di specifici accordi internazionali
firmati alla data di entrata in vigore del decreto-legge
4
); (ii)
dal 2004 al 2015
per le
attività che sono detenute in Paesi
black list.
2.
Quanto alle
violazioni reddituali
, la procedura potrà riguardare gli anni
dal 2010 al 2015
, in caso di presentazione di una “dichiarazione infedele” e
dal
2009 al 2015
in caso di “dichiarazione omessa”; dal 2006 al 2015 in caso di
presentazione di una “dichiarazione infedele” e dal 2004 al 2015, in caso di “omes-
sa dichiarazione”, in presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termi-
ni di accertamento
5
.
Una prima novità è che per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova
procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitata-
mente al 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presen-
tazione dell’istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano
analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di
voluntary
disclosure
e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto
dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
Una seconda novità è legata al fatto che la nuova procedura prevede un sistema
di
autoliquidazione
“spontanea” per i soggetti aderenti (che sembra avvicinarla
molto all’istituto del Ravvedimento operoso), che potranno provvedere
al versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, interessi e sanzioni) fino al 30
settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata
entro lo stesso termine. Tale sistema, peraltro, è opzionale in quanto il contribuen-
te, previo invio della relazione e della documentazione di supporto, può lasciare –
in analogia con la prima versione della VD - che sia l’Agenzia ad emettere l’invito a
comparire e l’atto di contestazione delle sanzioni. In questo caso, tuttavia, il con-
tribuente dovrà pagare un po’ di più per una sorte di attività aggiuntiva richiesta
all’Amministrazione.
Tornando al sistema dell’autoliquidazione (che costituisce, come detto, una delle
novità maggiori della VD 2.0.), gli effetti premiali derivanti dal perfezionamento
della procedura decorrono dal pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione.
In caso di pagamento rateale, gli effetti si producono solo con il pagamento dell’ul-
tima rata concessa. L’Agenzia delle Entrate avrà tempo per verificare la correttezza
dell’”autoliquidazione” fino al 31 dicembre 2018, potendo richiedere eventuali
versamenti integrativi, con unamaggiorazione graduata in funzione dello scostamento
fra autoliquidato e dovuto.
In particolare, gli effetti della procedura in termini di riduzioni sotto il profilo
sanzionatorio tributario variano come segue:
1.
Ai fini delle violazioni da monitoraggio, in caso di autoliquidazione (corret-
ta), continueranno ad applicarsi le sanzioni previste dalla prima
VD
, e dunque:
a.
pari allo 0,5%
dell’ammontare non dichiarato per singola annualità
per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere se sussisto-
no le medesime condizioni che impediscono il raddoppio dei termini, nei termini
suesposti (paese
white list
o
black list
con accordo e le attività estere vengano
trasferite fisicamente o giuridicamente in Italia o in Stati UE ovvero il contribuente
rilasci il c.d.
waiver
all’intermediario finanziario estero).
b.
0,75%,
sempre per singola annualità, in caso di detenzione delle
attività in Paesi white list ma non rimpatriate o senza waiver;
c.
1%
se le attività estere sono detenute in paesi
black list
e le stesse
vengano trasferite fisicamente o giuridicamente in Italia o in Stati UE ovvero il
contribuente rilasci il c.d.
waiver
all’intermediario finanziario estero;
d.
1,5%,
sempre in ragione d’anno, se le attività estere sono detenute
in paesi
black list
e non si verifichino le condizioni di cui al punto che precede.
2.
Ai fini delle violazioni reddituali, sempre in caso di autoliquidazione (corret-
ta), le sanzioni varierebbero da un minimo del 12,5% (in ipotesi di Paesi
white list
o
black list
con Accordo) ad un massimo del 25% (paesi
black list
senza accordo).
3.
In caso di autoliquidazione ritenuta insufficiente a seguito di un controllo
successivo da parte dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia stessa provvede a recupe-
rare le somme ancora dovute con una maggiorazione del 10% se il versamento è
insufficiente per un importo superiore al 10% delle somme da versare, ove le
relative somme siano afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e del 30% negli altri
casi; ovvero con una maggiorazione del 3% per importi da versare inferiori. In altri
termini, il contribuente che accede alla procedura premiale e decide di autoliquidare
il dovuto si assumerà comunque le responsabilità di eventuali errori, che saranno
sanzionati per legge in misura maggiore rispetto al caso in cui sia l’Ufficio a liquida-
re gli oneri della regolarizzazione.
4.
Qualora, invece, il contribuente non proceda all’autoliquidazione, ma lasci
che l’Agenzia emetta l’invito a comparire e l’atto di contestazione delle sanzioni, le
sanzioni saranno applicabili: (a) nella misura dell’85% dei minimi edittali per le
violazioni reddituali per le attività in Paesi
black list
senza accordo e (b) nella misura
1
Il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, oggetto della procedura di emersione, ammonta a circa 61,7 miliardi di euro riferibili a quasi
130.000 contribuenti. Gli Stati esteri maggiormente interessati dalla emersione delle attività sono stati la Svizzera, il Principato di Monaco, Bahamas, Singapore, Lussemburgo,
San Marino e Liechtenstein.
2
Termine per l’invio dell’istanza secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016.
3
Il nuovo art. 5 octies, D.L. n. 167/1990 ha riaperto sino al 31 dicembre 2018 i termini di decadenza “ordinari” per accertare le violazioni degli obblighi di monitoraggio relativi
al 2009 e le violazioni reddituali relative al 2010 che sarebbero spirati al 31 dicembre 2015. È evidente che, al di fuori della specifica procedura di VD, le violazioni relative a
questi periodi di imposta non potranno più essere accertate.
4
Trattasi dei Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio d’informazioni già efficace ai fini della precedente edizione della procedura (tra i principali, Svizzera,
Liechtenstein, Monaco, Singapore), ma anche con riferimento a tutti i Paesi nuovi firmatari, vale a dire Andorra, Isole Cayman, Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole
Cook e Gibilterra.
5
In particolare, con una norma analoga a quanto previsto per la voluntary varata nel 2014, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento ove sia entrato in vigore prima
del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali sulla base del modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell’OCSE, ovvero
un accordo conforme al modello, sempre elaborato dall’OCSE, denominato Tax Information Exchange Agreement (“TIEA”). A questi fini, è necessario anche che le attività
estere vengano trasferite fisicamente o giuridicamente in Italia o in Stati UE inclusi nella c.d. white list, ovvero che l’autore delle violazioni dichiarative rilasci il c.d. waiver
all’intermediario finanziario estero.
SEGUE A PAGINA 19
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook