Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 19

NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
del 60%dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW, in caso di rimpatrio fisico,
giuridico o rilascio del
waiver,
misura innalzata all’85% negli altri casi.
3.
Le coperture penali
I benefici “penali” sono, sostanzialmente, i medesimi previsti nell’ambito della
prima procedura.
In particolare, la copertura penale continua ad operare per i reati tributari di cui
agli artt. 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000, nonché - limitatamente
alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della VD -
per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(artt. 648 bis e 648 ter
,
c.p.). Con riferimento al reato di “autoriciclaggio” (art. 648
ter
.
1, c.p.), non sono punibili le condotte commesse in relazione ai citati reati
tributari sino al termine per il versamento della prima o unica rata di quanto dovuto
dall’autore della violazione a titolo d’imposte, interessi e sanzioni.
Rimane ferma l’applicabilità del reato introdotto dall’art. 5 septies, D.L. n. 167/
1990, che punisce le condotte dell’autore delle violazioni tributarie che nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
Si disciplina poi una nuova ipotesi di reato, molto insidiosa, attribuendo rilevanza
penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di
collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o con-
tanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la
voluntary
preclude la punibilità.
4.
La voluntary “domestica”
Come anticipato, la procedura di collaborazione volontaria può essere utilizzata
per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi ad attività detenute in
Italia, purché commesse fino al 30 settembre 2016. A tali violazioni si applicano
sostanzialmente le procedure per il caso di “voluntary” internazionale. Tuttavia,
recependo sostanzialmente una prassi adottata durante la precedente VD, la nuova
norma prevede che in ipotesi di sanatoria di contanti o valori al portatore, i
contribuenti devono:
(i)
rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in
cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli tributari
e da quelli ritenuti “connessi”;
(ii)
provvedere, entro la data di presentazione delle relazioni e dei documenti
allegati, all’apertura e all’inventario di eventuali cassette di sicurezza presso le
quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, in presenza di un
notaio che ne verbalizzi il contenuto;
(iii)
provvedere, entro la stessa data, al versamento dei contanti e al deposito di
valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati in una relazione vincolata
fino alla conclusione della procedura.
Inoltre, in sede di conversione del Decreto, è stato previsto, sempre con riguardo ai
contanti o valori al portatore una presunzione, peraltro “smontabile” con prova
contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di
violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, nonché di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei
quattro periodi d’imposta precedenti.
Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli ordinari obblighi prescritti
per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (verifica ai
fini antiriciclaggio). A tal fine, viene specificato, in occasione degli adempimenti pre-
visti per l’adeguata verifica della clientela, che i contribuenti dichiarino modalità e
circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.
5.
Nuovi accertamenti sulle c.d. “estero vestizioni”
Sono, infine, introdotte disposizioni in tema di accertamento fiscale da parte degli
enti locali: in particolare si pongono a carico dei Comuni specifici obblighi informa-
tivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscri-
zione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), al fine della formazione
di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti
patrimoniali esteri non dichiarati da coloro che si sono trasferiti fuori dal Paese e
non hanno optato per la
voluntary
.
La norma è tesa sia a colpire i trasferimenti di residenza fittizi sia quelli reali attuati
dal 2010 in poi al fine di acquisire lo status di residente negli Stati in cui si trovavano
depositate le attività estere non dichiarate al fisco italiano, acquisendo la disponibi-
lità di tali attività senza avere l’obbligo (imposto dagli istituti bancari esteri, in
primis quelli svizzeri) di provvedere alla regolarizzazione fiscale nello Stato di
origine. Sarà dunque possibile per l’agenzia delle Entrate acquisire dati e notizie per
attivare richieste di gruppo nei confronti degli Stati con i quali sono in vigore
accordi che consentono lo scambio di informazioni.
6.
Le luci
Così sinteticamente delineate le principali caratteristiche della VD bis, in termini
generali, non si può che salutare con favore, soprattutto nell’ottica del contribuen-
te, la riapertura di cui stiamo trattando (pur memori del tam-tam da “ultima spiag-
gia” e simili che ci era stato propinato durante la precedente VD).
Infatti, un dato è certo: l’approssimarsi degli scambi di informazioni automatici con
oltre 100 Paesi esteri
6
(tra cui sono compresi anche Stati considerati “paradisi
fiscali” a tutti gli effetti
7
) costituisce un fatto acquisito con un incremento del
rischio esponenziale (soprattutto se confrontato alla situazione in essere solo fino
solo a pochi anni orsono), di relativo accertamento.
Veniamo quindi agli aspetti positivi.
In primis, i nuovi fruitori beneficiano dell’estensione degli accordi per lo scambio di
informazioni a molti Paesi che nella prima procedura erano considerati black list
(es. Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Jersey, Gibilterra)
8
con un
evidente profilo di disparità che migliora la posizione di coloro che non hanno
aderito alla prima edizione della procedura e che aderiranno alla seconda. Tale
evoluzione dei Trattati sembrerebbe poter accrescere l’appeal della “nuova” proce-
dura di collaborazione volontaria (rispetto alla precedente edizione) con riferimen-
to alle attività localizzate in detti Paesi. In relazione ad esse è possibile beneficiare,
rispetto alla vecchia voluntary, da un lato, di una maggiore riduzione (della metà)
delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e, dall’altro, di un restringimento
dell’ambito temporale di regolarizzazione, anche considerando la specifica proroga
sopra esposta dei termini in scadenza dal 1° gennaio 2015 (cfr. nota 3).
Con tutta probabilità, quindi, il successo della prima edizione verrà ripetuto con
riferimento ai paesi esteri che si sono resi collaborativi ratificando specifici accordi
sullo scambio di informazioni e che si sono impegnati, con decorrenza primo gen-
naio 2017, allo scambio automatico di informazioni.
D’altra parte, come la prassi operativa sul campo ha insegnato, il successo della
prima voluntary, perlomeno con riferimento all’ambito internazionale, è da attri-
buire solo parzialmente alla riduzione delle sanzioni e al dimezzamento dei termi-
ni di accertamento per i Paesi che avevano ratificato un accordo sullo scambio di
informazioni; l’incentivo principale è stato la fine del segreto bancario in paesi
come Svizzera e Principato di Monaco, nonché l’introduzione del reato di auto-
riciclaggio, che ha portato le banche estere al congelamento dei conti correnti per i
clienti non in regola con il fisco italiano.
Inoltre, rimanendo agli aspetti positivi, con la nuova voluntary è prevista, come
detto, la possibilità di autoliquidare l’imposta e bloccare così la maturazione degli
interessi al tasso (divenuto particolarmente alto) del 3,5 per cento annuo.
I contribuenti che hanno aderito alla prima edizione si trovavano (ed in alcuni casi,
si trovano ancora) nella posizione di attendere l’input dell’Agenzia che più è tardi-
vo e più opera a vantaggio del “creditore-fisco”.
Da salutare positivamente vi è poi la possibilità di “sanare” violazioni domestiche
completamente slegate da violazioni di natura internazionale (tanto da far ipotizza-
re di una sorta di “condono” per le violazioni “interne”), oltre al fatto di poter
sanare violazioni “nazionali” pur in presenza di adesione da parte del contribuente
al programma della passata VD “internazionale”.
Infine, sempre in ottica positiva, vi è l’esonero dall’obbligo dichiarativo con riferi-
mento al quadro RW ed ai relativi redditi finanziari per il 2016 e per la frazione del
periodo d’imposta 2017 antecedente la data di presentazione dell’istanza. A tal fine
i richiedenti ovranno, però, illustrare nella relazione accompagnatoria in modo
analitico le informazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi e la compila-
zione del quadro RW, versando in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 le
relative imposte, interessi e sanzioni.
Infine, gli aspetti penali. Come noto, con la prima legge sull’emersione volontaria è
stato introdotto nel nostro ordinamento anche un nuovo articolo al codice penale il
648 ter.1 sull’autoriciclaggio. Ora, ben lungi dal ripercorrere il dibattito su tale norma,
sembra opportuno richiamare la circostanza che tra i delitti c.d. “presupposto” per
far scattare la nuova condotta penale vi sono sicuramente i reati tributari.Tali reati,
anche se prescritti, attraverso l’autoriciclaggio vengono riportati “a galla” poiché
questo nuovo illecito può essere sempre contestato in relazione a qualsiasi atto
successivo del contribuente che tenda a “nascondere” concretamente le disponibilità.
Come noto, la responsabilità è estesa non solo al contribuente, ma anche ai suoi
consulenti in genere, che lo hanno consigliato o assistito o anche solo abbiano
tentato di nascondere le attività finanziarie all’estero; con l’aggravante del nuovo
articolo 13 bis del D. Lgs. 74/2000 secondo cui le pene stabilite per i reati tributari
sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio
dell’attività di consulenza fiscale attraverso l’elaborazione o la commercializzazione
di modelli di evasione fiscale.
Il reato di autoriciclaggio basato su un reato presupposto fiscale e la nuova aggra-
vante in caso di concorso da parte di esperti deve far riflettere sul fatto che la nuova
riapertura dei termini per la collaborazione volontaria sia in effetti l’unica strada
possibile per evitare al contribuente ed ai suoi consulenti, italiani o stranieri, una
seria condanna penale. Pertanto, in ipotesi di ipotetici reati penal-tributari c.d.
“presupposto”, sicuramente l’adesione alla voluntary risulta del tutto consigliabile
6
Così testualmente il Prof. Loconte durante l’Audizione del 2 novembre 2016 presso la CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONI RIUNITE - V BILANCIO E VI FINANZE
(facilmente recuperabile nel sito online della Camera) “al 28 ottobre 2016, 106 paesi nel mondo hanno aderito alla convenzione multilaterale sulla mutua assistenza
amministrativa in materia fiscale, sulla base della quale tali paesi scambiano informazioni su richiesta, spontaneamente e in automatico, permettono alle controparti di effettuare
verifiche fiscali all’estero, effettuano verifiche fiscali simultanee e forniscono assistenza nella riscossione delle imposte. La quasi totalità dei paesi noti come paradisi fiscali ha
aderito o aderirà a tale convenzione. La quasi totalità dei rimanenti paesi, inoltre, ha preso l’impegno di aderire allo scambio automatico di informazioni nel 2018 con effetto
dal 1 gennaio 2017. Gli effetti di tali accordi avranno una portata dirompente, probabilmente non ancora completamente percepita dagli operatori del mercato”.
7
Ad esempio, è notizia di qualche settimana fa che, in data 27 ottobre 2016 addirittura il Governo di Panama, evidentemente sulla scia dello scandalo dei noti “Panama Papers”,
abbia aderito al c.d. C.R.S. (Common Reporting Standard), cfr, anche V. Vallefuoco,
Tra Italia e Panama “rogatorie” retroattive
, in Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2016, p. 43.
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M. Cerrato,
Black list, l’accordo riduce i costi
, in Il Sole - 24 Ore del 28 ottobre 2016.
Voluntary disclosure
2.0
SEGUE DA PAGINA 18
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